ORDINANZA 3 febbraio 2020 - Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 630). (20A00802)

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerato che nella summenzionata situazione si sta verificando l'insorgenza di rischi connessi ad agenti virali trasmissibili, che in ragione della loro intensita' o diffusione debbono, con immediatezza di intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo;

Ritenuto che tale contesto emergenziale, soprattutto con riferimento alla necessita' di realizzare una compiuta azione di previsione e prevenzione, impone l'assunzione immediata di iniziative di carattere straordinario ed urgente finalizzate ad acquisire la disponibilita' di personale, beni e servizi, individuando altresi' idonee procedure amministrative di carattere informativo e di tempestivo intervento nell'ambito della definizione di un quadro di misure operative, anche strutturali, di carattere preparatorio per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettivita';

Considerato che il Ministro della salute ha gia' adottato specifiche misure con ordinanze contingibili ed urgenti di sanita' pubblica del 25 e del 30 gennaio 2020, che hanno previsto rispettivamente misure di rafforzamento del personale sanitario da impiegare nelle attivita' di controllo sanitario, nonche' misure di interdizione del traffico aereo;

Considerato che le Province autonome di Trento e di Bolzano dispongono di potesta' legislativa esclusiva per la protezione civile ai sensi dell'art. 8, punto 13, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dell'esercizio delle conseguenti funzioni amministrative, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del medesimo decreto;

Considerato che l'art. 35, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 dispone, per le Provincie autonome di Trento e Bolzano, che gli interventi dello Stato hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelli regionali e provinciali e, in presenza di tali interventi, sono fatte salve le competenze provinciali e l'operativita' dell'ordinamento provinciale;

Atteso che la situazione...

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