n. 60 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 marzo 2012 -

IL TRIBUNALE Ha emesso la seguente ordinanza con la quale si solleva questione di legittimita' costituzionale nella causa civile iscritta al n. 2555/2010 del Ruolo Generale affari contenziosi, trattenuta in decisione all'udienza del 22 dicembre 2011, con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc e vertente tra Rubino Anna nata a Roma il 19 agosto 1967 (cf RBN NNA 67M59 501S) e Gutierrez Tomassetti Enrico nato a Roma, il 29 febbraio 1976 (cf GTR NRC76B29 H 501B), rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Gutierrez Tomassetti Enrico in proprio e dall'avv. Massimo Giovacchini ed elettivamente domiciliati presso lo studio legale associato Ricci, sito in Tivoli, via F. Borromini n.1, fax n. 0774.370478, per delega in calce all'atto di appello, appellanti;

e Fondiaria SAI spa, in persona del procuratore speciale avv. Emanuele Grassetti, giusta procura speciale rilasciata per atto del notaio Mario Grossi di Corbetta (MI) rep. 114563 del 9 novembre 2006, rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Natoli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Roma, via Faa' di bruno n. 87, fax 06.90280895, come da procura in calce all'atto di costituzione in appello;

appellata;

Provincia di Roma, in persona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Iasilli ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Fabrizio Penna, sito in Tivoli, via due giugno n. 25, giusta autorizzazione alla lite prodotta in atti, appellata;

Bianchi Alessandro, elettivamente domiciliato in Montelibretti, presso lo studio dell'avv. Alessandro Pioli e Marco Lucchetti, via Giuseppe Parini n. 38 - Fontenuova - fax. 06-36387651 che lo rappresentano e difendono giusta procura a margine dell'atto di costituzione e risposta, appellato non costituito;

Direct Line Insurance Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, appellata non costituita. Oggetto: appello alla sentenza GdP di Tivoli n. 732/2009 - lesione personale da sinistro stradale. Conclusioni: all'udienza del 15 dicembre 2012, i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale. Ordinanza Premesso: il signor Alessandro Bianchi ha convenuto in giudizio innanzi all'ufficio del Giudice di Pace di Tivoli gli avvocati Anna Rubino ed Enrico Gutierrez Tomassetti, unitamente alla Direct Line spa, nel loro qualita', rispettivamente di proprietario del veicolo Fiat 600 tg. BH926GP, di conducente del medesimo e di compagnia assicuratrice per la responsabilita' civile obbligatoria. In tale occasione ha chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali riportati in occasione del sinistro avvenuto in data 1° luglio 2004 quando il veicolo di sua proprieta' e da lui condotto, autovettura Peugeot 206 tg. CL244DB, mentre percorreva la via Palombarese in direzione Palombara, all'altezza del kilometro 29,900 , aveva avuto una violenta collisione con il veicolo Fiat Seicento condotto dall'avvocato Tomassetti, che si stava immettendo nella via Polo Baresi da una strada secondaria. Si sono costituiti nel giudizio di primo grado gli avvocati Anna Rubino ed Enrico Gutierrez Tomassetti, agendo in via riconvenzionale, chiamando in giudizio quali terzi interessati la Fondiaria Sai assicurazioni spa e la provincia di Roma, e contestando che il sinistro si era verificato per esclusiva responsabilita' del signor Bianchi e a causa della altissima velocita' alla quale viaggiava al momento del sinistro, eventualmente in concorso con la provincia di Roma, intestataria della strada, per la mancata manutenzione del ciglio stradale ed in particolare per l'esistenza di folta vegetazione che pregiudicava la visibilita' della curva interessata dal sinistro. Nel corso della prima udienza di primo grado il signor Bianchi ha trovato un accordo transattivo con la compagnia assicuratrice, rinunciando di fatto al ricorso a seguito di transazione, la quale e' stata successivamente depositata dalla Fondiaria Sai assicurazioni, sua compagnia assicuratrice per la responsabilita' civile. Nel corso del giudizio il signor Bianchi non si presentava per rendere interrogatorio formale e venivano espletate le consulenze d'ufficio, al fine di determinare la dinamica del sinistro e l'entita' del danno cagionato agli odierni appellanti. Con sentenza numero 732 del 2009, il giudice di pace di Tivoli ha dichiarato la responsabilita' del sinistro ascrivibile per il 60% alla condotta di guida di Gutierrez Tomassetti Enrico e del 40% alla condotta di guida di Bianchi Alessandro, condannando la Direct Line Insurance Spa, Rubino Anna e Gutierrez Tomassetti Enrico in solido tra loro al pagamento in favore di Bianchi Alessandro della somma di euro 210,30 per danni fisici oltre interessi legali fino al saldo, ed euro 5700,00 per danni materiali, oltre interessi legali dal saldo. Ha altresi' condannato Bianchi Alessandro e Fondaria SAI assicurazioni S.p.A. in solido tra loro a pagamento in favore di Gutierrez Tomassetti Enrico della somma di euro 1618,79 per danni fisici con interessi dal giorno del sinistro fino al saldo ed al pagamento in favore di Rubino Anna della somma di euro 1080,00 oltre interessi dal giorno del sinistro fino al saldo, compensando tra le parti le spese di giudizio eccezione fatta per la provincia di Roma in favore della quale Rubino Anna e Gutierrez Tomassetti Enrico sono stati condannati al pagamento delle spese di lite per complessivi euro 850,00 oltre Iva e cpa e rimborso forfettario. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato gli avvocati Anna Rubino ed Enrico Gutierrez Tomassetti hanno citato in giudizio i convenuti indicati in epigrafe chiedendo la riforma della predetta sentenza. In particolare hanno chiesto accertarsi l'esclusiva responsabilita' del signor Bianchi Alessandro e della provincia di Roma, in concorso o in via esclusiva, con conseguente condanna al pieno risarcimento dei danni e delle spese processuali. L'avvocato Enrico Gutierrez Tomassetti, ribadendo quanto domandato in primo grado, ha altresi' chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali non sofferti - sia di natura morale, sia di natura esistenziale o comunque non ricompresi nel danno biologico - rappresentando che era rimasta incontestata la circostanza che prima dell'incidente egli svolgesse numerose attivita' ludico sportive, quali il windsurf, il vela, spinning, il calcetto, il football americano, attivita' tutte in parte compromesse a seguito dell'incidente, ma che tuttavia il giudice di pace di Tivoli non aveva provveduto al relativo risarcimento. L'avvocato Anna Rubino ha chiesto altresi' l'integrale risarcimento del danno arrecato al veicolo. Considerato che dal sinistro era derivato un danno tale da non ritenere economicamente vantaggioso un intervento meccanico sullo stesso, finalizzato alle riparazioni, il Giudice di Pace aveva infatti quantificato il valore in euro 2700,00, somma pari al valore della vettura in caso di vendita al concessionario, ma divergente da quella - pari ad euro 3500,00 - necessaria per acquistare da parte del consumatore un veicolo equivalente nel medesimo stato e condizioni. Ha lamentato inoltre che non le fosse stata liquidata alcuna spesa a titolo di rottamazione e di immatricolazione di un nuovo veicolo. Si sono costituiti in giudizio, resistendo alle doglianze avverse, la Fondiaria Sai S.p.A. e la provincia di Roma. Sulla dinamica e sulla responsabilita' del sinistro. Dagli atti acquisiti dalle consulenze tecniche espletate e' risultato che il signor Bianchi procedeva ad elevata velocita' e che l'impatto e' avvenuto a circa 93 km/h (92,98 km/h), dopo una frenata da parte del Bianchi. Il Gutierrez, quale conducente dell'altra vettura, aveva invece una visibilita' di soli 10 m, derivante dalla particolare conformazione della strada e dalla esistenza di vegetazione che ne impediva la piena visibilita'. Ne deriva ad avviso di questo Giudice una esclusiva colpa del signor Bianchi, il quale non ha regolato la velocita' in un tratto di strada a visibilita' limitata ed in curva, peraltro in prossimita' di strada secondaria, cosi' violando le normali regole di prudenza imposte degli articoli 140 e 141 del codice della strada. Per contro, l'autovettura in cui si trovavano l'avvocato Gutierrez e l'avvocato Rubino non avrebbe potuto in ogni caso porre alcuna manovra utile ad evitare l'impatto. Infatti considerato che un'ora e' composta da 3600 secondi e che 93 km corrispondono a 93.000 m deriva che, considerati i soli 10 metri di visibilita' che aveva il Gutierrez, il tempo intercorrente tra la percezione dell'arrivo dell'autovettura e l'impatto e' stato pari a 0,387097 secondi (derivanti dalla seguente equazione: 93.000 (metri) : 3600 (secondi = 10 (metri di visibilita'): x (tempo di percorrenza della vettura Peugeot)). E' dunque evidente che la sola alta velocita' tenuta dal Bianchi e' stata la causa del sinistro e che nessuna responsabilita' puo' invece ascriversi al conducente dell'altro veicolo coinvolto, posto che quest'ultimo nulla avrebbe potuto fare per evitare l'impatto dell'altra autovettura, ne' poteva vedere la vettura sopraggiungere al momento in cui aveva iniziato la manovra di immissione nella via Palombarese, anche alla luce della limitata visuale che aveva in ragione della vegetazione esistente (visibile anche dai rilievi fotografici) e non curata adeguatamente dalla Provincia di Roma. Per tale ragione ritiene questo Tribunale che la responsabilita' sia da ascrivere al Bianchi, nella misura del 90%, ed alla provincia di Roma, nella misura del 10%, considerato che l'adeguata manutenzione della strada (ed in particolare la cura della vegetazione adiacente il ciglio stradale) avrebbe consentito una maggiore visuale al Gutierrez, visuale che e' stata invece limitata a soli 10 m. Sui danni riportati dal Gutierrez Tommassetti a causa del sinistro. La consulenza tecnica medica ha accertato che l'avvocato Enrico Gutierrez Tomassetti ha riportato - come attestato dal certificato del pronto soccorso...

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