n. 103 ORDINANZA 9 - 16 aprile 2014 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1, comma 1, lettera a), e 4 della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 18 marzo 2013, n. 2, recante «Modifiche alla legge regionale 27 novembre 1993, n. 19 (Indennita' regionale a favore dei lavoratori disoccupati inseriti nelle liste provinciali di mobilita' e disposizioni in materia di previdenza integrativa) e successive modifiche e alla legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3, concernente "Interventi di previdenza integrativa a sostegno dei fondi pensione a base territoriale regionale" e successive modifiche», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 24-28 maggio 2013, depositato in cancelleria il 30 maggio 2013 ed iscritto al n. 64 del registro ricorsi 2013. Udito nella camera di consiglio del 12 marzo 2014 il Giudice relatore Aldo Carosi. Ritenuto che con ricorso notificato il 24-28 maggio 2013 e depositato in cancelleria il 30 maggio 2013, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione, degli artt. 1, comma 1, lettera a), e 4 della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 18 marzo 2013, n. 2, recante «Modifiche alla legge regionale 27 novembre 1993, n. 19 (Indennita' regionale a favore dei lavoratori disoccupati inseriti nelle liste provinciali di mobilita' e disposizioni in materia di previdenza integrativa) e successive modifiche e alla legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3, concernente "Interventi di previdenza integrativa a sostegno dei fondi pensione a base territoriale regionale" e successive modifiche»;

che il comma 1, lettera a), dell'art. 1 della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 2 del 2013 prevede che gli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 della legge regionale 27 novembre 1993, n. 19 (Indennita' regionale a favore dei lavoratori disoccupati inseriti nelle liste provinciali di mobilita' e disposizioni in materia di previdenza integrativa) siano sostituiti con l'art. 1, rubricato «Indennita' integrativa dell'Assicurazione sociale per l'impiego - ASPL», che a sua volta istituisce un'indennita' regionale a favore dei lavoratori disoccupati e delle lavoratrici disoccupate, residenti e con domicilio nella Regione Trentino-Alto Adige;

che, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, nondimeno per tale...

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