N. 251 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 aprile 2011

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Ha pronunciato la seguente sentenza ed ordinanza nel ricorso presentato da Pietro Capizzi, nato il 29 marzo 1946, Eraldo Giuliana, nata il 26 ottobre 1970, Giuseppa Maria Mercedes Costa, nata il 17 giugno 1967, avverso la sentenza del 19 luglio 2010 del g.i.p. presso il Tribunale di Caltanissetta Sentita la Relazione svolta dal Cons. Gian Giacomo Sandrelli.

Lette le Requisitorie del PG. (nella persona del Cons. Gioacchino Izzo) che ha chiesto annullarsi la sentenza senza rinvio limitatamente alla applicazione delle pene e dichiararsi inammissibile, nel resto, il ricorso del Pietro Capizzi.

In fatto Il g.i.p. presso il Tribunale di Caltanissetta ha applicato, con sentenza resa il 19 luglio 2007, la pena su richiesta delle parti (anche) agli attuali ricorrenti, imputati, a vario titolo, di fatti di bancarotta fraudolenta.

Avverso la sentenza ricorre la difesa di Pietro Capizzi, di Eraldo Giuliana e di Giuseppa Maria Mercedes Costa, quest'ultima con due distinti atti di impugnazione. Doglianza comune ai ricorrenti e' l'applicazione delle sanzioni accessorie - non dedotte nell'accordo pattizio - in misura fissa, anziche' pari alla durata della pena principale, come statuito da recente indirizzo giurisprudenziale di questa Corte.

Inoltre, i ricorrenti lamentano l'insufficiente motivazione sulle ragioni che conducono all'affermazione di penale responsabilita' dei prevenuti, nonche' la violazione dell'art. 444, comma 2 c.p.p. che esclude l'applicazione di pene accessorie.

In diritto Il secondo motivo proteso a censurare l'assenza di adeguata motivazione al provvedimento e' manifestamente infondato.

In tema di patteggiamento, l'accordo sulla pena esonera il giudice dall'obbligo di motivazione sui punti non controversi della decisione, sicche' dalla valutazione sintetica del fatto operata in sentenza deve dedursi la considerazione della sua limitata gravita', in relazione alla quale le parti non possono censurare il provvedimento adottato riguardo alla determinazione quantitativa della sanzione.

E', invece, fondato il motivo coinvolgente la posizione del Giuliana.

Il preciso disposto dell'art. 445, comma 1 c.p.p. preclude la possibilita' di infliggere sanzioni accessorie quando la pena, come nel caso della ricorrente, non superi i due anni di reclusione.

La sentenza deve, al riguardo, essere annullata senza rinvio.

Per quanto trae, poi, alla doglianza circa la durata della sanzione accessoria dettata dall'art. 216 uc. l. fall. il Collegio non puo' decidere allo stato degli atti, ravvisato il contrasto di pronunce sul punto anche all'interno di questa Sezione.

Il quesito attiene...

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