n. 131 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 aprile 2012 -

IL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA Oggetto: Ricorso straordinario dei Sigg.ri: Insinga Antonio, Pezzimenti Gabriella, Palazzolo Francesca, Caldarella Gabriella, Cossentino Giovanna, Campisi Daniela, Graziano Luciana, Minissale Nunzia, Scarpello Gaetana, Spina Vincenzo, Tavella Simonetta, Ciraulo Cinzia, Buttafuoco Maria, Teresi Margherita, Giacalone Elvira, Di Leo Margherita, Vaccaro Anna Maria, Zimmardi Maria Carmela, Terranova Anna Maria, Militello Francesca, Cantone Venera e Valenti Maria Concetta per l'annullamento della nota del 31 maggio 1996, prot. n. 6273, con cui l'Assessore ai BB.CC.AA. della Regione siciliana ha respinto la richiesta di pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sui crediti di lavoro tardivamente soddisfatti. Vista la relazione n. 19147/1300.96.8 del 10 giugno 2011, con cui la Presidenza della Regione siciliana - Ufficio legislativo e legale - ha chiesto il parere di questo Consiglio sul ricorso straordinario indicato in oggetto. Esaminati gli atti e udito il relatore, Consigliere di Stato Ermanno de Francisco. Fatto I ricorrenti di cui in epigrafe hanno proposto ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana, ai sensi del combinato disposto dell'art. 23, IV comma, dello Statuto della Regione siciliana, approvato con R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455, e dell'art. 9, comma 4, del D.Lgs. 24 dicembre 2003, n. 373, per l'annullamento della nota 31 maggio 1996, prot. n. 6273, con cui l'Assessore ai beni culturali e ambientali della Regione siciliana ha disatteso la richiesta di pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sui crediti di lavoro degli stessi ricorrenti che sono stati tardivamente soddisfatti. I ricorrenti, premesso di essere tutti dipendenti di ruolo dell'Assessorato ai beni culturali e ambientali della Regione siciliana con la qualifica di Assistente tecnico bibliotecario, espongono di aver tardivamente percepito, nel luglio del 1995, l'indennita' video ad essi spettante e relativa agli anni 1990-1994;

di aver percepito in data 21 marzo 1996 la stessa indennita' relativa all'anno 1995, nonche' l'indennita' di turnazione per i mesi di novembre e dicembre 1995 e il F.E.S. per i mesi di ottobre-dicembre 1995. Ritenendo, altresi', di non aver percepito l'indennita' di turnazione relativa ai mesi di settembre e ottobre 1995, nonche' l'indennita' video, turnazione e straordinario relativa ai mesi di gennaio 1996, e rilevato che non erano stati loro corrisposti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme rivalutate delle indennita' pagate in ritardo, in data 4 aprile 1996 hanno notificato una diffida per il pagamento di tutte le voci teste' indicate. In esito a detta diffida, nel maggio 1996 l'amministrazione regionale ha proceduto a pagare alcune di dette voci, e segnatamente: i compensi per l'indennita' di turnazione per i mesi di settembre e ottobre 1995, di gennaio-marzo 1996, e per il lavoro straordinario dei mesi gennaio-marzo 1996;

nondimeno, con la nota qui impugnata, respingeva l'istanza di pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulle somme tardivamente corrisposte, assumendo che detti accessori possono essere riconosciuti solo sulle somme erogate a titolo di stipendio o di pensione. Con il ricorso in trattazione sono stati proposti i seguenti motivi di ricorso: 1) violazione ed errata applicazione dell'art. 30, comma 2, della legge regionale 15 giugno 1988, n. 11, in relazione alla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41;

eccesso di potere per errore nei presupposti;

2) violazione dei principi generali in materia di diritto alla corresponsione della rivalutazione e degli interessi sugli emolumenti arretrati. Piu' in particolare, con il primo motivo e' stata dedotta l'erroneita' dell'assunto della Regione, secondo cui ai sensi del cit. art. 30 la rivalutazione e gli interessi legali sarebbero dovuti soltanto per il ritardato pagamento di stipendio o pensione, in quanto il secondo comma dello stesso articolo estenderebbe il medesimo trattamento anche alle somme da erogarsi ai sensi della cit. L.R. n. 41/1985, tra cui (ai sensi dei relativi artt. 30, 35, 36, 39, 40 e 41) rientrano altresi' le ulteriori voci retributive di cui si e' detto;

mentre il secondo motivo si richiama agli orientamenti della giurisprudenza amministrativa e della Funzione pubblica, secondo cui la rivalutazione e gli interessi sono dovuti su tutti i crediti lavorativi o assimilati, ove soddisfatti in ritardo. L'Ufficio riferente ha concluso per l'accoglimento del ricorso, per quanto riguarda il pagamento della rivalutazione e degli interessi legali sui crediti relativi alle indennita' di cui alla cit. L.R. n. 41/1985;

e, per il resto, per l'applicazione della disciplina generale sui crediti di lavoro dei pubblici dipendenti. Diritto 1. - Si premette che il presente ricorso straordinario e' sicuramente ammissibile - nonostante l'art. 7, comma 8, del codice del processo amministrativo, ai sensi del quale "il ricorso straordinario e' ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa", tra cui non rientrano piu' quelle concernenti i diritti soggettivi nella materia dell'impiego alle dipendenze di amministrazioni pubbliche - dovendosi seguire l'orientamento gia' tracciato da C.d.S., Ad. Gen., 10 giugno 1999, n. 7/99, e poi ulteriormente ribadito da C.d.S., Ad. Gen. , 22 febbraio 2011, n. 4520/10, in base al quale e' ammissibile il ricorso straordinario contro atti solo soggettivamente amministrativi in materia di diritti soggettivi devoluti alla giurisdizione ordinaria, purche' il ricorso stesso sia stato proposto entro il 15 settembre 2010 (altrimenti ostando alla sua ammissibilita' la contraria previsione di cui al cit. art. 7, comma 8, che va pero' riferita ai soli ricorsi introdotti successivamente a tale data): in questo senso, e pluribus, cfr. il parere di queste Sezioni riunite 25 settembre 2012, n. 387/12. Sicche' il ricorso di cui trattasi, giacche' proposto il 9 luglio 1996, e' ammissibile. 2. - La controversia sottoposta al parere di queste Sezioni riunite concerne la spettanza della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulle somme (anno per anno) rivalutate, relativamente ai crediti, tardivamente soddisfatti, per alcune indennita' correlate al rapporto di lavoro prestato dai ricorrenti alle dipendenze della Regione siciliana e disciplinate dal combinato disposto degli artt. 30 della L.R. 15 giugno 1988, n. 11, e da 35 a 41 della L.R. 29 ottobre 1985, n. 41. Come accennato nella superiore narrativa in fatto, l'Ufficio riferente ha concluso nel senso della spettanza cumulata di rivalutazione e interessi, ai sensi dell'art. 30, comma 2, della cit. L.R. n. 11/1988, relativamente ai soli crediti per le indennita' previste dalla L.R. n. 41/1985, ivi richiamata;

non ha, invece, ritenuto la spettanza del cumulo tra rivalutazione e interessi - ai sensi del combinato disposto degli artt. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 - per i crediti sorti successivamente al 31 dicembre 1994 che siano diversi da quelli fondati sulla cit. L.R. n. 41/1985. Tale conclusione, evidentemente, si fonda sull'implicito assunto che la specifica disposizione dell'art. 30, comma 2, L.R. n. 11/1988 prevalga sulla successiva legislazione statale, nella materia dell'impiego alle dipendenze della Regione siciliana;

giacche' in detto ambito l'art. 14, lett. q), dello Statuto della Regione siciliana assegna a quest'ultima competenza legislativa primaria, o esclusiva ("L'Assemblea, nell'ambito della Regione e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato, senza pregiudizio delle riforme agrarie e...

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