n. 248 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 settembre 2013 -

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso proposto da: Ordine dei farmacisti della provincia di Foggia (P.I. 8000234711), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del ricorso, dall'Avvocato Antonio Jannarelli, presso lo studio del quale in Roma, via Flaminia n. 171, e' elettivamente domiciliato, ricorrente;

Contro D'Addetta Carlo Ignazio, rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al controricorso, dall'Avvocato Marco Paoletti, presso lo studio del quale in Roma, via Filippo Corridoni n. 14, e' elettivamente domiciliato;

controricorrente;

e nei confronti di: Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in persona del Ministro pro tempore;

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucera;

intimati;

Avverso la decisione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie n. 16 del 2011, emessa in data 11 luglio 2011. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8 febbraio 2013 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito l'Avvocato Marco Paoletti;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio Golia, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo In data 5 settembre 2006 l'Ordine dei farmacisti della Provincia di Foggia decideva l'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del dott. Carlo D'Addetta, per l'addebito di «mancata chiusura della farmacia non in turno di servizio nonche' periodo di ferie». La Commissione di disciplina, all'esito del giudizio disciplinare svoltosi il 26 ottobre 2006, riteneva l'incolpato responsabile dell'infrazione contestata e gli irrogava la sanzione della censura, ritenendo il comportamento del sanitario disdicevole al decoro della professione. Su ricorso del dott. D'Addetta, la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, con sentenza del 28 marzo 2008, dopo aver rilevato che lo stesso ricorrente aveva confermato di aver venduto in farmacia in un giorno di chiusura per ferie prodotti, pur contestandone la natura (pannoloni anziche' farmaci), ha ritenuto provato il fatto addebitato, e adeguatamente motivato il provvedimento impugnato. Il dott. D'Addetta proponeva allora ricorso per cassazione che veniva accolto con ordinanza n. 12947 del 2010, sul rilievo che la liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali, di cui agli artt. 11 e 12 del d.lgs. n. 114 del 1998, poteva trovare applicazione per la vendita di prodotti diversi dai medicinali, restando soggetta alla legislazione regionale sugli orari e i turni delle farmacie solo la vendita di medicinali (e prodotti complementari). Questa Corte cassava dunque la decisione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, alla quale, in diversa composizione, rinviava la causa. Con successiva sentenza n. 16 del 2011, la Commissione accoglieva il ricorso. Premesso che, in forza della normativa in ordine alla composizione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie non era possibile procedere alla composizione dell'organo giudicante in modo diverso da quello che aveva emesso la pronuncia cassata e che per evitare una stasi processuale era necessario procedere comunque a nuova decisione, la Commissione riteneva assorbente il primo motivo di gravame, con il quale il ricorrente aveva negato di aver commesso l'illecito deontologico, consistente nella vendita di medicinali al pubblico al di fuori del proprio turno di servizio nonche' in periodo di ferie, essendosi egli limitato a vendere soltanto prodotti non farmaceutici. In proposito, la Commissione condivideva le argomentazioni contenute nella decisione) del 2010 di questa Corte. Per la cassazione di questa decisione ha proposto ricorso l'Ordine dei farmacisti della Provincia di Poggia sulla base di tre motivi;

ha resistito, con controricorso, l'intimato. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo l'Ordine ricorrente denuncia il vizio di omessa e/o insufficiente motivazione, con riferimento sia alle ragioni addotte nel provvedimento impugnato a sostegno della decisione della Commissione centrale di procedere alla definizione del giudizio in...

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