n. 140 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 marzo 2014 -

TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA Sezione penale Ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale di questione di legittimita' costituzionale Il giudice dott. Giuseppe Pavich, provvedendo in esito all'istanza di liquidazione del compenso spettante per l'attivita' defensionale esercitata nel procedimento n. 887/2012 RG. mod. 16, istanza avanzata dall'avv. Paolo Tarchi del Foro della Spezia, difensore d'ufficio di Dobrin Liliana Mirela, irreperibile di fatto, ai sensi dell'art. 117 decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002. Osserva e rileva Con l'entrata in vigore della legge n. 147/2013, e' stato modificato il regime di determinazione, da parte del giudice, dei compensi spettanti, nei procedimenti penali, al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato. Infatti, con l'art. 1, comma 606, lettera b) della citata legge n. 147/2013, e' stato introdotto nel testo del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 (testo unico sulle spese di giustizia) l'art. 106-bis, in base al quale i compensi spettanti ai suddetti professionisti sono ridotti di un terzo. Con il successivo comma 607, la legge n. 147/2013 ha altresi' stabilito che le disposizioni di cui al comma 606, lettera b), si applicano alle liquidazioni successive alla data di entrata in vigore della legge stessa, ossia a far data dal 1° gennaio 2014. In base alla collocazione sistematica della norma in esame, all'interno della parte III del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 (patrocinio a spese dello Stato), e segnatamente nel capo V del titolo VI, pare evidente che le previsioni contenute nel testo dell'art. 106-bis di nuova introduzione trovino applicazione nell'ambito della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista per il processo penale;

cio' avviene, per quanto in particolare concerne gli onorari dei difensori, secondo i criteri all'uopo stabiliti dall'art. 82 dello stesso decreto, che richiama espressamente, ai fini della liquidazione, la tariffa professionale vigente. Detti criteri, all'evidenza, valgono non solo per il patrocinio a spese dello Stato per non abbienti (o per le particolari categorie di soggetti di cui ai commi 4-bis e 4-ter dell'art. 76 del decreto), ma altresi' per i casi di cui agli articoli da 115 a 118 del decreto medesimo (tra i quali e' compreso, all'art. 117, il caso del difensore d'ufficio di persona irreperibile, oggetto dell'istanza di cui in premessa), come appare chiaro sia dall'enunciazione del titolo III in cui tali disposizioni sono inserite (titolo recante «Estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista per il processo penale»), sia dallo stesso richiamo all'art. 82 del medesimo decreto, richiamo contenuto nelle disposizioni in esame, ivi compreso il citato art. 117. Dall'esame sistematico che precede, ad avviso dello scrivente, l'art. 106-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 deve percio' considerarsi riferito anche alla liquidazione dei compensi del difensore d'ufficio di persona irreperibile, di cui all'art. 117 del decreto stesso. Cio' posto, e' ben vero che nel caso di specie la liquidazione del compenso viene richiesta in riferimento a imputata qualificata come irreperibile di fatto, e non quindi con riguardo a imputata formalmente dichiarata irreperibile nelle...

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