N. 61 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 ottobre 2011

P.Q.M.

Visti gli articoli 134 Cost., 23 e seguenti, legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 69, comma 4 c.p. come sostituito dall'art. 3, legge 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui esclude che la circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 5 decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 possa essere dichiarata prevalente sulla recidiva reiterata, per violazione degli articoli 3, 25 e 27 Cost. come esplicitato in motivazione.

Dispone la trasmissione degli atti del procedimento alla Corte costituzionale;

Sospende il processo sino all'esito del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale.

Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' per la comunicazione ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Torino, 24 ottobre 2011

Il Giudice: Gallo

TRIBUNALE CIVILE E PENALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa penale contro S.

M., nato il 10 gennaio 1990 in Gabon, sedicente, attualmente detenuto per questa causa presso la Casa circondariale di Torino, difeso fiduciariamente dall'avv. Alessandro Gasparini del Foro di Torino, detenuto presente, imputato del reato di cui all'art. 73 decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 per avere illegalmente detenuto e ceduto a C. C. g 0,40 lordi di cocaina.

In Torino il 12 ottobre 2011.

Recidivo reiterato specifico infraquinquennale.

Alle ore 16,50 del 12 ottobre 2011 militari della Compagnia Carabinieri di Torino - 'Oltre Dora' notarono l'odierno imputato che, nascostosi dietro un furgone in sosta, dopo breve trattativa cedeva al quarantaquattrenne C. C., un piccolo involucro, poi risultato contenere cocaina, dietro pagamento del prezzo di 20,00 euro.

Cedente e acquirente furono separatamente raggiunti dai militari e identificati. Le successive perquisizioni consentirono di sequestrare al C. la sostanza stupefacente e all'imputato il denaro.

Tratto in arresto, e presentato in udienza per la convalida del provvedimento restrittivo e contestuale giudizio direttissimo, S. M.

ha ammesso l'addebito senza riserve.

Incardinato il giudizio direttissimo, infine, l'imputato ha chiesto di essere giudicato con rito abbreviato, che e' stato discusso dalle parti all'odierna udienza.

Lo scrivente ritiene necessario, per poter addivenire ad una corretta decisione della causa, il pronunciamento della Corte costituzionale in ordine a uno specifico aspetto del rapporto attualmente vigente fra circostanze attenuanti e recidiva reiterata.

La fattispecie concreta oggetto di giudizio presenta infatti le seguenti caratteristiche:

  1. l'episodio per cui si procede e' sicuramente attenuato a norma dell'art. 73, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990: si tratta di un banale caso di 'spaccio di strada', concernente un quantitativo minimale di cocaina (il peso di grammi 0,40, stimato dai militari operanti, e' comprensivo di involucro e sostanza da taglio), venduto a un prezzo parimenti irrisorio (venti euro); le modalita' di vendita (sulla pubblica via, senza alcuna particolare precauzione) sono elementari e non presentano alcun aspetto di callidita'; quanto all'acquirente, egli non e' persona vulnerabile, per eta' o caratteristiche psico-fisiche, bensi' un uomo di oltre quarant'anni che ha liberamente deciso 'di fare uso saltuario di sostanze stupefacenti' (cosi' il verbale di assunzione di informazioni a firma C. C.); quanto alla persona dell'agente, infine, si tratta di uno straniero irregolarmente presente in Italia, senza fissa dimora, in condizioni di vita individuale sicuramente difficili, ed ha lealmente ammesso l'addebito;

  2. al S. e' contestata la recidiva reiterata, essendo egli gravato da quattro condanne irrevocabili per i seguenti reati:

1) violazione della disciplina degli stupefacenti (art. 73, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990), dell'immigrazione e falsita' personale commessi il 23 ottobre 2006:

sentenza del Tribunale di Torino in data 13 aprile 2007 (irrevocabile il 29 maggio 2007) con condanna...

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