ORDINANZA 22 maggio 2020 - Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Piemonte nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' determinatasi in conseguenza della crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nei territori della Citta' metropolitana di Torino e delle Province di Alessandria, di Asti, di Biella, di Cuneo e di Vercelli, i cui comuni appartengono agli ATO 2, 3, 4 e 6. (Ordinanza n. 676). (20A02866)

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, con cui e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nei territori della Citta' metropolitana di Torino e delle Province di Alessandria, di Asti, di Biella, di Cuneo e di Vercelli, i cui comuni appartengono agli ATO 2, 3, 4 e 6, nonche' la delibera del 7 marzo 2019 con cui il predetto stato d'emergenza e' stato prorogato di dodici mesi;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 526 dell'11 giugno 2018 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nei territori della Citta' metropolitana di Torino e delle Province di Alessandria, di Asti, di Biella, di Cuneo e di Vercelli, i cui comuni appartengono agli ATO 2, 3, 4 e 6»;

Ravvisata la necessita' di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' in atto;

Acquisita l'intesa della Regione Piemonte;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone: Art. 1 1. La Regione Piemonte e' individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attivita' necessarie al completamento degli interventi necessari per il superamento del contesto di criticita' determinatosi a seguito degli eventi richiamati in premessa. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Presidente della Regione Piemonte, e' individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della predetta regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attivita' gia' formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Egli e' autorizzato a porre in essere, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, le attivita' occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso...

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