N. 167 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 aprile 2011

IL TRIBUNALE Sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 31 marzo 2011 nel giudizio iscritto al n. 761/2010 R.G. del Tribunale di Lecce Sezione di Maglie, promosso da Cancelli Antonio contro Unicredit Banca di Roma spa,

Osserva La banca ha invocato a sostegno delle proprie ragioni il comma 61 dell'art. 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010 n. 225 convertito con legge 26 febbraio 2011 n. 10, il quale testualmente recita: 'In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l'art.

2935 del cod. civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi gia' versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto'.

L'applicazione della su indicata disposizione alla presente controversia rileva sotto un duplice profilo.

Innanzi tutto, perche', ai sensi della prima parte della norma, che il legislatore qualifica come norma interpretativa, dovrebbero essere dichiarate prescritte tutte le somme illegittimamente addebitate, che siano state annotate anteriormente al ... e cioe' piu' di dieci anni prima della notifica dell'atto di citazione.

In secondo luogo, perche', in applicazione della seconda parte della norma, tutte le somme indebitamente iscritte nel conto non potrebbero essere ripetute, trattandosi di operazioni anteriori alla data di entrata in vigore della legge citata, verificatasi il 27 febbraio 2011.

Le considerazioni sopra svolte rendono evidente che le questioni di legittimita' costituzionale delle due previsioni contenute nel comma 61 dell'art. 2 del decreto-legge n. 225/2010, sono rilevanti.

Orbene le norme sopra menzionate appaiono in contrasto con numerosi principi della Carta costituzionale.

E' necessario al riguardo, esaminare partitamente le due previsioni.

La prima, concernente l'introduzione di una norma di interpretazione autentica dell'art. 2935 c.c., e' in contrasto con i principi di cui agli arti. 3, 24, 111, 47 e 117 Cost.

Prima di delineare i profili di legittimita' costituzionale della norma considerata, e' utile premettere alcuni cenni su alcuni aspetti del contratto di conto corrente bancario, cosi' come si e' ormai delineato nella interpretazione della dottrina e della giurisprudenza.

Al riguardo, sotto l'aspetto che qui interessa, ha un ruolo centrale la decisione della Sezioni Unite della cassazione Civile che, con sentenza n. 24418 del 2 dicembre 2010, ha enunciato il seguente principio: se dopo la conclusione di un contratto, il correntista agisce per far dichiarare la nullita' che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione e' soggetta, decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista, in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui e' stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati' (Cass. 2 dicembre 2010 n. 24418 in Foro It. 2011, I, 428).

La Suprema Corte giunge a tale conclusione osservando che, nell'ambito del rapporto di conto corrente bancario, i versamenti operati dal correntista con la mera finalita' di ripristinare la provvista, non possono essere considerati atti di pagamento.

Questo perche', sebbene le annotazioni in conto corrente si risolvano in un incremento del debito o in una riduzione del credito, non costituiscono comunque un atto solutorio, in quanto non sono volte a soddisfare il creditore, bensi' da ampliare o ripristinare la facolta' di indebitamento del correntista.

Ne deriva che il carico di interessi illegittimamente computati, si traduce in una indebita limitazione della facolta' di indebitamento, ma non nell'anticipato pagamento degli interessi addebitati. E' solo in sede di chiusura del conto che si definiscono le posizioni di debito/credito tra il correntista e la banca e quindi e' solo in quel momento, di conseguenza, che i versamenti effettuati assumono definitivita' e percio' acquistano il carattere estintivo proprio dell'adempimento.

La ricostruzione operata dalla Suprema Corte prescinde dal rilievo del carattere unitario del rapporto di conto corrente, valorizza il significato di 'pagamento' e precisa il rapporto tra pagamento e annotazione.

In particolare sottolinea che l'annotazione non e' un pagamento e che, quindi, l'azione di ripetizione non puo' svolgersi sulla base di una mera annotazione. Essa potra' svolgersi solo all'esito della...

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