N. 172 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 marzo 2011

IL TRIBUNALE CIVILE Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Premesso che T.F. ha proposto reclamo ex art. 2674 bis c.c. e 113-ter disp. Att. c.c. avverso il provvedimento del 27.4.2010 con cui l'Agenzia del Territorio, ufficio Provinciale di Arezzo, in persona del Conservatore Delegato, ha iscritto con riserva ipoteca giudiziale sul 'decreto V.G,. n. 1170/2009 cron. N. 5643/2009 emesso dal Tribunale dei Minorenni di Firenze in data 10.11.2009 con il quale viene posto a carico del padre un contributo economico a favore del minore a titolo di mantenimento';

Osservato che la reclamante ha evidenziato come, a seguito della Novella legislativa n. 54/2006 e della ordinanza della Suprema Corte n. 8362/07 (con cui e' stato risolto, con la ritenuta competenza del tribunale per i Minorenni, il conflitto esistente tra il tribunale per i Minorenni di Milano ed il tribunale ordinario di Milano circa il giudice competente a decidere sull'affidamento e sul mantenimento della prole naturale), i decreti emessi dal Tribunale per i Minorenni contenenti obblighi di pagamento di somme di denaro per il mantenimento di figli naturali hanno natura di titolo esecutivo e, al pari dei provvedimenti decisori adottati dal Tribunale ordinario peri figli di coppie sposate, debbono essere sorretti dalla garanzia patrimoniale del debitore cui e' finalizzata l'ipoteca giudiziale di cui all'art. 2818 c.c;

Osservato che, nel costituirsi in giudizio, l'Agenzia del Territorio, ufficio Provinciale di Arezzo, in persona del Conservatore Delegato, ha affermato che ai sensi dell'art. 2818 comma II c.c. la natura di titolo ipotecario puo' essere riconosciuta soltanto ai provvedimenti cui sia espressamente e specificamente attribuita dalla legge, senza possibilita' di estensione analogica ad altri, quand'anche questi abbiano efficacia di titolo esecutivo, e, pur prospettando una possibile incostituzionalita' dell'art. 317-bis c.c.

Nella parte in cui non prevede che il decreto emesso dal Tribunale per Minorenni in esito a tali procedimento e' titolo per iscrivere ipoteca giudiziale ex art. 2818 c.c., ha ribadito la sussistenza di gravi e fondati dubbi sulla iscrivibilita' della ipoteca sulla base di un provvedimento che la legge non riconosce quale titolo idoneo alla iscrizione della ipoteca giudiziale;

Osservato che con la gia' citata ordinanza regolatrice n. 8362 del 3.4.2007 la Suprema Corte ha affermato che la legge 8 febbraio 2006, n. 54 sull'esercizio della potesta' in caso di...

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