n. 121 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 marzo 2014 -

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO Ufficio penale dibattimentale monocratico Insediato in composizione monocratica in funzione di giudice della cognizione nel procedimento iscritto al n. 16/2013/1694 del registro generale degli affari penali nei confronti degli imputati S. F. e D.I. B. definito con sentenza n. 266/2014 in data 11 marzo 2014. Rilevato che in data 14 febbraio 2014 e' stato emesso decreto di pagamento di spese di giustizia per la somma di €

370 a titolo di liquidazione delle spettanze dell'ausiliario della autorita' giudiziaria (dott. Romano Fabbrizzi) siccome incaricato della perizia psichiatrica eseguita come in atti per ordine del giudice senza che, tuttavia, in quella sede provvedimentale il giudice potesse tenere conto della pregressa ammissione degli imputati (con appositi distinti decreti emessi in data 18 novembre 2013) al beneficio del patrocinio a carico dell'erario (giacche' di tali ammissioni, diversamente da quanto si era disposto al riguardo nei rispettivi decreti, la cancelleria non aveva lasciato notizia alcuna agli atti del fascicolo processuale);

Considerato che la circostanza concernente la ammissione degli imputati al beneficio del patrocinio a carico dell'erario, ai sensi dell'art. 106-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, commi 606 e 607 della legge n. 143/2013 nel titolo del medesimo t.u.ll.s.g. recante «disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale»), e' rilevante ai fini della liquidazione dei compensi degli ausiliari della autorita' giudiziaria in termini di consequenziale applicazione obbligatoria della riduzione di un terzo delle spettanze ivi espressamente prescritta. Percio' questo giudice, in ossequio alla suddetta disposizione di legge, sarebbe adesso tenuto ad adottare i provvedimenti di modificazione del pregresso decreto di pagamento, emesso nei termini sopra indicati a favore del suddetto perito, facendo luogo alla prescritta applicazione della suddetta riduzione;

Considerato che tuttavia la disposizione di legge da ultimo indicata, nella parte in cui estende anche alla condizione degli ausiliari giudiziari operanti nel procedimento penale (periti, consulenti del pubblico ministero, interpreti, traduttori ed altre persone idonee nominate dall'autorita' giudiziaria per il compimento di attivita' professionalmente qualificate ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera N del decreto del Presidente della Repubblica n....

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