n. 102 ORDINANZA 9 - 16 aprile 2014 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 4, 5 e 11, comma 2, della legge della Regione Campania 18 febbraio 2013, n. 1 (Cultura e diffusione dell'energia solare in Campania), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 10-12 aprile 2013, depositato in cancelleria il 18 aprile 2013 ed iscritto al n. 56 del registro ricorsi 2013. Visto l'atto di costituzione della Regione Campania;

udito nell'udienza pubblica dell'11 marzo 2014 il Presidente Gaetano Silvestri in luogo e con l'assenso del Giudice relatore Luigi Mazzella;

udito l'avvocato dello Stato Diana Ranucci per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto che, con ricorso depositato in cancelleria il 18 aprile 2013, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, con riferimento agli artt. 3, 11, 41, 117, primo, secondo, lettera e), e terzo comma, nonche' 118 della Costituzione, questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 4, 5 e 11, comma 2, della legge della Regione Campania 18 febbraio 2013, n. 1 (Cultura e diffusione dell'energia solare in Campania);

che, secondo il Presidente del Consiglio, l'art. 4 della predetta legge regionale, stabilendo che la Regione, a partire dal 2013, «sceglie di coprire i propri fabbisogni energetici del Piano energetico regionale con energia solare», determinerebbe, nel concreto, un divieto aprioristico, generalizzato e indiscriminato di utilizzazione delle altre forme di energia;

che, in tal modo, essa, ponendosi in contrasto con la normativa statale di principio di cui al decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 (Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale), che attribuisce alla competenza statale il rilascio dell'autorizzazione per gli impianti superiori a 300 MW termici, eccederebbe la competenza legislativa della Regione in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., e violerebbe altresi' i principi di sussidiarieta', ragionevolezza e leale collaborazione, di cui al combinato disposto degli artt. 3, 117 e 118 Cost.;

che la disposizione regionale, inoltre, invaderebbe l'ambito di competenza legislativa esclusiva statale in materia di «tutela della concorrenza», di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., incidendo sull'assetto del mercato, dal momento che determinerebbe una situazione di artificiosa alterazione della concorrenza fra le...

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