n. 238 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 giugno 2013 -

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Ha emesso la seguente ordinanza sull'appello n. 7857/11 depositato il 01/12/2011 - avverso la sentenza n. 68/1/11 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di VITERBO proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI VITERBO Controparti: STUDIO LEGALE DELFINO VIA CAIROLI, 2 01100 VITERBO VT DELFINO ROBERTO VIA IOPPI ANGELO 3 01100 VITERBO VT DELFINO SILVIA MARIA VIA IOPPI ANGELO 14 01100 VITERBO VT Atti impugnati: AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TKL010302025 ED ALTRI IRPEF-ALTRO 2004 AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TKL010302025 ED ALTRI IVA-ALTRO 2004 AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TKL010302025 ED ALTRI IRAP 2004 Sull'appello n. 7992/11 depositato il 07/12/2011 Avverso la sentenza n. 68/1/11 (emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di VITERBO contro: AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI VITERBO proposto dal ricorrenti: STUDIO LEGALE DELFINO VIA CAIROLI, 2 01100 VITERBO VT difeso da: CINESI DR MASSIMO VIA DELLA PILA 2 01100 VITERBO VT DELFINO ROBERTO VIA IOPPI ANGELO 3 01100 VITERBO VT difeso da: CINESI DR MASSIMO VIA DELLA PILA 2 01100 VITERBO VT DELFINO SILVIA MARIA VIA IOPPI ANGELO 14 01100 VITERBO VT difeso da: CINESI DR MASSIMO VIA DELLA PILA 2 01100 VITERBO VT Atti impugnati: AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TKL010302027-2009 ED ALTRI IRPEF-ALTRO 2004 AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TKL010302027-2009 ED ALTRI IVA-ALTRO 2004 AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TKL010302027-2009 ED ALTRI IRAP 2004 Fatto e svolgimento del processo 1.- Con avvisi di accertamento nn. TKL010302025, TKL010302027, TKL010302028, notificati nel 2010, relativi all'anno. d'imposta 2004, l'Agenzia delle Entrate di Viterbo contestava allo "Studio Legale Delfino" ed agli Avv.ti Roberto Delfino e Silvia Maria Delfino, in proprio e quali associati, movimenti bancari in entrata (versamenti) ed in uscita (prelevamenti), rinvenuti su tre conti corrente intestati, rispettivamente, uno allo "Studio legale" e gli altri due all'Avv. Roberto Delfino. Il totale ammontare tra prelevamenti e versamenti di C 95.143,27 veniva, quindi, recuperato a tassazione, ai fini delle II.DD., Irap ed Iva, in capo agli stessi, quali compensi professionali non dichiarati. 2.- L'avviso di accertamento de quo veniva impugnato, con tre distinti ricorsi, dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Viterbo. 3.- Come enucleato nella sentenza n. 68/01/11, depositata da quest'ultima in data 11 aprile 2011, "il Ricorrente, in via pregiudiziale, eccepiva la illegittima applicazione della retroattivita' delle norme prese a base degli accertamenti di cui alla legge n. 311 del 30.12.2004, che estende anche ai lavoratori autonomi la presunzione legale che autorizza il fisco a considerare come reddito evaso anche i prelevamenti. In via principale contestavano la arbitrarieta' delle conclusioni in relazione alla tipologia di reddito e alla considerazione tout court dei prelevamenti quali compensi omessi, senza porre in essere ulteriori indagini,. specialmente nel caso in cui il conseguimento del reddito avviene per cassa e manca una specifica correlazione fra compensi e spese. In via ulteriormente principale contestavano la mancata riferibilita' delle operazioni non giustificate a redditi di lavoro autonomo conseguiti dallo studio e sulla verifica delle condizioni poste dall'art. 32 del Dpr 600/1973, nella corrispondenza di alcuni versamenti riconducibili all'attivita' professionale e fatturato dichiarato". 4.- La Commissione Tributaria Provinciale, previa riunione dei ricorsi dello Studio Legale Delfino e degli Avvocati associati, li accoglieva parzialmente "determina[ndo] i maggiori ricavi in €

42.685, imposte e sanzioni di conseguenza". 5.- Il Giudice di primo grado motivava il decisum come segue: "Osserva che, pur rilevando che sussiste una certa coerenza tra movimentazioni finanziarie complessive ed ammontare dei redditi dichiarati, solo per una parte di esse di e 52.458 e' stata provata uria corrispondenza certa con le fatture emesse, mediante la produzione di un elenco della loro destinazione e relativi beneficiari, mentre, come lo stesso ricorrente ammette anche nelle memorie prodotte, per la parte rimanente delle movimentazioni non si e' data contezza della loro destinazione e/o provenienza e per queste il Collegio non e' stato messo nelle condizioni di vagliare l'inconsistenza delle risultanze impositive e di suffragare totalmente la legittimita' delle doglianze sollevate". 6.- Avverso detta sentenza proponevano, ricorrevano in appello, per la relativa parte di soccombenza, gli Avvocati Delfino, in proprio e quali Associati dello "Studio Legale Delfino", censurando la sentenza di primo grado (app. 7857/11 depositato il 1° dicembre 2011): 6.a).- Per mancanza di pronunzia del Collegio di prime cure sulla questione della modifica normativa apportata dalla L. 311/2004, in vigore dal 01 gennaio 2005, al secondo periodo del primo comma n. 2 dell'art. 32 Dpr 600/1973 (concernente i "prelevamenti"), e sui relativi effetti applicativi in ordine all'accertamento di maggiori compensi professionali dell'anno d'imposta 2004;

6.b).- Per quanto riguarda sempre i "prelevamenti", in ogni caso, la sentenza impugnata veniva censurata per errore di giudizio. Gli appellanti rilevavano che, per "un totale di prelevamenti che i verificatori asseriscono non giustificati e pari ad €

35.035,00, per ben €

31.381,25 risultano documentalmente provato il beneficiario. Appare quindi che l'onere della prova che deve sostenere il contribuente, nel caso di prelevamenti, riguardi l'indicazione del beneficiario del prelevamento effettuato dal conto corrente". Gli stessi precisavano che "non vi erano specifiche per prelevamenti per un importo di €

3.653,75, ma ulteriormente ribadiva che "l'entita' dei prelevamenti non giustificati assume un importo talmente irrisorio ... che e' da imputare alle esigenze private del contribuente". 7.- L'appellante chiedeva, dunque, l'annullamento integrale dell'accertamento. 8.- La sentenza veniva, altresi', censurata dall'Agenzia delle Entrate con atto di appello n. 7911/11 depositato il 7.12.2011. 9.a).- La stessa rilevava che "l'accertamento [fosse] stato posto in essere in attuazione del comma 402, lettera a), numero 1.1 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004 n. 311, con riferimento all'art. 32, primo comma, punto 2) del Dpr 600 del 1973, che aveva esteso ai lavoratori autonomi alla presunzione di "compensi" ai prelevamenti e agli importi riscossi per i quali non siano stati indicati i beneficiari". 9.b).- La sentenza veniva censurata, dunque, laddove "i giudici di primo grado [avevano] ritenuto assolto l'onere probatorio incombente sulle parti private sulla base della allegazione di un mero schema riassuntivo nel quale venivano indicati i beneficiari delle movimentazioni ... In particolare, con riferimento alla richiesta di considerare giustificali e, di conseguenza, non recuperabili a tassazione i prelevamenti per i quali veniva data la sola indicazione del beneficiario, si evidenzia che l'art. 32 del Dpr 600/1973, al comma 2, dopo aver disciplinato il recupero dei versamenti afferma che alle "stesse condizioni" (mancata considerazione in dichiarazione e rilevanza fiscale), i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito di tali rapporti od operazioni e non risultanti dalle scritture contabili, nel caso in cui il soggetto controllato non ne indichi l'effettivo beneficiario, sono considerati ricavi o compensi e accertati in capo allo stesso soggetto. ... Il fatto che il contribuente specifichi il...

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