n. 246 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 agosto 2013 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale n. 236 del 2013, proposto da: Mauro Volpi, rappresentato e difeso dagli avv. Enrico Menichetti, Giuseppe Morbidelli, con domicilio eletto presso l'avv. Enrico Menichetti in Perugia, piazza IV Novembre, 36;

Contro Universita' degli studi Di Perugia, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Stato, domiciliata in Perugia, via degli Offici, 14;

Nei confronti di Gianni Bidini, Fausto Elisei, Franco Moriconi, Maurizio Oliviero;

Per l'annullamento: 1) della nota 9 maggio (prot. n. 2013/0013971 a firma del Presidente della Commissione elettorale centrale dell'Universita' degli studi di Perugia (Prof. Paolo Fantozzi) con cui si comunica al prof. Mauro Volpi la non ammissione della propria candidatura alle elezioni a Rettore dell'ateneo per il sessennio accademico 2013/2014 - 2018/2019, per difetto del requisito di elettorato passivo di cui a ll'art. 2, comma 11 della legge n. 240/2010;

2) del verbale n. 2 dell'8 maggio 2013 della Commissione elettorale centrale dell'Universita' degli studi di Perugia, nella parte relativa alla verifica negativa dei requisiti di elettorato passivo in capo al candidato Rettore prof. Mauro Volpi, alla relativa non ammissione ed alla ivi richiamata ed allegata nota 6 maggio 2013 a firma del dirigente responsabile ufficio elettorale e affari generali dell'Universita' degli studi di Perugia ove si attesta che alla data del 2 maggio 2013 la cessazione dal servizio del prof. Volpi Mauro risulta fissata al 1° novembre 2018;

3) dell'art. 54 comma 2 dello Statuto dell'Universita' di Perugia, dell'art. 6 comma 4 del regolamento generale di ateneo e dell'alt. 4 comma 1 del decreto 12 aprile 2013 di indizione delle elezioni a rettore dell'ateneo perugino per il sessennio accademico 2013/2014 - 2018/2019, la' dove stabiliscono che «l'elettorato passivo per le cariche accademiche e' riservato ai docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo»;

4) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso, collegato, conseguente, ivi compreso, per quanto occorrer possa, l'elenco dei candidati a rettore in possesso dei requisiti richiesti pubblicato ai sensi dell'art. 28 comma 1 del regolamento generale di ateneo. Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Universita' degli studi di Perugia;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2013 il dott. Cesare Lamberti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

  1. Il prof. Mauro Volpi, ordinario di diritto costituzionale presso la facolta' di giurisprudenza dell'Universita' degli studi di Perugia, si e' candidato per le elezioni del rettore nel sessennio accademico 2013/2014 - 2018/2019, indette con decreto del decano in data 12 aprile 2013. 1.1. Al prof. Volpi e' stata comunicata, con la nota del 9 maggio 2013, la non ammissione della candidatura, per difetto del requisito di elettorato passivo previsto dall'art. 2, comma 11, legge n. 240/2010. 1.2. Nella seduta dell'8 maggio 2013, la Commissione centrale elettorale dell'Universita' di Perugia ha stabilito che il prof. Volpi e' privo del requisito che richiede «alla data della scadenza della presentazione delle candidature... di assicurare un numero di anni di servizio pari almeno alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo». 1.3. In base alla nota in data 6 maggio 2013 del dirigente responsabile ufficio elettorale e affari generali, la data di collocamento a riposo del prof. Volpi e' attualmente fissata al 1° novembre 2018: in relazione a tale data, il prof. Volpi non e' in possesso, alla scadenza della presentazione della candidatura, del requisito sub c) del combinato disposto dell'art. 2, comma 11, legge n. 240/2010 con gli artt. 54, comma 2 dello statuto dell'Universita', 6, comma 4 del Regolamento generale di ateneo e 4, comma 1 del decreto di indizione delle elezioni. 1.4. Nella medesima seduta e' stata data lettura della nota integrativa del prof. Volpi, in data 8 maggio 2013, recante «interpretazione dell'art. 2, comma 11, legge n. 240/2010 alla luce della dichiarazione d'illegittimita' costituzionale dell'art. 25, legge n. 240/2010», con la quale si ribadiva la piena ammissibilita' della candidatura. 1.5. La Commissione ha, tuttavia, mantenuto ferma la decisione del difetto dell'elettorato passivo. 2. Nel ricorso avverso la non ammissione alla competizione elettorale, il prof. Volpi richiama la sentenza n. 83 del 6 maggio 2013 della Corte costituzionale che ha dichiarato...

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