N. 169 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 marzo 2011

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Ha pronunciato al seguente ordinanza sul ricorso proposto da:

1) El Sobky Adel Kamel Moohamed Farag n. il 1° ottobre 1958;

2) Darwish Mohamed Shaban Ismail n. l'8 febbraio 1984;

3) Abdel Rahaman Ahmed Abdelmonem n. il 9 ottobre 1971;

4) Abdel Rahaman Abdel Alin Tarek n. il 25 gennaio 1966;

Avverso l'ordinanza n. 3252/2010 trib. Liberta' di Roma, del 3 novembre 2010;

Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luigi Pietro Caiazzo;

Lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Oscar Cedrangolo che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso.

Uditi i difensori/avv. Arcangelo Barone e avv. Carlo Corbucci che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.

Con ordinanza in data 3 novembre 2010 il Tribunale di Roma, richiesto ex art. 309 c.p.p. di riesaminare l'ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Latina in data 19 ottobre 2010, con la quale era stata disposta la custodia cautelare in carcere nei confronti di El Sobky Adel Kamel Moohamed Farag, Darwish Mohamed Shaban Ismail, Abdel Rahaman Ahmed Abdelmonem e Abdel Rahaman Abdel Alin Tarek, cittadini egiziani da tempo residenti in Italia, ha confermato il provvedimento impugnato.

Ai predetti indagati e' contestato il delitto di cui agli articoli 110 c.p. e 12/ comma 3 lettere a), b), d) del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, per aver compiuto tra il 3 e 4 ottobre 2010 atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato di stranieri, giunti con un peschereccio davanti alla costa di Borgo Grappa, trasportandoli a terra con un gommone e conducendoli presso l'abitazione di El Sobky Ade, Kamel Moohamed Farag, sita in Anzio.

Si tratta della ipotesi autonoma del reato di favoreggiamento della immigrazione clandestina aggravata in relazione al numero dei migranti trasportati, alle condizioni di pericolo in cui si e' svolto il trasporto e al numero dei concorrenti nel reato.

Il Tribunale del riesame riteneva che la sostenuta estraneita' ai fatti di El Sobky non fosse logicamente plausibile e che fosse smentita dal racconto di Daniela Lei, la quale aveva riferito dello stato di agitazione del predetto - evidentemente coinvolto nella temporanea destinazione del suo appartamento a rifugio di clandestini - quando, poche ore dopo l'ingresso di costoro nell'appartamento, gli aveva chiesto cosa stesse succedendo.

La tesi degli scopi umanitari che avrebbero ispirato la condotta di Darwish Mohamed Shaban Ismail era in contrasto con il ruolo nel trasporto dei clandestini dal peschereccio a terra svolto dallo stesso, che aveva a questo scopo acquistato un gommone per effettuare detto trasporto.

Il coinvolgimento di Abdel Rahaman Ahmed Abdelmonem risultava dal fatto che era stato sorpreso nei pressi della casa di El Sobky alla guida della sua autovettura, nella quale viaggiava anche Darwish Mohamed e nel cui portabagagli erano state rinvenute bottiglie d'acqua e generi alimentari destinati ai clandestini; la consegna dell'acqua e dei generi alimentari non era potuta avvenire, poiche' sul posto erano intervenuti i Carabinieri e, poco prima, i clandestini si erano frettolosamente allontanati dalla casa di El Sobky.

Abdel Rahaman Abdel Alin Tarek era stato riconosciuto come partecipante all'operazione da piu' persone (Sarno Antonio, Troiani Achille e Lei Daniela) e detti riconoscimenti, benche' informali, apparivano idonei in questa fase di indagini a supportare la provvista indiziarla, avvalorata anche dal racconto del coindagato Darwish.

Per quanto riguarda le esigenze cautelari, il Tribunale del riesame affermava che non erano stati acquisiti elementi dai quali evincere l'insussistenza di esigenze cautelari, richiamando anche il contenuto sul punto dell'ordinanza del GIP del Tribunale di Velletri, integralmente recepito nell'ordinanza cautelare del GIP del Tribunale di Latina.

Il GIP del Tribunale di Velletri - che dopo aver interrogato le suddette persone sottoposte a fermo aveva disposto in data 9 ottobre 2010 la provvisoria misura cautelare - aveva ritenuto la sussistenza di esigenze cautelari nei confronti degli indagati, osservando - a proposito della richiesta di arresti domiciliari avanzata dal P.M.

nei confronti di Darwish Mohamed Shaban Ismail - che il Requirente non aveva tenuto conto del fatto che riguardo al delitto contestato 'il Legislatore ha sottratto qualsivoglia discrezionalita' nella scelta della misura. Riguardo a tale tipologia di delitto, infatti, nel caso di gravi indizi di colpevolezza e di esigenze cautelati, a ben vedere presunte dalla legge - ma...

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