n. 118 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 marzo 2014 -

ORDINANZA Premesso che: i ricorrenti chiedono accertarsi che l'assegno garanzia retribuzione (gia' salario di professionalita') rientra tra le voci di retribuzione da prendere a base di calcolo della pensione integrativa al 30.9.999 nonche' accertarsi l'illegittimita' della trattenuta operata dall'INPS sull'indennita' di buonuscita a titolo di rivalsa contributiva ex art. 3 legge 297/82 e della trattenuta operata dall'INPS a titolo di contributo di solidarieta' ex art. 64 Legge 144/99;

resiste l'INPS rilevando con particolare riferimento al contributo di solidarieta' che l'art. 18 comma 19 d.l. 98/2911 ha stabilito che «le disposizioni di cui all'art. 64 comma 5 legge 144/1999 si interpretano nel senso che il contributo di solidarieta' sulle prestazioni integrative dell'a.g.o. e' dovuto sia dagli ex dipendenti gia' collocati a riposo che dai lavoratori ancora in servizio» sulla questione del contributo di solidarieta' si era formato un indirizzo interpretativo consolidato avendo la Suprema Corte ripetutamente affermato che l'art. 64 legge 144/1999 doveva essere interpretato nel senso che il contributo di solidarieta' andava applicato sulle prestazione integrative erogate e non su quelle maturate (cass. 10872/99;

11732/09;

12526/09;

12734/09;

12735/09;

13265/10;

18254/10;

489/11);

l'art. 18 d.l. 98/11 convertito in legge 11/2011 si pone in aperto contrasto con il predetto unanime orientamento giurisprudenziale stabilendo in via di interpretazione autentica la legittimita' della trattenuta del contributo di solidarieta' anche sulle retribuzioni dei dipendenti in servizio, legittimita' costantemente negata dai giudici di merito e di legittimita';

la norma di interpretazione autentica puo' dirsi costituzionalmente legittima in quanto «si limiti ad assegnare alla disposizione interpretata un significato gia' in esso contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario» (corte cost. 271 e 257 del 2011) avendo lo scopo di chiarire «situazioni di oggettiva incertezza del dato normativo in ragione di un dibattito giurisprudenziale irrisolto» ovvero di «ristabilire un'interpretazione piu' aderente alla originaria volonta' del legislatore» (( corte cost. 311 del 2009) a tutela della certezza del diritto e dell'eguaglianza dei cittadini (corte cost. 15 del 2012);

Ritenuto che: l'art. 18 d.l. 98/11 convertito in legge 11/2011 non rispetta i parametri di legittimita'...

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