N. 74 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 febbraio 2012

P.Q.M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 2, comma 21 primo periodo e comma 22 primo, secondo e terzo periodo, nonche' art. 12, comma 7, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122 in relazione agli artt. 2, 3, 24, 36, 41, 42, 53, 97, 100, 101, 103, 104, 108, 111 e 113 della Costituzione, dispone la sospensione del giudizio e trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Rinvia ogni definitiva statuizione in rito, nel merito e sulle spese di lite all'esito del promosso giudizio incidentale, ai sensi dell'art. 79 ed 80 del cpa.

Ordina che a cura della Segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Cosi' deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2011.

Il Presidente: Leotta L'estensore: Gatto Costantino

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 564 del 2011, proposto da: Giuseppe Caruso, Giulio Veltri e Desiree Zonno, tutti rappresentati e difesi dagli avv.

Stefano Tarullo e Sandro Campilongo, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Reggio Calabria, viale Amendola, 8/B;

Contro Presidenza del Consiglio dei Ministri e Consiglio di Stato, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distr.le dello Stato, domiciliata per legge in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;

Per l'annullamento previa rimessione degli atti alla corte costituzionale, del diritto dei ricorrenti alla percezione del trattamento retributivo nella sua interezza e con esclusione dell'applicazione delle norme del decreto-legge 31 maggio 2010, n.

78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122 ('Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica'); e la conseguente condanna ex artt. 30 e 34, comma 1, lettera c) C.P.A., delle Amministrazioni resistenti, in solido o secondo le rispettive responsabilita' e competenze, alla corresponsione delle somme dovute ut supra, con rivalutazione monetaria ed interessi sino al soddisfo;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2011 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;

1) I ricorrenti, tutti magistrati amministrativi, si dolgono delle illegittime decurtazioni del trattamento retributivo previste dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, per ragioni variamente articolate, sia in fatto che in diritto;

Premettono di essere in servizio:

il dott. G. Caruso dal 10 giugno 1987;

la dott.ssa D. Zonno dal 1° ottobre 2007;

il dott. G. Veltri dal 1° settembre 2009.

In fatto espongono che dall'applicazione della normativa richiamata subiscono una sostanziale decurtazione del trattamento retributivo, diversamente quantificata in relazione alle differenti anzianita' di servizio; chiedono che, previa rimessione alla Corte costituzionale della questione di costituzionalita' del vigente impianto normativo, sia accertato il loro diritto alla percezione della retribuzione integrale, nella misura variamente computata in atti per ciascun ricorrente.

Si e' costituita l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, che resiste al ricorso di cui chiede la reiezione.

Le parti hanno scambiato memorie.

Alla pubblica udienza del 20 dicembre 2011 la causa e' stata trattenuta in decisione.

2) Con sentenza non definitiva deliberata in pari data il Collegio ha accolto il quarto motivo di gravame, riservandosi di trattare con separata ordinanza l'esame delle questioni di legittimita' costituzionale della normativa richiamata fatte valere dai ricorrenti, dalle quali dipende, per quanto non ancora deciso, la definizione della controversia.

3) Come specificato al superiore punto 1), i ricorrenti sono tutti magistrati amministrativi in servizio che, avendo subito un pregiudizio dall'applicazione del decreto-legge 31 maggio 2010, n.

78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122 (ciascuno in relazione alla propria posizione di carriera e relativo trattamento stipendiale ed economico, meglio descritto e comprovato in atti), chiedono che venga accertata l'illegittimita' costituzionale della predetta normativa.

Sulla rilevanza della questione di costituzionalita'.

La normativa contestata introduce diverse misure, che producono una decurtazione del trattamento stipendiale e previdenziale dei magistrati, prevedendo:

a) la riduzione di una percentuale determinata dei trattamenti retributivi superiori a determinate soglie, per un triennio (tale questione e' rilevante per i ricorrenti Caruso e Zonno, percettori di trattamenti retributivi superiori a 90.000 euro l'anno);

b) la riduzione dell'indennita' giudiziaria secondo una determinata percentuale (tale questione e' di interesse, e dunque rilevante ai fini della proposizione del presente giudizio, per tutti i ricorrenti);

c) la mancata applicazione degli scatti di adeguamento economico (tale questione e' rilevante per tutti coloro, tra i ricorrenti, che li matureranno nel triennio, a seconda della specifica anzianita' di carriera).

La normativa richiamata si applica direttamente sulla retribuzione dei ricorrenti, incidendo altresi', in via mediata, anche sull'indipendenza dell'ufficio che gli stessi ricoprono, dal che scaturisce l'interesse processuale alla proposizione del gravame.

Interesse processuale e rilevanza della questione sono strettamente connessi: se il Collegio non dubitasse della compatibilita' costituzionale delle norme in esame, la pretesa dei ricorrenti sarebbe infondata e da respingersi sotto tutti i profili dedotti, qui presi in considerazione, in quanto per i profili di gravame non decisi con la sentenza parziale le Autorita' intimate si sono limitate a fare applicazione delle disposizioni in vigore.

Sulla non manifesta infondatezza.

Le censure di incostituzionalita' della normativa in questione sono affidate a distinte linee argomentative, che vengono esaminate secondo l'ordine seguito nell'atto introduttivo del giudizio.

Motivi sub I) del ricorso (art. 9, comma 2, decreto-legge n.

78/2010).

Violazione degli artt. 2, 3, 24, 36, 41, 42, 53, 97, 100, 101, 103, 108, 111 e 113 Cost. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e segnatamente: assoluta illogicita' ed irrazionalita', ingiustizia manifesta, errata valutazione dei presupposti, carenza istruttoria, difetto di motivazione, omessa ponderazione di interessi rilevanti, sviamento, contraddittorieta' intrinseca ed estrinseca dell'atto. Violazione del principio del 'giusto procedimento' e dell'art. 97 Cost. con riferimento al comma 2 dell'art. 9 ('Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico') del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122.

Per chiarezza espositiva, si riporta il testo dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge n. 78/2010, che cosi' dispone:

'In considerazione della eccezionalita' della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, superiori a 90.000 euro lordi annui sono ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonche' del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro; a seguito della predetta riduzione il trattamento economico complessivo non puo' essere comunque inferiore 90.000 euro lordi annui; le indennita' corrisposte ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri di cui all'art.

14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono ridotte del 10 per cento; la riduzione si applica sull'intero importo dell'indennita'. Per i procuratori ed avvocati dello Stato rientrano nella definizione di trattamento economico complessivo, ai fini del presente comma, anche gli onorari di cui all'articolo 21 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611. La riduzione prevista dal primo periodo del presente comma non opera ai fini previdenziali. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2013, nell'ambito delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, i trattamenti economici complessivi spettanti ai titolari degli incarichi dirigenziali, anche di livello generale, non possono essere stabiliti in misura superiore a quella indicata nel contratto stipulato dal precedente titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare, ferma restando la riduzione prevista nel presente comma'.

La prima questione sollevata e' relativa alla parte della disposizione in cui si prevedono specifiche misure di riduzione delle remunerazioni piu' elevate, ed in particolare la decurtazione, nella percentuale del 5% e del 10%, delle quote di trattamento economico superiori, rispettivamente, ad € 90.000 e ad € 150.000 annui lordi.

I.1) Natura tributaria della norma - Violazione artt. 53, 3 e 97

Cost. - violazione principi di proporzionalita' e progressivita'...

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