N. 82 ORDINANZA 2 - 5 aprile 2012

ha pronunciato la seguente Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 186, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso dal Giudice di pace di Latisana, nel procedimento vertente tra M.L. e la Prefettura di Udine, con ordinanza del 17 dicembre 2010, iscritta al n. 206 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 2011.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 15 febbraio 2012 il Giudice relatore Sergio Mattarella.

Ritenuto che, nel corso del giudizio di opposizione avverso il provvedimento, emesso dal Prefetto di Udine, con il quale era stata irrogata la sospensione della patente di guida per la durata di tre mesi per guida in stato di ebbrezza, il Giudice di pace di Latisana, con ordinanza del 17 dicembre 2010, ha sollevato - in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, ai principi di ragionevolezza e di certezza del diritto, nonche' all'art. 117 Cost., in relazione agli artt. 7 e 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo - questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 186, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.

285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui introduce, secondo il diritto vivente, come cifre 'significative' ai fini della misurazione del tasso alcolemico quelle centesimali, ancorche' non espresse nel testo scritto della norma impugnata;

che il remittente rileva che in data 9 luglio 2010 una pattuglia dei Carabinieri aveva sottoposto a controllo alcolemico una persona che era alla guida di una vettura, riscontrando - in entrambe le successive misurazioni prescritte dalla legge - un tasso di 0,59 grammi per litro;

che, pertanto, i Carabinieri avevano proceduto al ritiro della patente, cui aveva fatto seguito l'emissione del provvedimento di sospensione da parte del Prefetto di Udine;

che nel corso del giudizio di opposizione il ricorrente aveva sostenuto che le due misurazioni dovevano, in realta', considerarsi negative, non avendo superato la soglia di 0,5 grammi per litro individuata dall'art. 186 cod. strada, espressa in decimi;

che il Giudice di pace di Latisana rileva che la questione realmente controversa riguarda la possibilita' o meno di dare rilevanza, in sede di misurazione del tasso di alcool nel sangue, ai centesimi di grammo ovvero...

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