n. 262 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 agosto 2013 -

IL TRIBUNALE Letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe nei confronti di Bulzomi' Carmelo, nato a Torino il 1/8/1966 difeso di ufficio dall'Avvocato Ingrid Mamino del Foro di Imperia, all'udienza del 7/8/2013 ha pronunciato la seguente ordinanza. 1. La questione che si sottopone al giudizio della Corte. Rilevanza. Con decreto in data 4/7/2011 il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Imperia ha disposto la citazione a giudizio di Bulzomi' Carmelo per rispondere del reato di cui all'art. 2 comma 1-bis D.L. 463/1983, conv. in l. 638/1983 per avere, quale datore di lavoro, omesso di versare all'I.N.P.S. le trattenute sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti, per un totale di €

24,00 (Euro ventiquattro//00). Nella contumacia dell'imputato, il Pubblico Ministero ha prodotto il prospetto inadempienze trasmesso dall'I.N.P.S. Il Giudice, all'esito, ha richiesto informazioni all'I.N.P.S. - sede di Imperia. Cio' premesso, questo Giudice dubita della legittimita' costituzionale della norma in esame, in relazione all'art. 3 della Costituzione, parametrando la stessa al disposto dell'art. 10-bis d.lgs. 74/2000, che disciplina in modo diverso una fattispecie da ritenersi - come si argomenta oltre - del tutto identica. L'art. 1 comma 1-bis D.L. 463/83, conv. dalla l. 638/83, dispone che "L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 (ovvero le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti) e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a €

1.032,00". L'art. 10-bis d.lgs. 74/2000 dispone invece che "E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore ad €

50.000,00 per ciascun periodo di imposta". La lesione del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost. si verifica a seguito della previsione di una - notevole - soglia di punibilita' nella seconda norma, soglia che non e' invece prevista dalla prima, con la conseguenza di punire con la sanzione penale (e con una sanzione non esigua, se si considera che si tratta di un delitto, punito con pena detentiva e pecuniaria) il datore di lavoro che ometta il versamento di ritenute previdenziali di minima o anche irrisoria entita' (anche di poche decine di Euro, come avviene nella fattispecie in esame);

e di non punire invece il datore di lavoro sostituto di imposta che, in una situazione identica sotto il profilo della somma non versata e/o dell'entita' dell'imponibile (in questo caso la retribuzione lorda), non versi l'importo delle ritenute fiscali operate. Evidente, innanzitutto, che la questione come sopra riassunta e' rilevante nel presente giudizio, in cui l'importo omesso e' pari ad €

28, corrispondente ad una ritenuta previdenziale operata su una retribuzione lorda di circa €

308 (1) e non risultando che nel medesimo periodo di imposta vi siano state altre omissioni del versamento delle ritenute previdenziali. Il fatto contestato, pur se di disvalore assai esiguo, integra comunque in assenza di soglie di punibilita' il reato di cui all'art. 2 cit. Se fosse invece prevista (come per l'art. 10-bis cit.) una soglia di punibilita', l'omissione contestata all'odierno imputato, non sarebbe rilevante sotto il profilo penale, e cio': sia se si consideri quale parametro di riferimento l'entita' dell'omissione (ben inferiore, come detto, a 50.000 Euro);

sia se si consideri invece il corrispondente presupposto di imposta, ovvero l'imponibile fiscale determinato dalla retribuzione lorda, su cui viene operata da un lato la ritenuta fiscale e dall'altro la ritenuta previdenziale e assistenziale: su una retribuzione di €

304 la ritenuta fiscale sarebbe ovviamente, parimenti, inferiore ad €

50.000. Dalla risoluzione della questione di costituzionalita' qui sollevata dipende quindi l'opzione tra la condanna dell'imputato (sempre che se siano integrati gli elementi costitutivi del reato contestato) e la sua assoluzione, con la formula - in caso di accoglimento - "perche' il fatto non e' previsto dalla legge come reato". 2. Non manifesta infondatezza. Premessa sul precedente della Corte. Non sfugge allo scrivente che la Corte Costituzionale, con ordinanza n. 206 dell'11/6/2003 - e pertanto in tempi relativamente recenti - e' gia' intervenuta su questione per molti versi analoga, ritenendola manifestamente infondata. Si trattava, in particolare, della questione relativa alla legittimita' costituzionale della medesima norma oggi in esame, sempre in riferimento all'art. 3 Cost., parametrata alla fattispecie dell'omesso versamento delle ritenute fiscali da parte del datore di lavoro quale sostituto di imposta, che era in precedenza prevista come reato dall'art. 2 D.L. 429/82, conv. nella l. 516/82, ma abrogato dall'art. 25 d.lgs. 74/2000. La Corte argomento' ritenendo che le due situazioni messe a confronto (l'omesso versamento delle ritenute fiscali da parte del datore di lavoro sostituto di imposta da un lato;

l'omesso versamento delle ritenute previdenziali operata dal datore di lavoro dall'altra) non erano omogenee perche' gli obblighi tributari e gli obblighi previdenziali di cui si tratta sono correlativi ad interessi diversi e perche' "il mancato adempimento dell'obbligo di versamento dei contributi previdenziali determina un rischio di pregiudizio del lavoro e dei lavoratori, la cui tutela e' assicurata da un complesso di disposizioni costituzionali contenute nei principi fondamentali e nella parte I della Costituzione (artt. 1, 4, 35, 38)". Oggi il panorama legislativo e' mutato, in quanto e' stato introdotto nel d.lgs. 74/2000 il citato art. 10-bis, che punisce nuovamente la fattispecie presa quale parametro di comparazione nell'ordinanza di rimessione esaminata dalla Corte. Ma non e' certo per tale motivo che si sottopone nuovamente la questione, giacche' semmai le due situazioni, sotto il profilo penale, si sono avvicinate e non allontanate. Si ritiene peraltro che l'ordinanza n. 206/2003 della Corte si fondi su presupposti erronei sia sotto il profilo giuridico che fattuale. E pertanto si richiede che la Corte, melius re perpensa, riconsideri la questione. Le esigenze di maggiore e piu' incisiva tutela nel caso in cui siano omessi i versamenti dei contributi previdenziali ed...

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