ORDINANZA 30 luglio 2024 - Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della Citta' metropolitana di Venezia, delle Province di Vicenza, di Verona, di Padova e di Treviso, del Comune di Badia Polesine, in Provincia di Rovigo e nei territori posti su entrambe le sponde dell'Adige, nel tratto a valle di Badia Polesine fino alla foce, nei giorni dal 15 maggio al 4 giugno 2024. (Ordinanza n. 1093). (24A04157)

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

della protezione civile

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 3 luglio 2024 con la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della Citta' metropolitana di Venezia, delle Province di Vicenza, di Verona, di Padova e di Treviso, del Comune di Badia Polesine, in Provincia di Rovigo e nel territorio in sinistra idrografica del fiume Adige, posto a valle del Comune di Badia Polesine (RO) fino alla foce, nei giorni dal 15 maggio al 4 giugno 2024

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 22 luglio 2024 con la quale viene specificato che l'estensione territoriale dello stato di emergenza di cui alla citata delibera del Consiglio dei ministri del 3 luglio 2024 ricomprende anche i territori posti su entrambe le sponde dell'Adige, nel tratto a valle di Badia Polesine (RO) fino alla foce

Considerato che nei giorni dal 15 maggio al 4 giugno 2024 i predetti territori sono stati interessati da eventi meteorologici di eccezionale intensita', caratterizzati anche da precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio, che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumita' delle persone

Considerato, altresi', che i summenzionati eventi hanno causato movimenti franosi, rotture arginali, esondazioni, allagamenti, danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, nonche' danni alla rete dei servizi essenziali

Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione dei primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in rassegna

Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi' richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa

Acquisita l'intesa della Regione Veneto

Dispone:

Art. 1

Piano degli interventi

  1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, il direttore dell'Area tutela e sicurezza del territorio della Regione Veneto e' nominato Commissario delegato.

  2. Per l'espletamento delle attivita' di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito, puo' avvalersi delle strutture e degli uffici della regione, delle province, dei comuni e della Citta' metropolitana di Venezia e dei relativi enti strumentali nonche' delle forme associative degli enti locali comunali e provinciali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonche' individuare soggetti attuatori, ivi comprese societa' in house o partecipate dagli enti territoriali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  3. Il Commissario delegato predispone, nel limite delle risorse disponibili di cui all'art. 8, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi urgenti da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano contiene le misure e gli interventi, anche realizzati con procedure di somma urgenza, volti:

    1. al soccorso ed all'assistenza alla popolazione interessata dagli eventi, ivi comprese le misure di cui all'art. 2, oltre alla rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumita'

    2. al ripristino della funzionalita' dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attivita' di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale, alluvionale delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi, nonche' alla realizzazione delle misure volte a garantire la continuita' amministrativa nel territorio interessato, anche mediante interventi di natura temporanea.

  4. Il piano di cui al comma 3 deve contenere, per ciascuna misura, ove compatibile con la specifica tipologia, la localita', le coordinate geografiche WGS84, la relativa descrizione tecnica con la durata e l'indicazione dell'oggetto della criticita', nonche' l'indicazione della relativa stima di costo. Ove previsto dalle vigenti disposizioni in materia, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, i CUP degli interventi devono essere acquisiti ed inseriti nel piano anche successivamente all'approvazione del medesimo purche' nel termine di quindici giorni dall'approvazione e comunque prima dell'autorizzazione del Commissario delegato al soggetto attuatore ai fini della realizzazione dello specifico intervento.

  5. Il predetto piano, articolato anche per stralci, puo' essere successivamente rimodulato ed integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 8, nonche' delle ulteriori risorse finanziarie che potranno essere rese disponibili anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ivi comprese quelle che saranno rese disponibili per gli interventi di cui alla lettera d) dell'art. 25, comma 2, del medesimo decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Il piano rimodulato deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile entro trenta giorni dalla pubblicazione della delibera del Consiglio dei ministri di stanziamento di ulteriori risorse, ovvero dalla pubblicazione dell'ordinanza di cui all'art. 8, comma 4, del presente provvedimento.

  6. Eventuali somme residue o non programmate, rispetto a quelle rese disponibili con le delibere del Consiglio dei ministri di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 24, del decreto legislativo n. 1 del 2018, possono essere utilizzate per ulteriori fabbisogni anche di tipologia differente, nell'ambito di quanto previsto dal medesimo articolo, rispetto a quella per cui sono state stanziate, previa rimodulazione del piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, corredata di motivata richiesta del Commissario delegato che attesti altresi' la non sussistenza di ulteriori necessita' per la tipologia di misura originaria.

  7. Le proposte di rimodulazione di cui ai commi 5 e 6 devono essere corredate di relazione resa ai sensi dell'art. 10, comma 1, secondo la tempistica ivi prevista.

  8. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al comma 2, previo rendiconto delle spese sostenute mediante presentazione di documentazione comprovante la spesa sostenuta ed attestazione della sussistenza del nesso di causalita' con lo stato di emergenza, ovvero agli operatori economici sulla base dei provvedimenti di liquidazione sottoscritti dal soggetto attuatore. Su richiesta motivata dei soggetti attuatori degli interventi, il Commissario delegato puo' erogare anticipazioni, volte a consentire il pronto avvio degli interventi.

  9. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilita' ed, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti.

  10. Al fine di garantire l'espletamento degli interventi di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvede, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per la realizzazione degli interventi, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione del possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento.

    Art. 2

    Contributi di autonoma sistemazione

  11. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, e' autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita', adottati a seguito dell'evento di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione stabilito rispettivamente in euro 400,00 per i nuclei monofamiliari, in euro 500,00 per i nuclei familiari composti da due unita', in euro 700,00 per quelli composti da tre unita', in euro 800 per quelli composti da quattro unita', fino ad un massimo di euro 900,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o piu' unita'. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di eta' superiore a 65 anni, portatori di handicap o disabili con una percentuale di invalidita' non inferiore al 67%, e' concesso un contributo aggiuntivo di euro 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 900,00 mensili previsti per il nucleo familiare.

  12. I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere dalla data indicata nel...

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