N. 253 ORDINANZA 5 - 15 novembre 2012

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente:Alfonso QUARANTA;

Giudici :Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO,

Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI,

Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'articolo 435, secondo comma, del codice di procedura civile, promossi dalla Corte d'appello di Roma, con ordinanze del 15 e del 29 febbraio 2012, iscritte ai nn. 92 e 93 del registro ordinanze 2012 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 2012.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 10 ottobre 2012 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli.

Ritenuto che - nel corso di due procedimenti civili, in sede di impugnazione avverso altrettante sentenze di primo grado aventi ad oggetto rilascio di immobile per finita locazione - l'adita Corte d'appello di Roma, con due ordinanze di identico contenuto, ha sollevato, in riferimento all'articolo 111, secondo comma,

Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 435, secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui, con riguardo alle controversie disciplinate dal rito del lavoro, stabilisce che 'l'appellante nei dieci giorni successivi al deposito del decreto [di fissazione dell'udienza di discussione] provvede alla notifica del ricorso [introduttivo del gravame] e del decreto all'appellato';

che - premesso che l'originario conduttore non aveva, in entrambi i giudizi, rispettato il suddetto termine di deposito, dal che la rilevanza della questione - ha puntualizzato, poi, la Corte rimettente, in ordine alla correlativa non manifesta sua infondatezza, che il dubbio di costituzionalita', in riferimento al parametro evocato, e' riferito propriamente alla interpretazione della norma denunciata come consolidatasi nella giurisprudenza di legittimita' e gia' recepita nella ordinanza n. 60 del 2010 di questa Corte. A tenore della quale, nel caso di notificazione eseguita tardivamente, in relazione al solo termine (di dieci giorni) per il deposito, come nella specie, la violazione resta sanata dal rispetto del termine c.d. a comparire, di cui al successivo terzo comma dello stesso articolo 435;

che sarebbe, appunto, un tale 'diritto vivente', ad...

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