N. 75 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 febbraio 2012

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 286 del 2011, proposto da:

Fulvio Accurso, rappresentato e difeso dagli avv. Vittorio Angiolini, Marco Cuniberti, Michele Salazar, con domicilio eletto presso Michele Salazar Avv. in Reggio Calabria, via Re Ruggero, 9;

Amato Giuseppe, Fortunato Amodeo, Annalisa Arena, Caterina Asciutto,

Angelina Patrizia Bandiera, Cinzia M.A. Barilla', Barbara Bennato,

Alessandra Berselli, Carmelo Blatti, Giuseppe Bontempo, Gabriella Cama, Giuliana Maria Campagna, Giuseppe Campagna, Silvia Capone,

Gabriella Cappello, Daniele Cappuccio, Caterina Catalano, Alessandra Cerreti, Maria Pia Ciollaro, Luca Colitta, Rocco Cosentino, Adriana Costabile, Tommasina Cotroneo, Giuseppe Creazzo, Emanuele Crescenti,

Maria Cristina Crucitti, Antonio De Bernardo, Francesca Di Landro,

Salvatore Di Landro, Roberto Placido Di Palma, Tiziana Drago, Andrea Pietro Esposito, Maria Adriana Fimiani, Bruno Finocchiaro, Antonino Giuseppe Foti, Fiorenza Freni, Francesco Frettoni, Rosalia Gaeta,

Giuseppe Gambadoro, Vincenzo Giglio, Silvana Grasso, Nicola Gratteri,

Franco Greco, Grazia Maria Grieco, Massimo Gullino, Emilio Iannello,

Antonino Lagana', Filippo Giuseppe Leonardo, Giuseppe Lomabardo,

Massimo Minniti, Giuseppe Minutoli, Maria Luisa Miranda, Francesco Mollace, Patrizia Morabito, Giovanni Musaro', Stefano Musolino, Sara Ombra, Rodolfo Palermo, Dionisio Pantano, Giulia Pantano, Andrea Papalia, Claudio Paris, Andrea Pastore, Ornella Pastore, Federico Perrone Capano, Francesco Petrone, Raffaele Roberto Pezzuto, Giuseppe Pignatone, Natina M.C. Prattico', Paolo Ramondino, Enrico Riccioni,

Danilo Riva, Fulvio Rizzo, Marcello Rombola', Beatrice Ronchi,

Maurizio Salomone, Piero Santese, Domenico Santoro, Natalino Sapone,

Mirella Schillaci, Antonio Scortecci, Ottavio Sferlazza, Alfredo Sicuro, Gaspare Spedale, Olga Tarsia, Kate Tassone, Francesco Tedesco, Daniela Tortorella, Adriana Trapani, Pietro Viola, Maria Idria Gurgo Di Catelmenardo, Giuseppe Adornato, rappresentati e difesi dagli avv. Marco Cuniberti, Michele Salazar, Vittorio Angiolini, con domicilio eletto presso Michele Salazar Avv. in Reggio Calabria, via Re Ruggero, 9;

Contro Ministero della Giustizia, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr.le dello Stato, domiciliata per legge in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;

Per il riconoscimento previa idonea cautela e con riserva di motivi aggiunti, del diritto al trattamento retributivo spettante senza tener conto delle decurtazioni di cui al comma 22 dell'art. 9 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78, come conv. con modif. in l. 30 luglio 2010 n. 122, nonche' per la condanna delle amministrazioni resistenti al pagamento delle somme corrispondenti, con ogni accessorio di legge.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2011 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;

I ricorrenti, tutti magistrati ordinari in servizio nei vari uffici giudiziari della Provincia di Reggio Calabria, si dolgono delle illegittime decurtazioni del trattamento retributivo previste dal comma 22 dell'art. 9 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010 n. 122, per ragioni variamente articolate, sia in fatto che in diritto.

In fatto espongono che dall'applicazione della normativa richiamata subiscono una sostanziale decurtazione del trattamento retributivo e chiedono di accertare se detta norma possa trovare effettiva applicazione ai ricorrenti (dubitando della sua precettivita' in ragione di una asserita genericita' e contraddittorieta' del testo) e, in caso positivo, sia rimessa alla Corte costituzionale la questione di costituzionalita' del vigente impianto normativo, allo scopo di accertare il loro diritto alla percezione della retribuzione integrale, nella misura variamente computata in atti per ciascun ricorrente.

Si e' costituita l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, che resiste al ricorso di cui chiede la reiezione.

Le parti hanno scambiato memorie.

Alla pubblica udienza del 20 dicembre 2011 la causa e' stata trattenuta in decisione.

1) Osserva il Collegio che con separata ordinanza su ricorso nr.

564/2011 chiamato in decisione nella medesima odierna udienza pubblica, e' stata trattata questione in parte analoga a quella odierna, che tuttavia ha oggetto solo in parte coincidente con quella di cui all'odierno ricorso, essendo in contestazione anche misure disposte con altre parti dell'art. 9 cit. e dello stesso d.l. n.

78/2010.

Ai fini del presente giudizio, e' dunque trattata la sola questione della legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 21 e 22 dell'art. 9 del prefato d.l. n. 78/2010 convertito, con modificazioni, in legge n. 122/2010, nei limiti della domanda.

2) A mente del comma 21 dell'art. 9 succitato, per quanto qui di interesse, 'I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cosi' come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorche' a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. (...)'.

Il successivo comma 22 cosi' dispone: 'Per il personale di cui alla legge n. 27 /1981 non sono erogati, senza possibilita' di recupero, gli acconti degli anni 2011, 2012 e 2013 ed il conguaglio del triennio 2010-2012; per tale personale, per il triennio 2013-2015 l'acconto spettante per l'anno 2014 e' pari alla misura gia' prevista per fanno 2010 e il conguaglio per fanno 2015 viene determinato con riferimento agli anni 2009, 2010 e 2014. Per il predetto personale l'indennita' speciale di cui all'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, spettante negli anni 2011, 2012 e 2013, e' ridotta del 15 per cento per fanno 2011, del 25 per cento per fanno 2012 e del 32 per cento per fanno 2013. Tale riduzione non opera ai fini previdenziali'. Soggiunge, nel quarto periodo, la medesima disposizione che 'Nei confronti del predetto personale non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 21, secondo e terzo periodo'.

3) Parte ricorrente, trovando la piena condivisione del Collegio, prospetta questione di legittimita' costituzionale dei sopra trascritti commi 21 e 22 nelle parti di interesse (rispettivamente, primo periodo e primo, secondo e terzo periodo).

La rilevanza della questione appare indiscutibile, e dunque vanno disattese le argomentazioni difensive di parte ricorrente secondo le quali dette norme sarebbero inapplicabili per la loro genericita' e per il contenuto contraddittorio delle stesse.

Invero, come dedotto dall'Avvocatura in maniera condivisibile, il personale di magistratura ha subito dal 1° gennaio 2011 il mancato incremento del 3,04 per cento, ovverosia del secondo acconto previsto dal DPCM 23 giugno 2009, che sarebbe spettato laddove non fosse intervenuta la manovra.

Ulteriore effetto della norma e' che non compete alcun conguaglio nel 2012 ne', per il triennio successivo, il primo acconto nel 2013.

Piu' chiaramente, la norma, in combinato disposto con la disciplina del meccanismo di dinamica retributiva del personale di magistratura, quale fissato dall'articolo 2 della legge n. 27/1981 (che prevede un adeguamento triennale sulla base degli incrementi conseguiti nel precedente triennio dalle altre categorie del pubblico impiego e si realizza mediante il meccanismo di due acconti di pari importo nel secondo e terzo anno del triennio e successivo conguaglio):

introduce nel corrente anno 2011 il blocco del meccanismo di adeguamento retributivo, nonche' il blocco di acconti e conguagli, cui avrebbero avuto altrimenti diritto;

introduce altresi' la decurtazione dell'indennita' giudiziaria in ragione del 15% per cento.

Non v'e' dubbio alcuno, dunque, in ordine alla rilevanza della questione proposta ai fini della decisione del ricorso.

4) In punto di fondatezza della questione, valga quanto segue.

4.1 Violazione degli artt. 2, 3, 24, 36, 53, 97, 100, 101, 108, 111 e 113 Cost. Lesione di tutti i principi fissati da tali norme.

I commi 21 e 22 regolano gli aspetti attinenti alla corresponsione degli acconti, dei conguagli e delle indennita' specificamente spettanti ai Magistrati (indennita' giudiziaria ex art. 3 l. 27/1981) con i seguenti principi:

  1. per i magistrati, cosi' come per tutte le altre categorie del personale non contrattualizzato, viene introdotto il blocco dei 'meccanismi di adeguamento retributivo' previsto dal primo periodo del comma 21, la cui operativita' e' estesa sia a livello di acconto che a livello di conguaglio (e dunque con effetto retroattivo) dal primo periodo dell'art. 22;

  2. per i soli Magistrati (di tutte le Magistrature), a differenza delle altre categorie del personale non contrattualizzato, sono salvaguardati i meccanismi di 'progressione automatica dello stipendio', ossia gli scatti di carriera, e cio' perche' ad essi non si applicano i periodo secondo e terzo del comma 21;

  3. nei confronti...

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