n. 48 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 aprile 2012 -

IL TRIBUNALE Nel procedimento penale a carico di B.G., D.N.D., P. A. e Q.S. per i reati di cui agli artt. 110,113 c.p., 17 1° comma legge n. 194/1978 Ha emesso la seguente ordinanza. Premessa. Con decreto di citazione emesso in data 13 dicembre 2010, il P.M. di Treviso rinviava a giudizio gli imputati in epigrafe indicati, tutti medici del reparto di ostetricia e ginecologia dell'Ospedale Civile di Oderzo (TV), perche': «...In concorso e comunque in cooperazione colposa fra loro, avendo avuto in cura, presso il reparto di ostetricia-ginecologia dell'ospedale civile di Oderzo, nelle rispettive qualita' di cui sopra, la sig.ra B.O. E.D. ormai prossima al parto, cagionavano colposamente l'interruzione della gravidanza e la morte intra-uterina del feto. In particolare sia all'atto del ricovero, sia successivamente, nelle varie fasi in cui ciascuno degli indagati, durante le giornate del 2 e del 3 marzo 2007, prendeva cognizione dell'andamento clinico del travaglio, omettevano di considerare ed approfondire gli esami cardiotocografici anche alla luce dal complessivo quadro anamnestico indicativi di "probabile sofferenza fetale" e di conseguentemente avviare la partoriente al parto cesareo, parto che se tempestivamente eseguito con probabilita' prossima alla certezza avrebbe garantito la nascita di un neonato vitale. In Oderzo, 2, 3 marzo 2007....». Molto tempo prima della emissione del decreto di citazione, la persona offesa, con dichiarazione dimessa alla Stazione Carabinieri di Ponte di Piave in data 15 dicembre 2008, aveva rimesso la querela presentata nei confronti dei suddetti medici, dichiarando di essere stata integralmente risarcita dei danni da lei subita, ma il processo aveva ugualmente seguito li suo corso. In sede dibattimentale, dopo l'astensione per motivi personali del Giudice del Tribunale di Treviso designato, il fascicolo veniva rassegnato a questo Giudice, che fissava la prima udienza dibattimentale avanti a se' in data 28 marzo 2012. A tale udienza, nella fasi degli atti preliminari, il difensore dell'imputato B.G. sollevava questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17 della legge n. 194/1978, che prevede e punisce il reato di aborto colposo contestato in concorso a tutti gli imputati, in relazione all'art. 3 Cost, per i motivi di seguito precisati. Evidenziava in sintesi la difesa la disparita' di trattamento dal punto di vista processuale per l'ipotesi dell'aborto colposo rispetto all'ipotesi delle lesioni gravissime regolate dal Codice Penale;

sosteneva nello specifico: «...Il codice penale del 1930, nella formulazione originaria del 583 che regolava le lesioni gravissime, alla ipotesi numero 5 nell'ultimo comma prevedeva l'aborto della persona offesa e quindi la lesione personale era gravissima allorche' veniva o prodotta la malattia insanabile o prodotta la perdita di un senso o prodotta la perdita di un arto e determinata la deformazione o lo sfregio del viso e prodotto l'aborto della persona offesa in tal caso la lesione era gravissima... Poi l'art. 590, che regolava le lesioni personali colpose, si riferiva alle lesioni gravissime dell'art. 583. Quando entra in vigore la Legge sull'Aborto nel '78 viene estrapolata questa ultima ipotesi del 583 e conseguentemente viene anche ridotta per quanto riguarda il 590 la ipotesi dell'aborto colposo come lesione personale gravissima, pero' la pena non viene assolutamente modificata e quindi si estrapola questa fattispecie, la si regola con la medesima pena e ha una sua autonomia dal punto di vista della collocazione nell'ordinamento giuridico. Successivamente interviene la modifica della procedibilita' delle lesioni colpose del 590 che vengono ritenute procedibili a querela di parte. Allorche' si introduce da parte del legislatore questo differente regime di procedibilita' del 590 si omette completamente qualsiasi riferimento alla fattispecie;... purtroppo la (Legge del 1978) era stata estrapolata dal Codice Penale e era stata resa autonoma. Allora abbiamo fattispecie analoghe, trattate con la medesima pena, ma con regime processuale diverso. L'aborto colposo rimane procedibile d'ufficio, le lesioni personali gravissime diventano procedibili a querela di parte e non se ne parla piu'. Tecnica legislativa a mio modesto modo di pensare assolutamente non all'altezza del legislatore che ha emanato il Codice Penale o il Codice di Procedura Penale, tecnica legislativa assolutamente non particolarmente presente alle varie fattispecie. Ultimo argomento che vorrei usare e' il seguente, laddove nella modifica del 590 il legislatore ha ritenuto di rendere procedibili d'ufficio determinate lesioni gravissime, e lo ha fatto e lo ha detto allorche' per esempio si violano le norme antinfortunistiche l'ha espressamente previsto. Allora se legislatore ha trattato in modo particolare le lesioni gravissime allorche' c'e' stata la violazione antinfortunistica o altre violazioni di altre norme l'ha detto, ma ha omesso di occuparsi delle lesioni personali gravissime con l'aborto della persona, che purtroppo nel '78 la legge n. 194 aveva estrapolato. A sommesso avviso della Difesa signor Giudice qui c'e' una disparita' di trattamento dal punto di vista non sanzionatorio, ma procedimentale su fattispecie che strutturalmente sono analoghe, che sono sorte insieme e strutturalmente, strutturate nel 583 e a mio avviso questo viola il principio di eguaglianza dell'articolo 3 della Costituzione. La questione non e' irrilevante per la nostra fattispecie perche' abbiamo in atti la querela e quindi...

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