N. 276 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 aprile 2010

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 6047/09 spedito l'8 aprile 2009 avverso silenzio rifiuto istanza rimb. IRPEF 1983 rit: alla fonte contro Agenzia delle entrate ufficio Milano 1, proposto dal ricorrente Dresdener Bank A.G. piazza degli Affari, 3 20123 Milano, difeso da: avv. Mattarelli Francesco, via Vittor Pisani, 27 - 20100 Milano F a t t o Con il ricorso in epigrafe la Dresdner Bank A.G. impugnava il silenzio rifiuto dell'Agenzia delle entrate, ufficio di Milano 1, a fronte di un credito emergente dalla dichiarazione mod. 770 bis 1984 per l'anno 1983 per complessivi L. 45.519.855.

La ricorrente, premesso di aver presentato istanza di sollecito di rimborso in data 15 maggio 1996, rimasta inevasa, rilevato che il credito di cui si chiede il rimborso non era stato mai contestato in sede di accertamento e pertanto era diventato certo, rilevato di aver presentato una seconda istanza e sollecito di rimborso il 27 settembre 2005, anch'essa non eseguita, concludeva chiedendo il rimborso della somma capitale e degli interessi maturati oltre alla condanna dell'Ufficio alla rifusione delle spese di lite.

L'Ufficio si costituiva ed eccepiva in via esclusiva la prescrizione del diritto al rimborso, concludendo per il rigetto del ricorso con compensazione delle spese di lite. A parere dell'Ufficio, che richiama la sentenza n. 2687 del 2007 della Corte di cassazione, il termine decennale decorre dalla data di presentazione della dichiarazione: pertanto, nella fattispecie, poiche' la dichiarazione era stata presentata il 27 aprile 1984, la prescrizione si sarebbe compiuta il 28 aprile 1994, cioe' due anni prima del primo sollecito di rimborso - del 15 maggio 1996 - finalizzato all'interruzione della prescrizione. Anche volendo considerare il termine piu' ampio, che decorre della scadenza assegnata all'Ufficio per il controllo formale ex art. 36-bis, il diritto al rimborso si sarebbe comunque prescritto il 31 dicembre 1995 e dunque anteriormente alla prima istanza di sollecito.

Alla pubblica udienza del 28 aprile 2010 il rappresentante della societa', rilevato che l'Amministrazione non contesta nel merito la legittimita' del rimborso limitandosi ad eccepire l'avvenuta prescrizione del diritto, premesso che, net caso di specie, avrebbe dovuto farsi riferimento, al fine di definire la decorrenza della prescrizione decennale, al termine quinquennale previsto dall'art. 43 del d.P.R. n. 600/73 relativo al potere di accertamento dell'Amministrazione fiscale, opponeva, a conferma delta legittimita' della propria richiesta, il disposto dell'art. 2, comma 58, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 secondo cui l'Agenzia delle entrate provvede alla erogazione dello eccedenze di IRPEF e IRPEG dovute in base alle dichiarazioni del redditi presentate fino al 30 giugno 1997, senza far valere la eventuate prescrizione del diritto del contribuente di cui chiedeva l'applicazione.

D i r i t t o La Commissione osserva quanto segue.

a) Secondo un consolidato orientamento della Corte di cassazione l'esposizione di un credito d'imposta nella denuncia del redditi costituisce, in se', istanza di rimborso e, come tale, soddisfa la condizione posta dall'art. 38 del d.P.R. n. 602/1973 per evitare la decadenza del credito.

I giudici di legittimita', che hanno affrontato numerose volte la questione, sono concordi nel ritenere che l'art. 38 del d.P.R. n.

602/1973 e la decadenza ivi prevista non e' applicabile all'ipotesi di credito di imposta risultante dalla dichiarazione dei redditi, dato che l'art. 38 richiamato disciplina situazioni totalmente differenti, e cioe' quando si sono verificati fatti che impongono al contribuente di attivarsi entro un determinato termine per fare conoscere all'Amministrazione sia la fonte del preteso diritto al rimborso che la volonta' di ottenere il rimborso. Tali fatti, per previsione espressa e tassativa dell'art. 38 DPR n. 602/73 (che sancendo una decadenza e' norma di stretta interpretazione) sono l'errore materiale, la duplicazione, l'inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento. Nessuno di questi fatti si e' verificato nel caso sottoposto ad esame, sicche' la norma invocata risulta totalmente estranea ed indifferente.

Questo non significa pero' che il contribuente non possa proporre il ricorso previsto dagli articoli 18 e 19 del d.lgs. n. 546/92, al fine di ottenere il rimborso del credito indicato in dichiarazione.

Escludere tale possibilita' comporterebbe un conflitto di tali norme con l'art. 113 della Costituzione, che garantisce la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi della giustizia ordinaria o amministrativa.

Il fatto che il credito risultante dalla dichiarazione dei redditi non rientri nelle ipotesi di silenzio-rifiuto previste dall'art. 38, commi 1 e 2 del d.P.R. n. 602/73, non significa, dunque, che il silenzio-rifiuto non possa risultare in altro modo.

L'art. 19 lettera G del d.lgs. n. 546/92 considera impugnabile il rifiuto espresso o tacit° della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti, concetto ben piu' ampio e non strettamente correlato al procedimento descritto nell'art. 38 del d.P.R. n. 602/73 che, come gia accennato, assoggetta l'istanza di rimborso a termini di decadenza non suscettibili di estensione all'ipotesi di rimborso di credito risultante dalla dichiarazione.

In questa ultima ipotesi, invece, l'istanza di rimborso e' formulata con la stessa dichiarazione dei redditi da cui risulta il credito d'imposta.

Sulla base della giurisprudenza appena richiamata, dunque, qualora il contribuente abbia evidenziato nella dichiarazione un credito d'imposta:

non si applica, al fini del rimborso del relativo importo, il termine di decadenza previsto dall'art. 38 del d.P.R. n. 602/73, ma l'ordinario termine di prescrizione decennale;

non occorre la presentazione di un'apposita istanza, in quanto l'Amministrazione, resa edotta con la dichiarazione dei conteggi effettuati dal contribuente, e' posta in grado di conoscere la pretesa...

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