n. 46 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 dicembre 2012 -

IL TRIBUNALE ORDINARIO Nel procedimento n. r.g.l. n. 4072/12, promosso da: FIOM - Federazione Impiegati Operai Metalmeccanici - Federazione Provinciale di Torino, in persona del Segretario generale e legale rapp.te sig. Federico Bellono, assistita dall'avv. Piergiovanni Alleva, dall'avv. Franco Focareta, dall'avv. Silvia Ingegneri, dall'avv. Valentina Pini, dall'avv. Vincenzo Martino e dell'avv. Elena Poli, parte opponente;

Contro: Abarth &

  1. Spa, in persona del procuratore speciale, dott. Franco Valpreda;

Automotive Lighting Italia Spa, in persona del procuratore speciale, dott. Domenico Lusitano;

Comau Spa, in persona del procuratore speciale dott.ssa Dontelai Pinto;

FGA Capital Spa, in persona del procuratore speciale, dott. Carlo Federico Von Guggenberg;

Fiat Group Automobiles Spa, in persona del procuratore speciale dott. Franco Valpreda;

Fiat Services Spa, in persona del procuratore speciale, dott.ssa Paola Momo;

Fiat Powertrain Technologies Spa, in persona del procuratore speciale, dott. Roberto Cortese;

FPT Industrial Spa, in persona del procuratore speciale, dott. Guido Moscheni;

Iveco Spa, in persona del procuratore speciale, dott. Giovanni Quaglia;

Magneti Marelli Spa, in persona del procuratore speciale, dott. Federico Filidoro;

New Holland Kobelco Construction Machinery Spa, in persona del procuratore speciale, dott. Giuseppe Prandi;

Sirio Sicurezza Industriale s.c.p.a., in persona del procuratore speciale, dott.ssa Laura Bovolenta;

Sistemi Sospensioni Spa, in persona del procuratore speciale, dott.ssa Ines Limido;

TEA srl, in persona del procuratore speciale, dott. Pierluigi Salvi;

tutte assistite dagli avv.ti Raffaele De Luca Tamajo, Germano Dondi, Francesco Amendolito, Giacinto Favalli, Diego Dirutigliano, Luca Ropolo, parti opposte Il Giudice sentite le parti, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6 dicembre 2012, Osserva 1. Con plurimi ricorsi ex art. 28 St.Lav., di identico contenuto, poi riuniti ex art. 151 disp. att. c.p.c., la FIOM ha denunciato la condotta antisindacale tenuta nei suoi confronti dalle societa' convenute e consistita: (a) nell'aver disconosciuto la nomina delle RSA ex art. 19 st. lav.;

(b) nel non aver concesso i permessi sindacali ex art. 30 st. lav.;

(c) nell'aver verbalmente intimato di non svolgere attivita' sindacale. L'o.s. ricorrente ha esposto: di esser firmataria del CCNL Industria Metalmeccanica Privata, applicato dal 1°.01.2008, con clausola di ultrattivita', nelle aziende del gruppo Fiat e Fiat Industrial (tutte convenute nel presente giudizio);

di aver sottoscritto altri accordi collettivi relativi all'assistenza sanitaria e previdenza integrativa e ai Comitati Aziendali Europei (C.A.E.);

di aver fattivamente partecipato (senza tuttavia sottoscrivere il documento finale) alle trattative sul contratto collettivo ispirato al c.d. "modello Pomigliano", firmato in data 13.12.2011 da Fim-Cisl, Uilm-Uil, Fismic, Ugi Metalmeccanici e Associazione Quadri e Capi Fiat;

di aver comunicato in data 23.12.11 alle societa' convenute la nomina dei propri dirigenti delle RSA nelle varie unita' produttive aziendali, nomina ritenuta inefficace dalla parte datoriale sull'assunto dell'inapplicabilita' dell'art. 19 st. lav. alle oo.ss. non firmatarie del CCNL, ragione questa che determinava le aziende anche a non concedere ai dirigenti sindacali affiliati alla FIOM i permessi retribuiti ex art. 30 st. lav. Sulla base di tali premesse, la FIOM ha denunciato l'antisindacalita' delle condotte sopra descritte ed ha chiesto la condanna delle societa' resistenti a riconoscere in suoi favore il diritto alla nomina delle RSA e il godimento di tutte le prerogative sindacali di cui al titolo III St.Lav. Si sono costituite in giudizio le imprese facenti parte del gruppo Fiat e Fiat Industrial, le quali hanno chiesto la reiezione dei ricorsi, sostenendo, tra l'altro, che il CCNL del 2008 e' stato sostituito dal nuovo contratto del 13.12.2011 (stipulato ai sensi dell'art. 8 d.1. 138/11, conv. nella l. 148/11) e e' comunque privo di efficacia, essendo stato disdettato;

che alla FIOM, non essendo firmataria del contratto attualmente vigente, non puo' essere riconosciuto il diritto di costituire RSA ex art. 19 st. lav. e quindi neppure quello di fruire di permessi sindacali. In data 13.4.2012 il giudice ha respinto il ricorso, ravvisando in capo all'o.s. ricorrente il difetto del requisito necessario per la costituzione delle RSA (e per il riconoscimento dei diritti e delle tutele di cui al titolo III St.Lav), e cioe' l'avvenuta sottoscrizione del contratto collettivo applicato nelle aziende convenute, ritenendo tale opzione interpretativa l'unica possibile, nel rispetto del "chiarissimo disposto letterale" dell'art. 19 St.Lav.. Il 22.4.2012 il sindacato ricorrente ha spiegato tempestiva opposizione, contestando le conclusioni del primo giudice e chiedendo di accertare l'antisindacalita' della condotta delle convenute "previa, ove occorra, declaratoria di rilevanza e non manifesta infondatezza... delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 19 l. 300/70, in riferimento agli artt. 3 e 30 cost. con conseguente rimessione degli atti alla Corte costituzionale". Nel presente giudizio di opposizione si sono costituite le societa' convenute, le quali hanno chiesto di dichiarare inammissibile o di respingere il ricorso, condividendo le conclusioni del primo giudice e reiterando tutte le difese gia' formulate nella fase sommaria. Cosi' riassunti, in estrema sintesi, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo, ad avviso di questo giudice ai fini della decisione appare rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19 l. 300/70 per le ragioni di seguito esposte. 2. Le convenute hanno osservato che il richiesto intervento della Corte costituzionale sarebbe inammissibile, perche' l'art. 19, "una volta amputato della lettera b)", resterebbe "insuscettibile di applicazione, venendo a mancare un qualunque criterio selettivo che, stante la dizione letterale della prima parte del medesimo art. 19, risulta invece indispensabile", segnalando come la selezione tra le oo.ss. ai fini dell'accesso ai benefici di cui ai titolo III dello Statuto sia "costituzionalmente ineludibile, specie allo scopo di scongiurare un insostenibile accrescimento degli oneri a carico dell'azienda quale si determinerebbe nel caso di una estensione indiscriminata dei benefici sindacali di cui si tratta" e come il Giudice delle Leggi non possa prevedere un criterio alternativo a quello previsto dalla legge. Si tratta tuttavia di una obiezione superata dalla stessa Corte costituzionale, la quale nella sentenza n. 244/96 proprio con riferimento all'art. 19 dello Statuto ha rilevato che "certamente la Corte non ha il potere di ristabilire in termini specifici una pluralita' di criteri selettivi, ma non le sarebbe inibita una pronuncia di illegittimita' costituzionale che rimetta al legislatore l'individuazione di altri indici alternativi di rappresentativita'". 3. Per mettere in luce la rilevanza della questione si devono brevemente ripercorrere i fatti che hanno condotto alla vertenza sindacale rimessa all'attenzione del tribunale. Com'e' noto, in data 30.6.2011 tutte le societa' del gruppo Fiat e del gruppo Fiat Industrial (ai quali appartengono le odierne convenute) comunicavano di aver deciso di non rinnovare l'adesione a Confindustria dal 1°.1.2012;

in data 21.11.2011 esse comunicavano alle organizzazioni sindacali il recesso, a far data dal'1°.1.2012, da tutti gli accordi sindacali vigenti nelle aziende, ritenendoli non compatibili con il piano di rilancio del gruppo (cfr. doc. 13-bis ric). Il 13.12.2011, all'esito di una serie di incontri cui partecipava anche il sindacato ricorrente - prima di manifestare apertamente il proprio dissenso nei confronti delle richieste aziendali - Fiat e Fiat Industrial siglavano con le sole organizzazioni sindacali FIM-CISL, UILM-UIL, FISMIC, UGL Metalmeccanici e Associazione Quadri e Capi Fiat un contratto collettivo di lavoro applicabile in tutte le societa' del gruppo (CCSL) a decorrere dal 1°.1.2012, contratto che prevede, tra l'altro, che all'interno delle aziende le rappresentanze sindacali possono essere costituite, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 300 del 1970, solo dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie di quel contratto collettivo (doc. 2 ric). Di qui la successiva negazione da parte delle convenute del diritto della FIOM di nominare rappresentanze sindacali aziendali, di godere di permessi retribuiti per i propri rappresentanti e di convocare assemblee durante l'orario di lavoro, comportamenti la cui antisindacalita' e' denunciata in questo giudizio. La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19 lett. b) dello Statuto dei Lavoratori e' rilevante in quanto nella perdurante vigenza di tale norma, come interpretata sulla base del suo chiaro tenore letterale, il rifiuto delle societa' convenute di riconoscere ai lavoratori iscritti alla FIOM il diritto di costituire le r.s.a. appare coerente con il disposto legislativo, in quanto presso le unita' produttive delle resistenti non e' attualmente vigente alcun contratto collettivo di lavoro sottoscritto dalla o.s. ricorrente. Essa sarebbe quindi priva dei piu' incisivi strumenti che consentono di svolgere attivita' sindacale all'interno di tali unita' produttive, previsti dal Titolo III dello Statuto, pur godendo di una indiscutibile rappresentativita' presso le convenute, come meglio si dira' infra. In proposito, si possono richiamare le condivisibili conclusioni raggiunte dal primo giudice, il quale ha incisivamente osservato che: nessun diritto permane in capo alla FIOM in applicazione del CCNL del 20.1.2008, trattandosi di un contratto che non puo' ritenersi tuttora applicabile tra le parti di causa perche' espressamente disdettato dalle societa' convenute, le quali lo hanno sostituito con il nuovo contratto del...

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