n. 279 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 ottobre 2013 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 918 del 2012, proposto da: C. M. R. rappresentato e difeso dagli avv.ti Patrizia Romagnoli e Nicola Norfo, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;

Contro il Ministero dell'interno, in persona del Ministro in carica e il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici in Cagliari sono per legge domiciliati;

Per l'annullamento: del decreto del Capo della Polizia del 7 agosto 2012 con il quale e' stata applicata nei confronti del ricorrente la destituzione di diritto ex art. 8, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 737 del 25 ottobre 1981;

ove occorra, del provvedimento di sospensione cautelare dal servizio disposta con decreto del questore di Nuoro, Cat. 2.8/Ris/Pers./2011/93 del 23 marzo 2011;

di tutti gli atti comunque connessi e/o consequenziali. Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno e del Ministero dell'interno - Dipartimento di pubblica sicurezza;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 52 decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, comma 8;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2013 il dott. Marco Lensi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Col ricorso in esame si chiede l'annullamento degli atti indicati in epigrafe, rappresentando quanto segue. Il ricorrente e' un ex assistente capo della Polizia di Stato, effettivo al commissariato distaccato di Pubblica sicurezza di Siniscola (questura di Nuoro). Il ricorrente e' stato indagato per i reati di cui agli articoli 610 c.p., 628, comma 1 e 3 c.p., 61 n. 2 c.p. e articoli 4 e 7 della legge n. 895/1967, nonche' per i reati di cui agli articoli 635 c.p., 697 c.p., 703 c.p., 73, 80 comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990. Con decreto del questore di Nuoro del 23 marzo 2011, veniva disposta nei confronti del ricorrente la sospensione cautelare a norma dell'art. 9, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 737/1981. Con la sentenza n. 81 del 29 febbraio 2012, divenuta irrevocabile il 18 giugno 2012, il tribunale di Tempio Pausania - Ufficio del giudice dell'udienza preliminare, assolveva il ricorrente dal reato di cui agli articoli 73, 80 comma 1 lettera D) del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, perche' il fatto non e' previsto dalla legge come reato, mentre, in relazione agli altri capi di imputazione, il ricorrente veniva assolto perche', «al momento dei fatti, era incapace di intendere e di volere a cagione di vizio totale di mente». Il giudice applicava nei confronti del ricorrente la misura di sicurezza della liberta' vigilata con obbligo per lo stesso di dimorare presso una comunita', psichiatrica residenziale indicata in sentenza e fissando in anni uno il termine di durata della predetta misura di sicurezza. Con decreto del 7 agosto 2012 il Capo della Polizia applicava nei confronti del ricorrente la destituzione di diritto, ex art. 8, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737. Il ricorrente, ritenendo tale provvedimento illegittimo e gravemente lesivo, lo ha impugnato col ricorso in esame, per i seguenti motivi di diritto: 1) violazione dell'art. 8, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737;

violazione dell'art. 9 della legge n. 19 del 7 febbraio 1990;

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