N. 241 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 marzo 2011

IL TRIBUNALE Il giudice designato Dott. Anna Maria Pizzi, all'esito dell'udienza del 3 marzo 2011 ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile cautelare iscritta al n. 1307/2010 R.G. promossa da:

N. I. nata in Pakistan il 18 ottobre 1978, C.F.: , residente a Desio via Firenze n. 14, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto Guariso e Livio Neri) del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Milano Viale Regina Margherita 30 ricorrente;

Contro:

INPS in persona del Direttore Provinciale pro-tempore, con sede a Monza, via Morandi angolo via Correggio rappresentata e difesa dall'Avv. C. Tommaselli;

Comune di Desio, in persona del sindaco pro-tempore, con sede a Desio, p.zza Giovanni Paolo H convenuto contumace resistenti;

Sciogliendo al riserva assunta all'udienza del 3 marzo 2011 rileva che: con ricorso depositato in data 13 dicembre 2010 la sig.ra N. I. ha presentato domanda giudiziale per ottenere la condanna del Comune di Desio e dell'INPS al pagamento dell'assegno per nucleo familiare con tre o piu' figli minori, oltre interessi e rivalutazione, previa eventuale disapplicazione dell'art. 65 L. n.

448/1998 e successive modificazioni, nella parte in cui subordina la concessione del suddetto assegno al requisito della cittadinanza italiana o comunitaria o, in subordine, nella parte in cui esclude dalla concessione del beneficio gli stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

La ricorrente ha chiesto altresi' accertarsi e dichiararsi il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall'INPS e dal Comune di Desio ed ha, inoltre, richiesto che venga ordinato agli Enti convenuti di dare adeguata pubblicita' alla sentenza, ciascuno a proprie spese, su quotidiani a diffusione nazionale e sui rispettivi siti Internet formulando le seguenti conclusioni 'Previa eventuale disapplicazione dell'art. 65 L. 448/ 98 e successive modifiche, nella parte in cui subordina la concessione dell' 'assegno per nuclei familiari con almeno tre figli' al requisito della cittadinanza italiana o comunitaria o, in subordine, nella parte in cui esclude dalla concessione del beneficio gli stranieri titolari di permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo (per brevita' 'carta di soggiorno');

Previa eventuale rimessione alla Corte Costituzionale per il giudizio di costituzionalita' sull'art. 65 nelle parti sopra indicate, per contrasto con gli artt. 3 e 117, 1ª comma Cost.

a) accertare e dichiarare il carattere discriminatorio della condotta tenuta dal INPS e dal Comune di Desio consistente nell'aver negato ai cittadini di paesi extra UE titolari di carta di soggiorno l'assegno di cui all'art. 65 cit.;

b) ordinare al Comune di Desio e/ o all' INPS, nelle rispettive qualita' e competenze, di cessare la condotta discriminatoria di cui sopra e pertanto di pagare l'assegno in questione agli stranieri titolari di carta di soggiorno che ne faranno o ne abbiano fatta richiesta;

c) condannare in ogni caso detti enti a pagare alla ricorrente l'assegno richiesto per l'intero anno 2010 e per gli anni seguenti, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo.

d) ordinare al Comune di Desio e l'INPS a dare adeguata pubblicita' alla decisione del giudice pubblicandola sui rispettivi siti e su un quotidiano a diffusione nazionale ovvero in altro modo che garantisca adeguata informazione agli interessati.

Si costituivano i resistenti contestando la pretesa avversaria di cui chiedevano il rigetto.

La pretesa fatta valere in giudizio presuppone la definizione dell'ambito di operativita' della disposizione di cui all'art. 65, commi 1 e 2 della L. n. 448/1998 che testualmente recita:,

Comma 1. 'Con effetto dal l° gennaio 1999, in favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani residenti, con tre o piu' figli tutti con eta' inferiore ai 18 anni, che risultino in possesso di risorse economiche non superiori al valore dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a Lire36 milioni annui con riferimento a nuclei familiari con cinque componenti, e' concesso un assegno sulla base di quanto indicato al comma 3. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico e' riparametrato sulla base della scale di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste'.

Comma 2. 'L'assegno di cui al comma 1 e' concesso dai comuni, che ne rendono nota la disponibilita' attraverso pubbliche, ed e' corrisposto a domanda. L'assegno medesimo e' erogato dall'INPS sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalita' da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 6. A tal fine, sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS le somme indicate al comma 5, con conguaglio, alla fine di ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione').

In base al Decreto del Ministro per la Solidarieta' Sociale del 21 dicembre 2000, n. 452 (in Gazz. Uff., 6 aprile, n. 81) Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternita' e per il nucleo familiare - in attuazione dell'articolo 49 della legge 22 dicembre 1999, n. 488, e degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, a prevedere, all'art. 16, che la domanda di assegno per il nucleo familiare sia presentata al comune di residenza da uno dei genitori, cittadino o comunitario residente nel territorio dello Stato, nella cui famiglia anagrafica si trovino almeno tre suoi figli minori sui quali egli esercita la potesta' genitoria.

E' evidente quindi che stando alla lettera della legge il beneficio di cui all'art. 65 della L. 448/98 si applica, ai cittadini italiani o comunitari.

Controversa in causa e' la possibilita' mediante il recepimento della normativa sovranazionale segnatamente le direttive citate dal ricorrente, di disapplicazione ovvero di una un'interpretazione 'conforme al di la' del dato testuale, interpretazione che il ricorrente invoca anche, in ipotesi attraverso il rinvio al giudice delle leggi 1. l'interpretazione conforme cio' premesso si tratta quindi di stabilire se ed in quale misura alla luce della disciplina sovranazionale ed in particolare delle direttive comunitarie vi siano margini per un' interpretazione conforme 'della normativa interna anche tenendo presente che , ed e' questione preliminare, occorre distinguere i diversi piani su cui l'interprete e' chiamato a muoversi.

In primo luogo in linea generale occorre tenere presente che ben diverse sono le conseguenze nelle ipotesi di contrasto tra la normativa nazionale e la disciplina sovranazionale e divergenti sono le soluzioni del conflitto rapporto ad una norma convenzionale ovvero da una direttiva, distinzione che va chiarita preliminarmente per le implicazioni in termini procedurali ad essa sottese.

Le soluzioni divergono in quanto nel primo caso la conseguenza e' che il contrasto di una norma nazionale con una norma convenzionale, in particolare della CEDU, si traduce in una violazione dell'art.

117, primo comma, Cost.' (sent. n. 311 del 2009) che ha colmato la lacuna prima esistente quanto alle norme che a livello costituzionale garantendo l'osservanza cogente degli obblighi internazionali pattizi.

In definitiva, la clausola del necessario rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, dettata dall'art. 117, primo comma, Cost., attraverso un meccanismo di rinvio mobile del diritto interno alle norme internazionali pattizie di volta in volta rilevanti, impone il controllo di costituzionalita' qualora il giudice comune ritenga lo strumento dell'interpretazione insufficiente ad eliminare il contrasto.

Qualora poi la Corte Costituzionale accerti la presenza del contrasto, dichiara l'illegittimita' costituzionale della disposizione interna per violazione dell'art. 117, primo comma,

Cost., in relazione alla invocata norma della convenzione internazionale pertinente (c.d. parametro interposto).

Questo meccanismo ovviamente opera (ed in effetti e' stato applicato soprattutto) con riferimento ai trattati internazionali in materia di diritti fondamentali, vincolanti l'Italia, in primis la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (CEDU), la qualificazione dei trattati internazionali come parametro interposto di costituzionalita' ex art.

117 Cost. che non si limita ovviamente alla CEDU,in quanto qualsiasi altro trattato internazionale, come successivamente chiarito dalla legge c.d. 'la Loggia' (n. 131 del 2003 (1) assume il medesimo rango, ed in particolare, lo assumono i vari accordi conclusi in materia di lavoro nell'ambito dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) La Corte ha anche precisato quali siano gli effetti di questa ricostruzione per quel che concerne il ruolo del giudice nazionale, nonche' le conseguenze di un eventuale contrasto tra le disposizioni pattizie e le regole interne, incluse quelle costituzionali: 'al giudice nazionale, in quanto giudice comune della Convenzione, spetta il compito di applicare le relative norme, nell'interpretazione offertane dalla Corte di Strasburgo, alla quale questa competenza e' stata espressamente attribuita dagli Stati contraenti. Nel caso in cui si profili un contrasto tra una norma interna e una norma della Convenzione europea, il giudice nazionale comune deve, pertanto, procedere ad una interpretazione della prima conforme a quella convenzionale, fino a dove cio' sia consentito dal testo delle disposizioni a confronto e avvalendosi di tutti i normali strumenti di ermeneutica giuridica. Beninteso, l'apprezzamento della giurisprudenza europea consolidatasi sulla norma conferente va operato in modo da rispettare la sostanza di quella giurisprudenza, secondo un criterio gia' adottato dal giudice comune e dalla Corte europea'. (2) Nelle sentenze in cui ha affrontato e risolto la questione del rango del...

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