N. 184 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 aprile 2011

IL TRIBUNALE Con la presente ordinanza si intende promuovere giudizio incidentale di costituzionalita' in merito all'ultimo periodo dell'articolo 26, comma 3, legge n. 240/2010 il quale testualmente recita 'sono estinti i giudizi in materia in corso alla data di entrata in vigore della presente legge'.

Tale periodo si colloca al termine di una norma definita di interpretazione autentica, con la quale il legislatore si e' inteso pronunciare in merito alla questione dei collaboratori esperti linguistici delle Universita' italiane. La prima parte di tale articolo e' infatti dedicata a disciplinare il trattamento economico di tali soggetti; l'ultimo periodo, come sopra riportato, e' invece una norma che non puo' essere considerata, per ovvi motivi logici, di natura interpretativa del decreto-legge n. 2/2004, articolo 1, comma 1: infatti tale disposizione prevede l'estinzione dei giudizi in corso alla data di entrata in vigore della 'presente legge', laddove pare ovvio che si faccia riferimento alla legge del 2010 e non, com'e' evidente, al decreto-legge del 2004.

I fatti di causa Il procedimento da cui trae origine la presente ordinanza e' la richiesta, da parte di un collaboratore esperto linguistico, assunto presso l'Universita' degli studi di Torino, di ottenere l'equiparazione del proprio trattamento economico a quello del ricercatore assunto a tempo definito, con conseguente condanna dell'Universita' convenuta al pagamento delle differenze retributive per il passato e all'adeguamento del trattamento economico per il futuro. Nelle more del giudizio e' entrata in vigore la legge di cui oggi si tratta; durante la discussione orale, le parti hanno preso posizione in merito all'effettiva natura interpretativa o meno di tale norma nonche' in merito ai profili di eventuale incostituzionalita' della medesima: in particolare, parte ricorrente ha ritenuto che, qualora la norma fosse dichiarata interpretativa (e quindi con effetto retroattivo), vi sarebbero degli evidenti profili di illegittimita' costituzionale per contrasto con gli articoli 3, 24 e 117 (con riferimento alle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea intervenute in merito) della Costituzione; per quanto riguarda l'ultimo periodo, parte ricorrente ha manifestato chiaramente i propri dubbi sulla costituzionalita' di tale previsione che imporrebbe per via legislativa di estinguere immediatamente il processo in corso, impedendo quindi alla parte di ottenere una pronuncia nei merito, esistendo inoltre dei dubbi sul regime impugnatorio cui un tale provvedimento giudiziale dovrebbe essere sottoposto.

In merito alla rilevanza La rilevanza della norma e' del tutto palese: infatti la novella legislativa e' senz'altro applicabile ai giudizi in corso e la controversia de quo dovrebbe essere necessariamente decisa (o meglio dovrebbe essere immediatamente estinta) sulla base dell'articolo 26, comma 3, legge 240/2010.

Non vi e' infatti spazio per il giudice poiche' tale previsione, nella sua sinteticita' ('sono estinti i giudizi in materia in corso alla data di entrata...

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