N. 73 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 febbraio 2012

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 637 del 2007, proposto da: Cappello Gabriella, rappresentata e difesa dagli avv. Guido Barbaro, Raffaela Pugliano, con domicilio eletto presso Attilio Bandiera Avv. in Reggio Calabria, via De Nava, 134;

Contro Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata per legge in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15; Direzione Generale dei Magistrati,

Direzione Provinciale del Tesoro di Reggio Calabria; Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr.le dello Stato, domiciliata per legge in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15, per il riconoscimento del diritto della ricorrente alla restituzione dell'indennita' giudiziaria di cui all'art. 3, comma 1, della l. n. 27 del 19.2.1981, cosi' come modificato dall'art. 1, comma 325, della legge 30.12.2004, n. 311, relativa al periodo di assenza obbligatoria di cui all'art. 4 della 1. 1204/1971, oggi disciplinata dagli artt. 16 e 17 del d.lgs.

151/2001, indebitamente trattenuta dalla Direzione provinciale dei Servizi vari del Tesoro di Reggio Calabria e per la condanna delle Amministrazioni resistenti alla restituzione dell'indennita' non corrisposta alla ricorrente durante i periodi meglio indicati in atti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2011 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ricorre la dott.ssa Gabriella Cappello, magistrato in servizio presso il Tribunale di Reggio Calabria, con funzione di giudice, per ottenere il riconoscimento del proprio diritto alla restituzione dell'indennita' giudiziaria di cui all'art. 3 comma 1 della l. n. 27 del 19/2/1981, cosi' come modificato dall'art. 1, comma 325 della legge 311/2004, relativa al periodo di assenza obbligatoria di cui all'art. 4 della l. 1204/71, oggi disciplinata dagli artt. 16 e 17 del d.lgs. 151/2001, e conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti alla restituzione dell'indennita' non corrisposta relativamente ai periodi meglio specificati in atti, oltre accessori come per legge (rivalutazione monetaria e degli interessi legali dal dovuto e fino al soddisfo).

La ricorrente documenta che l'importo delle somme trattenute nei periodi di astensione obbligatoria dal servizio per maternita' (e segnatamente dal 24.11.2001 al 24.04.2002 e dal 5.07.2003 al 5.12.2003) per un importo pari ad 8.601,84 (comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Direzione Territoriale di Reggio di Calabria del 2 settembre 2010 prot. n. 020003).

Si sono costituite le Amministrazioni intimate che resistono al ricorso di cui chiedono il rigetto.

Alla pubblica udienza del 20 dicembre 2012 la causa e' stata trattenuta in decisione.

La risoluzione della controversia dipende da una unica questione di diritto, costituita dalla natura retroattiva o non retroattiva della modifica che all'art. 3, primo comma, della l. 27/1981, ha apportato l'art. 1 comma 325 della l. 311/2004.

Sul punto, il Tribunale ne aveva riconosciuto la retroattivita' con numerose sentenze (v. per tutte, 25 marzo 2010 n. 310), le cui argomentazioni, pero', non hanno trovato la condivisione del giudice di appello (Consiglio di Stato, sent. 16 settembre 2011, n. 5238), il quale non ha neppure ravvisato nelle norme in esame quegli specifici dubbi di compatibilita' costituzionale che, pure, la parte ricorrente aveva in quella sede prospettato. Piu' precisamente, il Consiglio di Stato, dopo aver richiamato le pronunzie della Corte Costituzionale che hanno rigettato le questioni di legittimita' costituzionale della norma in esame, ha concluso affermando che non vi sarebbero ragionevoli margini per una interpretazione che deponga per l'attribuzione dell'emolumento in relazione ai periodi antecedenti all'entrata in vigore della legge n. 311/04. Secondo il Consiglio di Stato, infatti, 'la norma di cui all'art. 1, comma 325, della legge n. 311/2004 non e' suscettibile di avere efficacia retroattiva e la disposizione recata dall'art. 3 della legge n. 87 del 1981, con riguardo al periodo precedente l'entrata in vigore della novella in questione (1° gennaio 2005) non consente sotto alcun versante interpretativo la corresponsione dell'indennita' di cui si controverte.' A fronte della richiesta di parte ricorrente di rimettere la questione alla Corte Costituzionale perche' si pronunci 'sia in relazione ai lavori parlamentari della legge ti.311 /2004 dai quali emergerebbe il chiaro intento del legislatore di correggere la portata discriminatoria dell'originaria norma recata dall'art. 3 della legge n. 27181 sia con riferimento al profilo di disparita' di trattamento tra donne magistrato riguardo all'aspetto temporale del periodo di astensione obbligatoria (anteriore o successivo al 2005)' il Consiglio di Stato statuisce che 'siffatta domanda va disattesa in quanto muove da una impostazione genetica del problema del tutto errata , quella di ritenere che la novella del 2004 vada ad incidere su un substrato normativo ingiustificatamente penalizzante, con lo scopo di rimuovere ab initio situazioni ostative alla piena applicazione di un principio per cosi' dire paritario' e chiarisce che 'La scelta effettuata dal legislatore con la finanziaria per l'anno 2005 e' si' innovativa, nel senso che immette per la prima volta nell'ordinamento una norma attributiva del riconoscimento del diritto in questione, ma non va a porre...

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