n. 133 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 marzo 2013 -

LA CORTE DEI CONTI Ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio in materia di pensioni civili, iscritto al numero 11978 del registro di segreteria, proposto, con ricorso collettivo, dai Signori SERGIO MATTEINI CHIARI (nato a Perugia il 1 settembre 1941 e residente in Gubbio alla via Giacomo Devoto n. 21 - c. f.: MTTSRG41P01G478H);

PIETRO ABBRITTI (nato a Bocchigliero il 18 ottobre 1940 e residente a Perugia in via delle Cove n. 10 - c.f.: BBRPTR40R18A912P);

ALFREDO ARIOTI BRANCIFORTI (nato a Palermo il 26 novembre 1941 e residente a Perugia in via del Tessuto n. 18 - c.f: RTBLRD41S26G273J);

ALBERTO BELLOCCHI (nato a Perugia il 25 giugno 1941 e ivi residente in via della Treggia n. 96 - c.f.: BLLLRT41H250478G);

GIOVANNI BORSINI (nato a Bevagna il 30 aprile 1946 e ivi residente in via Flaminia 71 - c.f.: BRSGNN46D30A835Z);

SANDRO COSSU (nato a Perugia il 21 dicembre 1946 ed ivi residente in via Vivaldi 11 - c.f.: CSSSDR46T21G478T);

MARIA LETIZIA IMMACOLATA DE LUCA (nata a Santa Lucia di Serino il 17 settembre 1948 e residente in Terni, via Galileo Ferraris n. 3 - c.f.. DLCMLT48P57I219F);

EMANUELE SALVATORE MEDORO (nato a Gela il 24 maggio 1939 e residente a Foligno in Via Carlo Cattaneo n. 10 - c.f.. MDRMLS39E24D960A);

CLAUDIO PRATILLO HELLMANN (nato a Padova il 4 novembre 1942 e residente in Spoleto in Localita' Colle San Tommaso 9/A - c.f.: PRTCLD42S04G224T);

ALFREDO RAINONE (nato a Napoli il 20 giugno 1947 e residente in Terni in via Gabbo Ferraris n. 3 - c.f.: RNNLRD47H20F839R) nei confronti dell'INPS (gestione EX INPDAP) per la declaratoria dell'illegittimita' delle trattenute operate sui trattamenti pensionistici diretti in godimento, dalla data dell'agosto 2011, cosi' come previsto dall'articolo 18 comma 22-bis del decreto legislativo n. 98/11 e del conseguente diritto alla restituzione delle somme indebitamente trattenute. Tutti i ricorrenti sono rappresentati e difesi dagli avvocati ALARICO MARIANI MARINI (c.f.: MRNLRC31S26A475M) e IOLE CIULLO (c.f. CLLLIO68E68HS01L), presso lo studio dei quali sono elettivamente domiciliati, in Perugia alla via Angeloni 80/b (indirizzo PEC alarico.marianimarini@avvocatiperugiapec.it e iole.ciullo@avvocatiperugiapec.it). L'INPS (gestione ex INPDAP) si e' costituito in resistenza, rappresentato e difeso dagli avvocati SALVATORE CAROLLA (c.f.: CRLSVT71S18H2230) e ROBERTO ANNOVAZZI (c.f.: NNVRRT71L28G478P), con elezione di domicilio presso la sede dell'Istituto in Perugia, via Cacciatori delle Alpi 32 (indirizzo PEC roberto.annovazzi@postacert.inpdap.gov.it e salvatore.carolla@postacert.inpdap.gov.it). Uditi alla pubblica udienza del 20 marzo 2013 il relatore in persona del Giudice Unico Presidente di Sezione dr. ALBERTO AVOLI, nonche' per i ricorrenti l'avv. IOLE CIULLO e per l'amministrazione previdenziale l'avv. SALVATORE CAROLLA. Premesso I ricorrenti sono tutti magistrati ordinari collocati a riposo in date diverse e residenti in Umbria. I medesimi sostengono che nei loro confronti l'Amministrazione previdenziale convenuta ha applicato, a far data dal mese di agosto 2011, le riduzioni del trattamento pensionistico in godimento a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel comma 22-bis dell'articolo 18 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni' nella legge 15 luglio 2011 n. 111, poi confermate dalla legge 14 settembre 2011 n. 148 ed "aggravate" dal comma 31-bis dell'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con legge n. 214/11. I ricorrenti hanno adito questa Corte per vedersi riconoscere il diritto a percepire per l'intero il trattamento di pensione in godimento prima dell'agosto 2011, senza la decurtazione prevista dalle richiamate norme a titolo di "contributo di perequazione", sul presupposto di. un loro asserito contrasto con gli articoli 1, 2, 3, 36, 38 e 53 della Costituzione. Hanno poi chiesto il ripristino del trattamento e la restituzione delle somme indebitamente introitate. In particolare - per quanto concerne i profili di presunta incostituzionalita' - l'articolo 3 (principio di uguaglianza) e' stato richiamato: a) per la natura tributaria delle norme in questione;

  1. per il disallineamento temporale delle decurtazioni previste nei riguardi dei pensionati (3 anni e 5 mesi), rispetto a quelle del personale di magistratura in servizio (3 anni);

  2. per la violazione del principio dell'affidamento. Gli articoli 36 e 38 sono stati richiamati per la violazione del principio di proporzionalita' ed adeguatezza dei trattamenti pensionistici, intesi come retribuzioni differite. Gli articoli 1 e 2 sono stati evocati per la asserita violazione della protezione del lavoro e per l'ingiustificato richiamo - da parte delle norme censurate - del principio solidaristico (le pensioni dei ricorrenti costituiscono retribuzione differite, differenziandosi in cio' dalle pensioni sociali vere e proprie) La violazione dell'articolo 53 e' stata invece eccepita con riferimento al principio della generalita' e della progressivita' del sistema impositivo. Le richieste conclusivamente formulate nel ricorso introduttivo sono state le seguenti: "In via preliminare - ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 18 comma 22-bis del decreto legge n. 98/11 aggiunto dalla legge di conversione n. 111/11, come modificato dalle leggi 148/11 e 214/11, nella parte in cui dispongono la decurtazione dei trattamenti pensionistici erogati dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, in relazione agli articoli 1, 2, 3, 36, 38 e 53 della Costituzione, sospendere il giudizio e disporre la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

    nel merito, accertato l'obbligo dell'ente convenuto a corrispondere le somme indebitamente trattenute e i trattamenti di pensione nella loro interezza, condannare gli enti convenuti competenti a provvedere ai pagamento delle somme trattenute ai ricorrenti sul trattamento di pensione a titolo di contributo di perequazione ai sensi delle somme indicate, con rivalutazione monetaria e interessi dalle singole scadenze al saldo, ed a ripristinare l'integrale corresponsione dei trattamenti previdenziali conseguentemente dovuti;

    condannare gli enti convenuti al pagamento delle spese legali". I ricorrenti in data 8 marzo 2013 hanno depositato una ulteriore memoria, nella quale hanno confermato le conclusioni come sopra riportate, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 241 del 31 ottobre 2012, a seguito del ricorso di alcune Regioni circa l'attribuzione al bilancio dello Stato - anziche' delle Regioni - delle somme introitate a seguito del contributo di perequazione ovvero di solidarieta'. L'Amministrazione previdenziale INPS (gestione ex INPDAP) si e' costituita in giudizio in data 11 marzo 2013 con una articolata memoria. Le conclusioni del resistente INPS sono state le seguenti:

  3. In via pregiudiziale ritenere il proprio difetto di giurisdizione in favore delle Commissioni tributarie regionali con riferimento alla domanda relativa ai contributo ex articolo 18 comma 22-bis del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98;

  4. Sempre in via pregiudiziale e nel rito accertare e ritenere parziale carenza di giurisdizione dell'INPS, nonche' la sussistenza di una ipotesi di litisconsorzio necessario ex articolo 102 cpc nei confronti della Agenzia delle...

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