ORDINANZA 23 marzo 2020 - Agevolazioni alle imprese Emergenza COVID-19. (Ordinanza n. 4). (20A01824)

Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19. Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 70 del 17 marzo 2020, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto l'art. 112 del predetto decreto-legge che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e' nominato un Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, e che ne definisce funzioni e poteri, anche in deroga alle disposizioni vigenti;

Visto, altresi', l'art. 5 del medesimo decreto, che istituisce una specifica misura di incentivo alla produzione e alla fornitura di dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuale, operante secondo modalita' compatibili con la normativa europea, autorizzando a tal fine la spesa complessiva di 50 milioni di euro per l'anno 2020, stabilendo tra l'altro che: a) per assicurare la produzione e la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale, ai valori di mercato correnti al 31 dicembre 2019, in relazione alla inadeguata disponibilita' degli stessi nel periodo di emergenza COVID-19, il Commissario straordinario di cui al citato art. 122 e' autorizzato a erogare finanziamenti mediante contributi a fondo perduto e in conto gestione, nonche' finanziamenti agevolati;

  1. il Commissario straordinario si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. - Invitalia, in qualita' di soggetto gestore della misura;

  2. entro cinque giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, il Commissario straordinario definisce e avvia la misura e fornisce specifiche disposizioni per assicurare la gestione della stessa;

    Visto l'art. 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ai sensi del quale possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;

    Visto l'art. 168 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea secondo cui l'Unione garantisce un livello elevato di protezione della salute umana nella definizione e nell'attuazione di tutte...

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