N. 256 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 giugno 2011 - 8 agosto 2011

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 7099 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Vittorio Zambrano, rappresentato e difeso dall'Avv.

Mario Sanino, dall'Avv. Marco Di Lullo e dall'Avv. Fabrizio Viola, con domicilio eletto presso lo Studia dell'Avv. Mario Sanino sito in Roma, Viale Parioli n. 180;

Contro la Corte dei conti ed il Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

Nei confronti di Raffaele Squitieri, rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Paternostro e dall'Avv. Elio Vitale, con domicilio eletto presso lo Studio dell'Avv. Domenico Paternostro sito in Roma,

Viale Giuseppe Mazzini n. 6;

Per l'annullamento:

della deliberazione del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, adottata nell'adunanza dell'11-12 maggio 2010 - di estremi sconosciuti - con la quale e' stata deliberata l'assegnazione delle funzioni di Presidente della Sezione Controllo Enti al Presidente di Sezione Dott. Raffaele Squitieri, di cui alla sintesi dei lavori del Consiglio n. 26/2010;

della deliberazione prot. Corte dei conti n. 133 del 25 maggio 2010, con la quale e' stato deliberato che a decorrere dal 18 maggio 2010 il Presidente di Sezione Dott. Raffaele Squitieri cessa dal posto di funzione di Presidente della Sezione Giurisdizionale per la Regione Molise ed e' assegnato, a domanda, al posto di funzione di Presidente della Sezione di Controllo sugli Enti;

di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale ivi compresi:

l'art. 31 della deliberazione del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti n. 121/CP/2009 del 18 marzo 2009;

la successiva deliberazione prot. 241 del 28 luglio 2009 con la quale il medesimo Consiglio di Presidenza della Corte dei conti ha modificato le disposizioni contenute nell'art. 31, comma 1, lett. c) della deliberazione n. 121/CP/2009 del 18 marzo 2009, portando il punteggio discrezionale, precedentemente fissato per ciascun componente nella misura di 0,80 punti, a 1,20 punti;

il D.P.R. del 13 maggio 2009 di costituzione del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti;

e con ricorso per motivi aggiunti Per l'annullamento:

della deliberazione del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, adottata nell'adunanza dell'11-12 maggio 2010 - di estremi sconosciuti - con la quale e' stata deliberata l'assegnazione delle funzioni di Presidente della Sezione Controllo Enti al Presidente di Sezione Dott. Raffaele Squitieri, di cui alla 'sintesi dei lavori del Consiglio' n. 26/2010;

della deliberazione prot. Corte dei conti n. 133 del 25 maggio 2010, con la quale e' stato deliberato che a decorrere dal 18 maggio 2010 il Presidente di Sezione Dott. Raffaele Squitieri cessa dal posto di funzione di Presidente della Sezione Giurisdizionale per la Regione Molise ed e' assegnato, a domanda, al posto di funzione di Presidente della Sezione di Controllo sugli Enti;

di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale ivi compresi:

l'art. 31 della deliberazione del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti n. 121/CP/2009 del 18 marzo 2009;

la successiva deliberazione prot. n. 241 del 28 luglio 2009 con la quale il medesimo Consiglio di Presidenza della Corte dei conti ha modificato le disposizioni contenute nell'art. 31, comma 1, lett. c) della deliberazione n. 121/CP/2009 del 18 marzo 2009, portando il punteggio discrezionale, precedentemente fissato per ciascun componente nella misura di 0,80 punti, a 1,20 punti;

il D.P.R. del 13 maggio 2009 di costituzione del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Corte dei conti, del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti e di Raffaele Squitieri, Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 giugno 2011 il Consigliere Elena Stanizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Fatto Espone in fatto l'odierno ricorrente, Presidente della Sezione Regionale di Controllo per il Lazio, di aver presentato domanda per l'assegnazione del posto di funzione di Presidente della Sezione di Controllo sugli Enti della Corte dei conti, di cui alla procedura concorsuale bandita nell'adunanza del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti del 20-21 aprile 2010, comunicata con circolare n.

2808 del 23 aprile 2010.

Con delibera assunta nell'adunanza del Consiglio di Presidenza dell'11-12 maggio 2010, il Consiglio di Presidenza della Corte dei conti ha assegnato il posto di funzione di Presidente della Sezione di Controllo sugli Enti della Corte dei conti al Dott. Raffaele Squitieri.

Con deliberazione prot. Corte dei conti n. 133 del 25 maggio 2010, il Consiglio di Presidenza della Corte dei conti ha quindi disposto l'assegnazione, a domanda, del Dott. Raffaele Squitieri al posto di funzione di Presidente della Sezione di Controllo sugli Enti a decorrere dal 18 maggio 2010, con cessazione dal posto di funzione di Presidente della Sezione Giurisdizionale per la Regione Molise.

Avverso tali atti, e con riserva di proposizione di motivi aggiunti avverso gli atti del procedimento, ivi comprese le delibere impugnate, di cui ad apposita istanza di accesso non ancora soddisfatta, deduce parte ricorrente i seguenti motivi di censura:

I - Illegittimita' derivata per incostituzionalita', dell'art.

11, comma 8, della legge 4 marzo 2009 n. 15 per violazione degli artt. 3, 97, 100, 103, 104 e 108 della Costituzione. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche ed in particolare per irragionevolezza, illogicita', perplessita', contraddittorieta', travisamento, erroneita' dei presupposti, ingiustizia manifesta.

Disparita' di trattamento, difetto di motivazione e sviamento.

Precisa parte ricorrente come con la delibera del 20-21 aprile 2010, con cui e' stata bandita la procedura concorsuale per l'assegnazione del posto di funzione di Presidente della Sezione di Controllo sugli Enti, e' stato stabilito di applicare a tale procedura i criteri relativi all'assegnazione di posti di funzione di Presidente di Sezione di cui al Titolo IV, Capo I, della deliberazione 121/CP/2009 del 18 marzo 2009, recante il testo unico della deliberazione n. 92/CP/2002, coordinato con le deliberazioni nel tempo intervenute in materia di nomine, promozioni e assegnazioni.

Nel richiamare, in particolare, parte ricorrente, i criteri dettati dall'art. 31 della citata delibera, significa come l'assegnazione del posto di funzione di Presidente della Sezione Controllo Enti avviene, alla luce delle disposizioni applicabili alla procedura concorsuale, a favore del candidato che abbia ottenuto il punteggio piu' elevato attribuito sulla base del curriculum, dell'anzianita' di servizio, della carriera svolta all'interno della Corte dei conti e delle capacita' organizzative e professionali dallo stesso dimostrate.

Avuto riguardo al profilo inerente l'attribuzione del punteggio, precisa il ricorrente che con delibera n. 241 del 28 luglio 2009 il Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, in considerazione della riduzione del numero dei componenti del Consiglio intervenuta ai sensi dell'art. 11, comma 8, della legge 4 marzo 2009 n. 15 -che ha ridotto da 10 a 4 il numero dei componenti del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti eletti dai magistrati della Corte dei conti, in numero pari ai membri laici - ha modificato il punteggio distrezionale previsto dall'art. 31, comma 1, lett. c) della delibera n. 121 del 18 marzo 2009, fissato in punti 0,80 per ciascun componente, elevandolo a punti 1,20.

Deduce, quindi, parte ricorrente l'illegittimita' della composizione del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti come delineato dalla citata novella legislativa per incostituzionalita' della norma che ne ha modificato la composizione, determinando l'equiparazione numerica tra i componenti togati con conseguente illegittimita' della gravata delibera di conferimento dell'incarico.

Al riguardo, afferma parte ricorrente che la Costituzione, pur non prevedendo per le magistrature speciali, contrariamente a quanto disposto dall'art. 104 della Costituzione per la magistratura ordinaria, una determinata composizione dell'organo di autogoverno, lasciando la liberta' di scelta al legislatore, abbia comunque inteso garantirne l'indipendenza, ricordando come la Corte costituzionale, con la sentenza n. 87 del 2009, abbia sancito la piena equiparazione tra il Consiglio Superiore della. Magistratura e gli organi di autogoverno delle magistrature speciali, costituendo il principio dell'indipendenza dei magistrati un principio generale posto a garanzia del corretto svolgimento della funzione giurisdizionale complessivamente intesa. Ricorda in proposito parte ricorrente come questo Tribunale, con ordinanza n. 503 del 23 marzo 2010, abbia rimesso la questione di legittimita' costituzionale della norma di cui all'art. 11, comma 8, della legge n. 11 del 2009 alla Corte costituzionale, riportandosi alle considerazioni ivi espresse.

Afferma dunque parte ricorrente come, dalla riduzione del numero dei componenti elettivi togati del Consiglio di Presidenza, fissato in numero pari a quello dei componenti laici, discenda un pregiudizio per l'imparzialita' ed indipendenza dell'organo di autogoverno, con conseguenti riflessi sulla contestata procedura.

II - Illegittimita' derivata per incostituzionalita' dell'art.

31, lettera c) della deliberazione n. 121 del 18 marzo 2009 e successive modificazioni per violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche ed in particolare per irragionevolezza, illogicita', perplessita', contraddittorieta', travisamento, erroneita' dei presupposti, ingiustizia...

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