N. 16 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 settembre 2011

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 465 del 2011, proposto da: Emilia Romagna Factor S.p.A., con sede in Bologna, in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore, Paolo Licciardello, rappresentato e difeso dall'avv. Ciro Esposito, con domicilio eletto in Salerno, via Torretta, n. 4, presso lo studio dell'avv. Genni Meloro;

Contro Azienda Ospedaliera Monaldi, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitosi in giudizio;

per l'ottemperanza: al giudicato formatosi sui decreti monitori nn. 4841/2009, 7750/2009, 201/10, 1400/2010, 1469/2010, 1943/2010, 5282/2010, 4683/2010 resi dal Tribunale civile di Salerno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2011 il dott. Gianmario Palliggiano ed udito il difensore di parte ricorrente come da verbale;

Premesso che 1. Con ricorso, notificato il 24 febbraio 2011 e depositato il 21 marzo successivo, Emilia Romagna Factor s.p.a. ha chiesto l'ottemperanza ai giudicati formatisi sui decreti ingiuntivi emessi nei confronti dell'Azienda ospedaliera Monaldi, come sopra in epigrafe indicati.

I crediti, oggetto delle ingiunzioni di pagamento, ammontano a complessivi € 79.175,35, comprensivi degli interessi moratori gia' maturati al tasso liquidato ai sensi del d. lgs. n. 231 del 2002, per ciascuno dei titoli esecutivi ed al netto degli interessi maturandi al medesimo tasso fino al saldo effettivo.

Riferisce la ricorrente di essere divenuta titolare dei suddetti erediti in virtu' di distinti contratti di cessione del credito, tutti notificati alla resistente azienda ospedaliera.

I decreti ingiuntivi per i quali si chiede l'ottemperanza sono passati in giudicato per mancata opposizione dell'azienda resistente, come da certificati della cancelleria del Tribunale di Salerno, depositati agli atti di causa unitamente al ricorso.

Alla luce del principio ormai consolidato in giurisprudenza secondo il quale il decreto ingiuntivo non opposto acquista, al pari di un'ordinaria sentenza di condanna, autorita' ed efficacia di cosa giudicata in relazione al diritto in esso formalizzato, ai sensi degli artt. 647 e segg. cod. proc. civ. (Cass. Civ., sez. I, 26 marzo 2004, n .6085); a fronte del protrarsi dell'inadempimento della pubblica amministrazione, il creditore che intende esercitare il suo diritto, puo' adire il giudice amministrativo in sede di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 e ss. d. lgs. 104 del 2010, per conseguire la stessa tutela accordata ai' creditori muniti di sentenza di condanna del giudice ordinario passata in giudicato (ex multis, TAR Campania, Napoli, sez. V, 9 febbraio 2006, n. 7743; Cons.

Giust. Amm. Reg. sic. 14 aprile 2003, n. 156; Cons. Stato, sez. IV, 31 maggio 2003, n. 3031).

L'azienda ospedaliera, alla data della proposizione del ricorso, non ha ancora adempiuto, sebbene sia anche decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, concesso alle amministrazioni pubbliche dall'art. 14 del D.L. n. 669 del 31 dicembre 1996 (convertito nella L. n. 30/1997, modificato dall'art. 147 L. n. 388 del 23 dicembre 2000, e successivamente dall'art. 44 n. 269 del D.L. 30 settembre 2003, convertito dalla L.

n. 326 del 24 novembre 2003), per completare le procedure ai fini dell'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro;

infatti i decreti ingiuntivi nn. 4841/2009, 7750/2009, 201/2010, 1400/2010, 1469/2010, 1943/2010, 5282/2010 4683/2010, sono stati notificati all'azienda debitrice in forma esecutiva, rispettivamente, il 28 settembre 2009, il 23 dicembre 2009, il 21 gennaio 2010, il 4 marzo 2010, 1'11 marzo 2010, il 17 marzo 2010, il 23 giugno 2010 e il 16 giugno 2010.

  1. - Occorre tuttavia considerare che, prima della proposizione del presente ricorso, e' intervenuto l'art. 1, comma 51, L. n. 220 del 12.12.2010 - contenente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria e di stabilita' per il 2011) - il quale cosi recita: 'Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei pagamenti dei debiti oggetto della ricognizione di cui all'art. 11 comma 2 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le regioni gia' sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dell'art. 1 comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni, e gia' commissariate alla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime fino al 31 dicembre 2011. I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle regioni di cui al presente comma alle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime ....non producono effetti fino al 31 dicembre 2011.....'.

    Va incidentalmente osservato che, successivamente alla fissazione della camera di consiglio per la discussione del ricorso e nelle more della redazione della presente ordinanza, il legislatore, con l'art.

    17, comma 4, lettera e), del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 - contenente disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria e convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111 - ha modificato il richiamato art. 1, comma 51, prorogando al 31 dicembre 2012, l'originario termine fissato al 31 dicembre 2011.

    Trattasi a ben vedere di una disposizione 'a generalita' ridotta' ed a bassissimo tasso di astrattezza, che, emessa ad hoc, sembra integrare gli estremi della cd. legge -provvedimento finalizzata cioe' allo specifico scopo particolare di assicurare il ripristino dell'equilibrio economico finanziario delle aziende sanitarie ed ospedaliere delle regioni in dissesto, tra le quali rientra anche la Regione Campania.

  2. - Quest'ultima, infatti, con delibera della Giunta regionale n. 1843 del 9.12.2005 (Bollettino Ufficiale...

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