N. 187 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 marzo 2011

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 8398 del 2010, proposto da: Snals-Confsal,

Pascarella Alessandro, Santurro Graziella, Gentile Antonella, Forcina Loredana, Canedda Fabrizio, Scognamiglio Bianca, Catalano Liberto,

Billanti Giuseppe, Billanti Gianna, Manzo Antonio Corradino, Ladisa Marella, Ortolani Patrizia, Broccoli Biagina, Cuozzo Maria, Traglia Pietro Giuseppe, Angeli Renata, Bonanno Maria Teresa, rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Mirenghi, Stefano Viri, con domicilio eletto presso St. Legale Associato Lioi-Mirenghi-Orlando-Viti in Roma, piazza della Liberta', n. 20, contro Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, Ministero dell'economia e delle finanze, rappresentati e difesi dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12, per l'annullamento del d.P.R.

n. 119/2009 recante disposizioni per la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze;

Relatore dell'udienza pubblica del giorno 3 febbraio 2011 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ricorrono il sindacato autonomo SNALS-CONFSAL e vari collaboratori scolastici (dipendenti del comparto scuola con contratto a tempo indeterminato), per avversare gli atti ed i provvedimenti con i quali l'Amministrazione intimata ha disposto la riduzione degli organici del personale ATA del 17% su scala nazionale, ripartendo poi la riduzione complessiva sugli organici regionali, in attuazione del d.P.R. 22 giugno 2009, n. 119, a sua volta emanato in attuazione dell'art. 64, comma 4, lettera e) del d.-l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n.

133.

In fatto, i ricorrenti espongono che la rideterminazione dell'organico del personale ATA, operata sulla scorta del piano programmatico degli interventi di razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali adottato dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, a mente del terzo comma del citato art. 64 della legge n. 133/2008, ha comportato la soppressione di 44.500 posti a far data dall'anno scolastico 2010/2011, dei quali, 10.452 posti di Assistente amministrativo, 3.965 posti di assistente tecnico, 29.076 posti di collaboratore scolastico e 307 posti relativi ad altri profili del personale ATA.

Avverso gli atti ed i provvedimenti impugnati, i ricorrenti deducono articolate censure in diritto, facendone valere l'illegittimita' derivata dall'illegittimita' costituzionale dell'art. 64 del d.-l. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008 per avere con esso conferito il legislatore una deroga in bianco all'Amministrazione, per l'esercizio del potere regolamentare senza i necessari parametri e condizioni per il suo esercizio (I censura);

eccesso di potere legislativo delle norme in esame per violazione dell'art. 117 Cost. per avere perseguito il legislatore finalita' diverse da quelle di effettiva organizzazione del servizio di istruzione, avendo invece mere finalita' di risparmio di spesa (II censura); violazione dell'art. 97 della Cost. in relazione al principio secondo cui i pubblici uffici sono organizzati in forza di legge (III censura); violazione dell'art. 117 Cost. per avere il legislatore nazionale posto una disciplina eccedente, o comunque non riconducibile, il limite delle norme generali sull'istruzione (IV censura); violazione delle norme di...

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