N. 255 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 maggio 2011
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 344 del 2011, proposto da:
P.M.T., rappresentato e difeso dall'avv. Michele Mariella, con domicilio eletto presso l'avv. Andrea Speciale, in Ancona, via Calatafimi, 1;
Contro Ministero dell'interno, U.T.G. - Prefettura di Pesaro Urbino Sportello Unico per l'Immigrazione, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati per legge presso la sede della stessa, in Ancona, piazza Cavour, 29;
Per l'annullamento, previa sospensione:
del provvedimento (Proc. n. 102508/2009) emesso in data 20/1/2011 dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Pesaro e Urbino con il quale e' stato disposto l'annullamento dell'accoglimento della dichiarazione d'emersione del lavoro irregolare prodotta dal sig. D.
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e il rigetto della medesima, in forza della legge n. 102/2009 (c.d. sanatoria colf e badanti), con comunicazione del 20/01/2011, nonche' avverso e per l'annullamento di ogni atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso a quello impugnato se e in quanto lesivo degli interessi del ricorrente, ed in particolare il provvedimento presupposto della Questura di Pesaro e Urbino (nota PAS/Imm/II Sez. s.b. del 12/01/2011).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno e di U.T.G. - Prefettura di Pesaro Urbino Sportello Unico per l'Immigrazione;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2011 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
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Il sig. T.P.M., cittadino senegalese, impugna il provvedimento con il quale la competente Prefettura di Pesaro e Urbino - Sportello Unico per l'Immigrazione, recependo il pedissequo parere negativo della locale Questura, gli ha negato la c.d. emersione di cui all'art. 1-ter del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102 (richiesta dal datore di lavoro sig. N. D. con istanza del 29/9/2009). Il diniego si fonda sulla circostanza che il ricorrente ha subito una condanna definitiva per il reato di cui all'art. 171-ter, comma 1, lett. c.), della legge 22 aprile 1941, n.
633, con pena condonata in applicazione dell'indulto. Tale reato rientra fra quelli che il comma 13 dell'art. 1-ter considera ostativi alla c.d. regolarizzazione, ed in particolare esso, in ragione della pena edittale prevista dalla norma incriminatrice, e' ricompreso fra quelli di cui all'art. 381 c.p.p.
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L'atto prefettizio e' censurato per i seguenti motivi:
incostituzionalita' del predetto art. 1-ter, comma 13, della legge n. 102/2009, nella parte in cui riconnette automaticamente l'impossibilita' di accedere alla c.d. sanatoria alla condanna, anche con sentenza non definitiva, per i reati di cui agli...
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