N. 174 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 marzo 2011

IL TRIBUNALE Nelle cause riunite iscritte ai numeri 25/06 e 26/06 r.g.

entrambe promosse da Azienda sanitaria locale AL (gia' ASL 22), in persona del direttore generale avv. Gian Paolo Zanetta, con sede legale in Casale Monferrato e domicilio eletto in Novi Ligure, via Raggio n. 12, presso la propria sede, rappresentata e difesa dagli avv.ti Elio Garibaldi e Maria Daniela Cogo per procura a margine della memoria 22 gennaio 2008; ricorrente;

Contro Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - INAIL, in persona del direttore regionale del Piemonte pro tempore, con domicilio eletto in Alessandria, via Gramsci n. 2, presso l'Avvocatura INAIL, rappresentato e difeso per procura generale dagli avv.ti Arianna Arione e Ivana Pavarino;

convenuto E contro Caralt S.P.A., non costituita; convenuta contumace.

Ha pronunciato, dandone lettura, la seguente ordinanza di rimessione.

Osservato quanto segue:

  1. La ASL si oppone a due cartelle esattoriali notificatele da Caralt per le somme di € 158.697,20 e di 16.785,15 [relative a sanzioni civili e interessi] a seguito di verbale di accertamento 6 giugno 2001.

    Con tale verbale l'INAIL ha ritenuto che la ASL abbia erroneamente incluso nelle PAT relative all'uso di autovettura personalmente condotta, anziche' nelle PAT relative alle attivita' ospedaliere, i dipendenti addetti all'assistenza, alla cura della persona, ad accertamenti veterinari, che non abbia denunciato l'uso di autovettura personalmente condotta per motivi di lavoro, con incidenza del 10% dell'attivita' complessiva, da parte del personale amministrativo assicurato con PAT relative all'uso di apparecchiature elettriche di ufficio, e ha provveduto ai conseguenti spostamenti e rideterminazioni di imponibile contributivo; ha ritenuto poi che la ASL non abbia correttamente denunciato il personale adibito al servizio di soccorso d'urgenza, e ha quantificato le retribuzioni loro erogate.

    La ASL rileva di non aver omesso l'imponibile ma di aver inserito le retribuzioni in altre posizioni assicurative, per evidenti difficolta' interpretative, tenuto conto della complessita' e delle dimensioni organizzative dell'azienda, delle peculiarita' e molteplicita' delle funzioni svolte dal personale e dei continui spostamenti per far fronte a esigenze di servizio.

    Evidenzia propri crediti nei confronti dell'INAIL.

    Eccepisce la decadenza ai sensi degli artt. 25 e 24 comma 4 del decreto legislativo n. 46/1999, osservando che il verbale 6 giugno 2001 era stato notificato in pari data, e la delibera con cui era stato respinto il ricorso amministrativo era pervenuta il 9 dicembre 2003, laddove l'iscrizione a ruolo risaliva al dicembre 2005.

    Eccepisce che sanzioni e interessi non sono dovuti, asserendo che le posizioni assicurative indicate nel verbale di accertamento 6 giugno 2001 erano di difficile interpretazione e muovendo critiche di merito alle valutazioni dell'Istituto.

    In subordine, invoca l'esonero dal pagamento di sanzioni e interessi ai sensi dell'art. 1, comma 219, legge n. 662/1996, osservando che, se pure la ASL non e' una amministrazione dello Stato ne' un ente locale, l'onere fa sostanzialmente carico alla regione, ed eccependo la illegittimita' costituzionale della stessa disposizione alla stregua dell'art. 3 Cost. sotto il profilo della disparita' di trattamento tra soggetti pubblici, e dell'art. 97 Cost.

    in quanto le risorse utilizzate per il pagamento di sanzioni e interessi potrebbero essere utilizzate per i fini istituzionali.

    Invoca comunque gli artt. 14, comma 2, lettera b) e 16, comma 2, lettera b) del decreto ministeriale 12 dicembre 2000 a norma dei quali in caso di erroneo inquadramento delle gestioni tariffarie o di erronea classificazione delle lavorazioni non addebitabili al datore di lavoro che abbiano comportato il versamento di un premio maggiore del dovuto l'INAIL provvede alle necessarie rettifiche con provvedimento motivato senza previsione di sanzioni e di interessi.

    In estremo subordine invoca l'art. 116, commi 15, lettera a) e 16, primo periodo, legge n. 388/2000 e chiede la riduzione delle sanzioni civili fino alla misura dell'interesse legale.

    L'INAIL, Premesso che l'art. 25 del decreto legislativo n.

    246/1999 non e' applicabile per effetto della normativa transitoria, eccepisce in primo luogo che la richiesta attiene solo a sanzioni civili e che in relazione ai premi, che sono stati compensati senza riserva di ripetizione, non e' ammissibile l'accertamento negativo.

    Argomenta che nel caso di specie si e' avuta una omissione per differenza di tasso, in quanto i lavoratori non erano...

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