n. 196 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 aprile 2013 -

IL GIUDICE DI PACE Il Giudice di Pace di Rossano, avv. Domenico Monaco, sciogliendo la riserva assunta all'Udienza del 08.04.2013 nel procedimento civile in epigrafe emarginato ha pronunciato la seguente ordinanza tra Catalano avv. Pasquale, rappresentato e difeso da se' medesimo, nonche' dall'avv. Stefania Virelli, e presso il suo studio domiciliato in Rossano al viale R. Margherita n. 181;

attore;

Contro Ministero della Giustizia, in p. del Ministro in carica p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, nei cui uffici alla via G. da Fiore n.34 domicilia ope legis;

convenuto;

Oggetto: Risarcimento danni. Svolgimento del procedimento Con atto di citazione notificato il 6 febbraio 2013 l'avv. Pasquale Catalano conveniva in giudizio davanti all'intestato Giudice di pace il Ministero della Giustizia per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: "1) in via preliminare, previa valutazione della non manifesta infondatezza della questione di legittimita' sollevata, rimettere gli atti alla Corte Costituzionale al fine di pronunciarsi sulla questione di legittimita' costituzionale del d. lgs. 7 settembre 2012 n. 155 per contrasto con gli arti. 3, 25, 70, 72, 76, 77 Cost.;

2) nel merito accertare e dichiarare la responsabilita' del Ministero convenuto per i danni psicofisici subiti dall'attore a causa della soppressione del Tribunale di Rossano e per l'effetto condannarlo al risarcimento dei danni subiti nella misura simbolica di €. 1.000,00, o in quella diversa accertata, con vittoria di spese e competenza del giudizio". Si costituiva il convenuto Ministero eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione dell'a.g.o. e nel merito l'infondatezza, nell'an e nel quantum, della domanda e comunque dichiararsi la manifesta inammissibilita' e/o infondatezza della questione di legittimita' costituzionale sollevata, con vittoria di spese e competenze di lite. Alla udienza di prima comparizione del 08.04.2013, letti gli atti, i verbali di causa e sentite le parti, il Giudice si riservava e successivamente, con il presente provvedimento, ritenuta la questione di illegittimita' costituzionale rilevante e non manifestamente infondata, la solleva a sua volta innanzi all'Ill.ma Corte Costituzionale nei termini e per i motivi di seguito specificati. MOTIVAZIONE 1) Sulla questione preliminare di difetto di giurisdizione. Il Ministero convenuto eccepiva in limine litis il difetto di giurisdizione dell'adita a.g.o. in favore della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ritenendo che l'attore lamenta un pregiudizio patito a causa di un silenzio serbato dall'amministrazione avverso le istanze da questo rivolte. Tale assunto e' infondato. Ed invero da una lettura del contenuto dell'atto introduttivo e delle vicende dedotte e rappresentate dall'attore, unitamente al provvedimento richiesto in concreto, si evince chiaramente che trattasi di una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento dei danni che si riferiscono subiti per la ingiusta soppressione del Tribunale di Rossano: non vi e' dunque alcuna impugnativa di atti amministrativi, sia anche di un mero "silenzio", ma una pura istanza risarcitoria contenuta nei limiti di valore di competenza dell'adito Giudice. Non sussistendo dunque alcuna invasione del campo di indagine riservato al Giudice amministrativo l'eccezione di difetto di giurisdizione va rigettata perche' infondata. 2) Rilevanza della questione di incostituzionalita' nel giudizio de quo, Come predetto, l'attore lamenta di aver subito danni psico-fisici a causa di un provvedimento legislativo che sancisce la soppressione del Tribunale di Rossano, provvedimento che ritiene viziato da molteplici aspetti di incostituzionalita'. La verifica dunque della conformita' alla Costituzione del provvedimento che avrebbe causato i lamentati danni psico-fisici costituisce indubbiamente un antecedente logico-giuridico necessario al fine di vagliare la domanda attrice, necessario seppur non del tutto risolutivo della controversia, in quanto resterebbe comunque da verificarsi la reale sussistenza e la natura degli asseriti danni e infine la loro possibile quantificazione. Il Giudice adito non puo' dunque procedere all'esame della domanda indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita'...

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