Ordinanza 2025-12-29 5. Ordinanza del 29 dicembre 2025 della Corte d'appello di Lecce nel procedimento civile promosso da Questura di Brindisi contro S. A.. Straniero - Immigrazione - Procedimenti aventi ad oggetto la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, adottato a norma degli artt. 6, 6-bis e 6-ter del d.lgs. n. 142 del 2015, e dell'art. 10-ter, comma 3, quarto p.
| Published date | 28 Gennaio 2026 |
| Enactment Date | 29 Dicembre 2025 |
| Section | Corte Costituzionale |
| Gazette Issue | 4 |
| Issuer | Atti di Promovimento Del Giudizio Della Corte |
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Il Consigliere di turno dott. Maurizio Petrelli, letti gli atti
del procedimento in epigrafe indicato e sciogliendo la riserva
assunta all'odierna udienza del 29 dicembre 2025, osserva
1. Premessa e svolgimento del procedimento.
In data ... la Questura di Brindisi ha richiesto, ai sensi degli
articoli 14 del decreto-legge n. 286/1998 e 6 del decreto legislativo
n. 142/2015, la convalida del trattenimento nei confronti di A. S. ,
nato in ... il ..., trattenimento disposto presso il Centro di
permanenza per i rimpatri di Restinco (BR) dal Questore di Brindisi
in data ...
Tale richiesta e' stata formulata atteso che il predetto
straniero ha proposto domanda per il riconoscimento della protezione
internazionale, domanda ancora non definita.
All'odierna udienza, sentito il trattenuto, il suo difensore,
nonche' il rappresentante della Questura di Brindisi, ritenuta la
propria competenza sulla richiesta di proroga, questo consigliere ha
riservato la propria decisione nei termini di legge.
2. In punto di rilevanza della questione.
2.1. Premessa
Va, preliminarmente, osservato che la questione di legittimita'
costituzionale, sollevata di ufficio nell'ambito di un giudizio
avente ad oggetto la richiesta di convalida del trattenimento di A.
S., avanzata dal Questore di Brindisi ai sensi dell'art. 6, comma 5,
decreto legislativo n. 142/2015 in data ..., risulta ammissibile,
come affermato dalla Corte costituzionale (vedi Corte costituzionale
n. 212/2023 punto 2.1. del Considerato in diritto, che richiama Corte
costituzionale n. 137/2020, punto 2.1. del Considerato in diritto).
Invero, questo consigliere non si e' pronunciato sulla richiesta
(che, come e' noto, a pena di illegittimita', deve essere formulata
prima della scadenza del termine iniziale o prorogato - vedi
Cassazione civ. sez. I, 16 dicembre 2019, n. 33178 - e deve essere
disposta o convalidata dal giudice entro quarantotto ore dalla
richiesta - vedi Cassazione civ. sez. I, 30 ottobre 2019, n. 27939
-), ma ritiene di sollevare in via preliminare la questione di
legittimita' costituzionale, con sospensione del giudizio. Orbene,
quando il giudice dubiti della legittimita' costituzionale delle
norme che regolano presupposti e condizioni del potere di convalida,
ovvero, come nel caso di specie, i presupposti e le condizioni del
potere di proroga di un trattenimento, il cui esercizio e' soggetto a
termini perentori, la cessazione dello stato di restrizione che
dovesse derivare dalla mancata convalida nel termine di legge, ovvero
dal mancato accoglimento della richiesta di proroga nel termine di
legge (si veda, con riguardo a questione di legittimita'
costituzionale sollevata nell'ambito di un procedimento di riesame ai
sensi dell'art. 309 c.p.p., Cassazione pen. sez. F., 11 agosto 2015,
n. 34889), non puo' essere di ostacolo al promovimento della relativa
questione di legittimita' costituzionale.
Va anche detto che, nella sostanza, con la questione di
legittimita' costituzionale si sottopone a scrutinio di
costituzionalita' il nuovo sistema normativo, frutto di decretazione
di urgenza, che attiene ai procedimenti di convalida dei
provvedimenti che dispongono o prorogano i trattenimenti dei
richiedenti protezione internazionale, di cui si contesta la
ragionevolezza e l'organicita', in mancanza di giustificazione circa
i presupposti della decretazione di urgenza e circa la sussistenza di
esigenze costituzionalmente rilevanti da perseguire, nonche'
l'idoneita' ad assicurare l'effettiva tutela del diritto di difesa.
La conseguenza dell'eventuale fondatezza dei rilievi costituzionali
mossi sarebbe il ripristino del precedente sistema, che vedeva nelle
Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione
internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione
europea, istituite presso i Tribunali distrettuali, l'Autorita'
giudiziaria competente in materia e nel ricorso per cassazione
proposto ai sensi dell'art. 360 codice di procedura civile il rimedio
avverso il provvedimento di convalida.
2.2. La ricostruzione del quadro normativo di riferimento
applicabile nel presente procedimento.
Il decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'11 ottobre 2024 - Serie generale - n. 239,
recante «Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di
lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di
caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione
internazionale, nonche' dei relativi procedimenti giurisdizionali»,
al Capo IV, aveva previsto alcune disposizioni processuali (artt. 16,
17 e 18). In particolare, l'art. 16, rubricato «Modifiche al
decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 aprile 2017, n. 46», modificando gli articoli 2 e 3,
comma 4, decreto-legge n. 13/2017, convertito con modifiche dalla
legge n. 46/2017, aveva introdotto il reclamo dinanzi alla Corte di
appello avverso i provvedimenti adottati dalle sezioni specializzate,
ai sensi dell'art. 35-bis, decreto legislativo n. 25/2008, e quelli
aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti adottati
dall'autorita' preposta alla determinazione dello Stato competente
all'esame della domanda di protezione internazionale (art. 16, comma
1, lettera b). Aveva, poi, previsto che i giudici di appello chiamati
a comporre i collegi di reclamo avrebbero dovuto curare la propria
formazione almeno annuale nella materia della protezione
internazionale. L'art. 17 aveva apportato modifiche al decreto
legislativo n. 25/2008 e l'art. 18 aveva a sua volta apportato
modifiche al decreto legislativo n. 150/2011. Ai sensi dell'art. 19
del decreto-legge n. 145/2024 le disposizioni di cui al capo IV si
applicavano ai ricorsi presentati ai sensi dell'art. 35 e dell'art.
3, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 25/2008, decorsi trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
decreto stesso.
Il decreto-legge n. 145/2024 e' stato convertito con modifiche
dalla legge 9 dicembre 2024 n. 187, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 289 del 10 dicembre 2024.
In particolare, per quanto di interesse in questa sede, in sede
di conversione, l'art. 16 del decreto-legge n. 145/2024 e' stato
modificato dalla legge n. 187/2024. Innanzitutto, e' stata modificata
la rubrica dell'articolo («Modifica all'art. 3 e introduzione
dell'art. 5-bis del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46»).
Quindi, con l'art. 16 citato, attraverso la modifica dell'art. 3,
comma 1, lettera d), decreto-legge n. 13/2017, convertito con
modifiche dalla legge n. 46/2017 e l'introduzione dell'art. 5-bis nel
decreto-legge n. 13/2017, convertito, con modifiche, dalla legge n.
46/2017, e' stata sostanzialmente sottratta alle Sezioni
specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e
libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, istituite
presso i Tribunali distrettuali, la competenza per i procedimenti
aventi ad oggetto la convalida del provvedimento con il quale il
Questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del
richiedente protezione internazionale, adottato a norma degli
articoli 6, 6-bis, 6-ter del decreto legislativo n. 142/2015, e
dall'art. 10-ter, comma 3, quarto periodo, del decreto legislativo n.
286/1998, nonche' per la convalida delle misure adottate ai sensi
dell'art. 14, comma 6, del decreto legislativo n. 142/2015, che e'
stata, invece, attribuita alle Corti di appello di cui all'art. 5,
comma 2, della legge n. 69/2005, nel cui distretto ha sede il
Questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida, che
giudicano, peraltro, in composizione monocratica.
L'art. 18 del decreto-legge n. 145/2024 ha pure subito rilevanti
modifiche, a cominciare dalla rubrica («Modifiche al decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142»). Nel dettaglio, e' stato
modificato l'art. 6, comma 5, del decreto legislativo n. 142/2015 per
adattarlo alla nuova competenza attribuita alla Corte di appello. E'
previsto (primo periodo) che il provvedimento con il quale il
Questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento e'
adottato per iscritto, e' corredato di motivazione e reca
l'indicazione che il richiedente ha facolta' di presentare memorie o
deduzioni personalmente o a mezzo di difensore. Il provvedimento e'
trasmesso, senza ritardo, alla Corte di appello di cui all'art. 5-bis
del decreto-legge n. 13/2017, convertito, con modifiche, dalla legge
n. 46/2017. All'ultimo periodo dell'art. 6, comma 5, del decreto
legislativo n. 142/2015 le parole «al tribunale sede della sezione
specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e
libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea» sono
sostituite dalle seguenti: «alla corte d'appello competente». Dopo il
comma 5 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 142/2015 e' stato
inserito il comma 5-bis che prevede che contro i provvedimenti
adottati ai sensi del comma 5 e' ammesso ricorso per cassazione ai
sensi dell'art. 14, comma 6, del decreto legislativo n. 286/1998. Al
comma 8 dell'art. 6, decreto legislativo n. 142/2015 le parole «del
tribunale in composizione monocratica» sono sostituite dalle
seguenti: «della corte d'appello». All'art. 14, comma 6, ultimo
periodo, del decreto legislativo n. 142/2015 le parole «il tribunale
sede della sezione specializzata in materia di immigrazione,
protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini
dell'Unione europea» sono sostituite dalle seguenti: «la corte
d'appello».
Inoltre, la legge n. 187/2024, di conversione del decreto-legge
n. 145/2024, ha inserito l'art. 18-bis, rubricato «Modifiche agli
articoli 10-ter e 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286» che prevede che all'art. 10-ter, comma 3, quarto
periodo, del decreto legislativo n. 286/1998, le parole «il Tribunale
sede della sezione...
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