N. 255 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 maggio 2011

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 344 del 2011, proposto da:

P.M.T., rappresentato e difeso dall'avv. Michele Mariella, con domicilio eletto presso l'avv. Andrea Speciale, in Ancona, via Calatafimi, 1;

Contro Ministero dell'interno, U.T.G. - Prefettura di Pesaro Urbino Sportello Unico per l'Immigrazione, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati per legge presso la sede della stessa, in Ancona, piazza Cavour, 29;

Per l'annullamento, previa sospensione:

del provvedimento (Proc. n. 102508/2009) emesso in data 20/1/2011 dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Pesaro e Urbino con il quale e' stato disposto l'annullamento dell'accoglimento della dichiarazione d'emersione del lavoro irregolare prodotta dal sig. D.

  1. e il rigetto della medesima, in forza della legge n. 102/2009 (c.d. sanatoria colf e badanti), con comunicazione del 20/01/2011, nonche' avverso e per l'annullamento di ogni atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso a quello impugnato se e in quanto lesivo degli interessi del ricorrente, ed in particolare il provvedimento presupposto della Questura di Pesaro e Urbino (nota PAS/Imm/II Sez. s.b. del 12/01/2011).

    Visti il ricorso e i relativi allegati;

    Viste le memorie difensive;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno e di U.T.G. - Prefettura di Pesaro Urbino Sportello Unico per l'Immigrazione;

    Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2011 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

    1. Il sig. T.P.M., cittadino senegalese, impugna il provvedimento con il quale la competente Prefettura di Pesaro e Urbino - Sportello Unico per l'Immigrazione, recependo il pedissequo parere negativo della locale Questura, gli ha negato la c.d. emersione di cui all'art. 1-ter del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102 (richiesta dal datore di lavoro sig. N. D. con istanza del 29/9/2009). Il diniego si fonda sulla circostanza che il ricorrente ha subito una condanna definitiva per il reato di cui all'art. 171-ter, comma 1, lett. c.), della legge 22 aprile 1941, n.

      633, con pena condonata in applicazione dell'indulto. Tale reato rientra fra quelli che il comma 13 dell'art. 1-ter considera ostativi alla c.d. regolarizzazione, ed in particolare esso, in ragione della pena edittale prevista dalla norma incriminatrice, e' ricompreso fra quelli di cui all'art. 381 c.p.p.

    2. L'atto prefettizio e' censurato per i seguenti motivi:

      incostituzionalita' del predetto art. 1-ter, comma 13, della legge n. 102/2009, nella parte in cui riconnette automaticamente l'impossibilita' di accedere alla c.d. sanatoria alla condanna, anche con sentenza non definitiva, per i reati di cui agli...

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