N. 257 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 agosto 2011

IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza, nel procedimento n.

1330/2010 R.L. proposto da Ciurli Rossana, Barin Alessandra; Ricci Monica piu' altri tutti elettivamente domiciliati in Livorno, via Grande164, presso lo studio dell'avvocato Altini Claudio, che li rappresenta e li difende, contro il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in persona del ministro in carica domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, posta in via degli Arazzieri 4, e l'Ufficio Scolastico Provinciale di' Livorno in persona del dirigente in carica posto in Livorno, piazza Vigo 1.

Per la dichiarazione di rilevanza non manifesta infondatezza della questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 71 d.l. n.

112/2008 convertito in legge n. 133/2008 in relazione agli arti. 3, 32, 36, 38 Costituzione.

Sulla rilevanza.

Nel caso in specie i ricorrenti adivano questo Tribunale al fine di ottenere l'accertamento del loro diritto a ricevere, in caso di malattia, l'intero trattamento retributivo in busta paga con conseguente condanna del Ministero convenuto a corrispondere l'intero trattamento retributivo spettante anche in caso di malattia del lavoratore e non solo il trattamento - minimo o fondamentale - come disposto dall'art. 71 d.l. n. 112/2008 convertito in legge 133/2008, articolo di cui chiedevano la disapplicazione. Appare evidente che la legittimita' costituzionale della norma in questione e' punto centrale dell'accertamento chiesto a questo Giudice del lavoro e che quindi la relativa questione e' rilevante. Infatti con l'entrata in vigore del d.l. n. 112/2008 all'art. 71 convertito con legge n.

133/2008 e' stato previsto che: 'Per i periodi di assenza per malattia. di qualunque durata. ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui ali articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. nei primi dieci giorni di assenza e' corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennita' o emolumento, comunque denominati. aventi carattere fisso e continuativo, nonche' di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento piu' favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze di' malattia dovute ad infortunio sul lavoro o da altra causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonche' per assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita.

Nell'ipotesi...

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