ORDINANZA 23 febbraio 2020 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione Veneto. (20A01274)

IL MINISTRO DELLA SALUTE d'intesa con IL PRESIDENTE DELLA REGIONE VENETO Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto che si sono verificati finora 25 casi nel territorio della Regione del Veneto nei Comuni di Vo' (PD) e di Mira (VE). Il quadro epidemiologico relativo a questi casi evidenzia un importante elemento di preoccupazione che e' la mancata identificazione del «caso indice» in entrambi i focolai epidemici. Questo evento potrebbe allargare i cluster dei casi anche ad altri territori del Veneto in quanto non conoscendo la fonte, l'estensione del contagio e' ad oggi imprevedibile. Ritenuta pertanto la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, si adottano misure di contrasto e di contenimento alla diffusione del predetto virus;

Tenuto conto inoltre che l'Organizzazione mondiale della sanita' il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanita' pubblica di rilevanza internazionale;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica globale, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanita';

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 2020, e ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978, art. 117 D.L. n. 112/1998 e art. 50 D.L. n. 267/2000;

Ordina: Art. 1 Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19 nella Regione Veneto, il Presidente della Regione del Veneto adotta straordinarie misure per il contenimento adeguato per contrastare l'evolversi della situazione epidemiologica. 2. Le misure di cui al comma 1, sono le seguenti: a) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di aggregazione in luogo pubblico o privato, anche di natura culturale, ludico, sportiva ecc, svolti sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico;

  1. chiusura dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado nonche' della frequenza delle attivita' scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e universita' per anziani ad esclusione dei medici in formazione specialistica e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attivita' formative svolte a distanza;

  2. sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli...

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