N. 250 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 marzo 2012

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 23 e segg. legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la eccezione di legittimita' costituzionale dell'art. 69, comma 4 c.p. (come sostituito dall'art. 3 legge 5 dicembre 2005, n. 251) nella parte in cui esclude che le circostanza attenuante di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/1990 possa essere dichiarata prevalente sulla recidiva reiterata, per violazione degli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione come esplicitato in motivazione;

Dispone la trasmissione degli atti del procedimento alla Corte costituzionale;

Sospende il processo sino all'esito del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale;

Manda alla Cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, per la comunicazione ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Torino, addi' 7 marzo 2012

Il giudice: Salvadori

IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa penale contro A.G., nato a Touba (Senegal) l'8 aprile 1980; CUI 02W4PVL, detenuto per questa causa presso la Casa Circondariale di Torino, difeso di fiducia dall'avv. Alessandro Gasparini presente.

In data 2 febbraio 2012 personale della Polizia Municipale - in abiti civili - osservava, nei pressi di via Carmagnola uno scambio tra l'odierno imputato, A. G., che veniva visto estrarre dalla bocca un oggetto di piccole dimensioni, e F. M. che veniva visto consegnare del denaro.

L'acquirente veniva subito fermato e trovato in possesso di una dose di stupefacente, che riferiva di avere appena acquistato per la somma di 20 euro.

L'A. veniva controllato e trovato in possesso di altro stupefacente, di due telefoni cellulari e di 105 euro in contanti.

Fin dalle iniziali spontanee dichiarazioni alla polizia giudiziaria, l'A. ammetteva di aver svolto attivita' di spaccio di droga ricevuta da un nigeriano. Nel corso dell'udienza di convalida, il prevenuto confermava le dichiarazioni spontanee, ammettendo integralmente gli addebiti relativi allo stupefacente, mentre negava di avere opposto resistenza, spiegando di non avere compreso trattarsi di pubblici ufficiali, in quanto si era sentito afferrare da soggetti in borghese, che non si erano neppure qualificati.

Il G.I.P., con ordinanza emessa in data 4 febbraio 2012, convalidava l'arresto delle ore 15.40 ed applicava la misura della custodia cautelare in carcere per i reati sub 1 e 2.

Il 16 febbraio 2012 l'imputato veniva presentato dal P.M. davanti al Tribunale affinche' si procedesse nei suoi confronti con rito direttissimo entro i trenta giorni.

Egli e' chiamato a rispondere del delitto di cui all'art. 73, comma 1 d.P.R. n. 309/1990 per la cessione a F. M., di una dose di cocaina del peso netto di grammi 0,1675, contenenti milligrammi 19 di cocaina cloridrato (capo 1) e per la ulteriore detenzione di altri ovuli di cocaina - del peso complessivo netto di grammi 3,9572, contenenti milligrammi 443 di cocaina cloridrato - e di eroina del peso complessivo netto di grammi 6,1396, contenenti milligrammi 1027 di eroina nonche' milligrammi 140 di monoacetilmorfina e milligrammi 79 di acetil codeina (capo 2); nonche' del delitto di cui agli artt.

61 nn. 2, 337 c.p. perche' adoperava violenza - consistita nel colpire al volto e nell'ingaggiare una colluttazione con l'ag. Vair Manuel - per opporsi al predetto pubblico ufficiale che stava procedendo agli atti di servizio relativi alla sua identificazione e/o arresto e ricostruzione dei delitti sub 1 e 2 (capo 3).

A seguito di richiesta di rito abbreviato avanzata dall'imputato, si procedeva alla discussione, nel corso della quale il difensore sollevava preliminarmente l'eccezione di costituzionalita' dell'art.

69, comma quarto, c.p. nella parte in cui esclude che la circostanza attenuante di cui all'art. 73 comma quinto, d.P.R. n. 309/1990 possa essere dichiarato prevalente sulla recidiva reiterata, per violazione degli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione.

La questione e' rilevante ai fini della presente decisione e non appare manifestamente infondata per le ragioni che seguono.

La materiale consistenza dell'episodio per cui si procede sub 1) e 2) impone senz'altro di riconoscere l'attenuante di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309.

Si tratta, infatti, di un banale caso di 'spaccio da strada', concernente quantitativi modesti di stupefacente qualitativamente scadente, venduti ad un prezzo irrisorio; le modalita' di vendita (sulla pubblica via, senza alcuna particolare precauzione e in assenza di ogni accorgimento) sono elementari e certamente non indicative di particolare scaltrezza; l'acquirente e' soggetto maggiorenne; l'agente e' persona straniera, che e' stata identificata compiutamente a mezzo di un passaporto, senza fissa dimora e stabile fonte di reddito. L'O. ha, sin da subito, ammesso l'addebito principale.

Al predetto viene contestata la recidiva specifica, infraquinquennale e reiterata di cui all'art. 99 comma 1 e 2 numeri 1 e 2 e comma 4 c.p.

Egli risulta avere gia' riportato le seguenti condanne:

  1. sentenza ex art. 444 c.p.p. in data 23 luglio 2004 del G.I.P. presso il Tribunale di Torino - irrevocabile il 31 ottobre 2004, per cessione illecita di sostanze stupefacenti. Reato commesso il 14 maggio 2004; pena 6 mesi di reclusione ed euro 1.200 di multa;

  2. sentenza ex art. 444 c.p.p. in data 8 febbraio 2005 del G.I.P. presso il Tribunale di Torino - irrevocabile il 12 aprile 2005, per cessione illecita di sostanze stupefacenti; art. 337 c.p.;

    582 c.p. Reati commessi il 25 ottobre 2004; pena anni 1, mesi 8 di reclusione ed euro 2000 di multa;

  3. sentenza ex art. 444 c.p.p. in data 23 settembre 2005 del Tribunale di Torino - irrevocabile 8 novembre 2005, per cessione illecita di sostanze stupefacenti. Reato commesso il 21...

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