N. 161 ORDINANZA 20 aprile 2011 - 6 maggio 2011

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Paolo MADDALENA;

Giudici: Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO,

Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 10-bis e 16, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), e dell'art. 62-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), promossi dal Giudice di pace di Imola con una ordinanza del 25 marzo 2010 e con quattro ordinanze del 22 aprile 2010, dal Giudice di pace di Alessano con quattro ordinanze del 21 settembre 2010, rispettivamente iscritte ai nn. da 313 a 317 e da 392 a 395 del registro ordinanze 2010 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 42 e 52, 1ª serie speciale, dell'anno 2010.

Udito nella camera di consiglio del 6 aprile 2011 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano.

Ritenuto che il Giudice di pace di Imola, con cinque ordinanze identiche nella parte motiva, emesse, rispettivamente, la prima il 25 marzo del 2010 e le altre il successivo 22 aprile, nell'ambito di distinti procedimenti penali, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli artt. 10-bis e 16, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), e dell'art. 62-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n.

468), per violazione degli artt. 3, 24, 27 e 97 della Costituzione;

che il rimettente in tutte le ordinanze premette di essere investito di processi penali nei confronti di stranieri imputati della contravvenzione prevista dall'art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998, per essersi trattenuti illegalmente nel territorio dello Stato, e ritiene rilevanti le questioni, 'in quanto la sanzione da comminare all'imputato in ipotesi di riconoscimento di penale responsabilita' dovrebbe essere determinata in applicazione delle disposizioni della cui legittimita' costituzionale si dubita';

che il rimettente, in punto di non manifesta infondatezza, ritiene che la norma incriminatrice di cui al citato art. 10-bis, introdotta dall'art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), nella parte in cui reprime il soggiorno illegale, in precedenza mero illecito amministrativo, contrasti con l'art. 3 Cost. sotto plurimi profili;

che la norma censurata violerebbe anzitutto il principio di ragionevolezza in quanto punisce l'anzidetta condotta indipendentemente della data di ingresso in Italia, senza prevedere un 'termine di allontanamento' per lo straniero gia' presente nel territorio nazionale prima dell'entrata in vigore della novella:

colpendo, in tale modo, una 'posizione soggettiva' di per se' 'inoffensiva' e conseguente a condotte pregresse, non costituenti reato all'epoca in cui sono state realizzate;

che, inoltre, la nuova norma incriminatrice lederebbe il principio di eguaglianza, accomunando nel medesimo trattamento sanzionatorio fattispecie dissimili, quali quelle dello straniero che soggiorni illegalmente dopo essersi introdotto nel territorio nazionale con la consapevolezza di compiere un atto penalmente illecito, e di colui il quale, trovandosi in Italia prima dell'entrata in vigore della legge n. 94 del 2009, non poteva invece avere analoga consapevolezza;

che sarebbero cosi' equiparate in modo irrazionale due distinte condotte, la prima illegale e la seconda divenuta tale solo per effetto dell''automatismo applicativo della norma', la quale non contempla termini e modalita' per rimuovere la nuova situazione di illegalita' tramite l'allontanamento volontario;

che, secondo il rimettente, il principio di eguaglianza sarebbe violato anche sotto il profilo della ingiustificata...

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