Ordinanza 2025-09-04 188. Ordinanza del 4 settembre 2025 della Corte di cassazione sul ricorso proposto da M. N. contro Questura di Bari. Straniero - Immigrazione - Trattenimento - Mancata convalida del provvedimento di trattenimento adottato ai sensi del comma 3 dell'art. 6 del d.lgs. n. 142 del 2015 nei confronti del richiedente asilo che ha presentato la domanda in un centro di permanenza per i rimpatri di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 - Denunciata previsione che.

Published date08 Ottobre 2025
Enactment Date04 Settembre 2025
SectionCorte Costituzionale
Gazette Issue41
IssuerAtti di Promovimento Del Giudizio Della Corte
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima sezione penale Composta da Stefano Aprile, Presidente; Raffaello Magi; Angelo Valerio Lanna, relatore; Carmine Russo; Teresa Grieco; ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da: N. M., nato in ... il ... (...), avverso il decreto del 9 luglio 2025 della Corte di appello di Bari; udita la relazione svolta dal consigliere Angelo Valerio Lanna; udita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha chiesto il rigetto del ricorso; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con provvedimento del ..., convalidato dal giudice di pace di Bari in pari data, il Questore di Ancona ha disposto, ai sensi dell'art. 14, comma 1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - in vista dell'esecuzione di un provvedimento di espulsione emesso il ... dal Prefetto di Pescara - il trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri di Bari, a carico del cittadino straniero N. M. 1.1. Questi, il successivo ..., e' stato trasferito presso il C.P.R. di Gjader, in Albania e - giunto nella zona di transito di Schengjin, equiparata alle zone di transito o frontiera - ha formalizzato domanda, in data ..., di riconoscimento della protezione internazionale; tale domanda e' stata disattesa dalla Commissione per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma, con decisione del ... 1.2. In pari data, il Questore di Roma ha chiesto la convalida del provvedimento di trattenimento dello straniero, a norma dell'art. 6, comma 3, decreto legislativo 18 agosto 2025, n. 142. 1.3. La Corte di appello di Roma, con provvedimento assunto il 4 luglio 2025, non ha convalidato il suddetto provvedimento di trattenimento emesso dal Questore di Roma, osservando che - pur avendola legge 23 maggio 2025, n. 75 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 37, recante disposizioni urgenti per il contrasto dell'immigrazione irregolare) apportato modifiche all'art. 6, comma 3, decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, recante norme sul trattamento dei richiedenti asilo - permangono «dubbi di compatibilita' tra la normativa nazionale e quella comunitaria»; la Corte territoriale, dunque, si e' orientata nel senso del rigetto della richiesta di convalida del trattenimento, «non potendo ipotizzarsi una sospensione del presente giudizio ex art. 295 codice di procedura civile in attesa della pronuncia della CGUE». 1.4. Il ..., la Commissione territoriale di Roma ha disatteso la domanda di riconoscimento della protezione internazionale, presentata dal cittadino straniero presso il C.P.R. di Gjader (provvedimento rispetto al quale, alla data del presente ricorso, erano ancora pendenti i termini per la relativa impugnazione). 1.5. Con provvedimento del 5 luglio 2025 (notificato in pari data alle ore 12,15), il Questore di Bari ha emesso un nuovo provvedimento di trattenimento dello straniero presso il C.P.R. di Bari, a norma dell'art. 6, commi 2 e 2-bis decreto legislativo n. 142 del 2015, per un periodo di sessanta giorni prorogabile, evidenziando come - dall'esame delle condotte serbate dal richiedente - fosse possibile desumerne la pericolosita' sociale, risultando a suo carico, altresi', condanne per tentato omicidio e plurime violazione della legge in materia di cessione di sostanze stupefacenti ed ha trasmesso, quindi, la richiesta di convalida di tale provvedimento alla Corte di appello di Bari. 1.5. Quest'ultima ha adottato la decisione di convalida emettendo il provvedimento indicato in epigrafe, respingendo - senza motivare sul punto - la questione di legittimita' costituzionale che la difesa aveva sviluppato con riferimento all'art. 6, comma 2-bis, decreto legislativo n. 142 del 2015 (introdotto dall'art. 1, comma 2-bis, lettera a), decreto-legge 28 marzo 2025, n. 37, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2025, n. 75). La Corte territoriale evidenziava, in particolare, come il Questore di Bari avesse disposto il trattenimento in ragione della sussistenza di profili di pericolosita' per l'ordine e la sicurezza in capo allo straniero. Nel decreto viene poi sottolineato come rilevino, al riguardo, non solo i precedenti penali richiamati nel provvedimento della Questura di Bari, bensi' anche quelli ulteriormente elencati dalla Commissione territoriale di Roma con la decisione di rigetto della domanda di asilo; da quest'ultima emergono - in aggiunta alla condanna per tentato omicidio risalente al 2006 - anche precedenti per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, nonche' un ordine di carcerazione emesso il 5 ottobre 2021 dalla Procura generale presso la Corte d'appello di L'Aquila inerente a un cumulo di pena, rideterminato il 20 ottobre 2023, per reato continuato di produzione e traffico di sostanze stupefacenti, nonche' di furto (delitti che, nel loro insieme, sarebbero idonei a suffragare la tesi della sussistenza di una radicata attitudine dello straniero a contravvenire alla legge e, correlativamente, a tenere condotte atte a costituire sicuro pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica). Secondo la Corte d'appello, dunque, ricorre la fattispecie prevista dall'art. 6, comma 2, lettera c), decreto legislativo n. 142 del 2015, potendo derivare dal non trattenimento del richiedente un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica (a escludere il quale - secondo la Corte distrettuale - a nulla rileva ne' che il trattenuto intrattenga una relazione sentimentale in Italia e intenda sposarsi, ne' che non sussista prova che il medesimo abbia ricevuto adeguata informazione, circa il suo diritto a presentare domanda di protezione internazionale, non vertendosi nell'ipotesi di trattenimento cagionato dalla presentazione di domanda di tenore pretestuoso ed essendo gia' stata rigettata la relativa domanda). Prosegue la Corte di appello, precisando come non sia prospettabile la lamentata violazione del diritto al ricongiungimento familiare, non essendo stata fornita alcuna prova in ordine alla presenza in Italia di familiari del trattenuto, tale non potendo essere qualificata la donna italiana alla quale egli dichiara di essere sentimentalmente legato e rispetto alla quale e' stato evidenziato un eventuale e futuro progetto di vita comune. Risulta allegato agli atti, inoltre, il certificato attestante la compatibilita' delle condizioni di salute dello straniero con le restrizioni connesse alla permanenza nel Centro per i rimpatri; aggiunge la Corte territoriale, infine, che non sussiste la possibilita' di applicare le misure alternative previste dal comma 1-bis dell'art. 14, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (consegna del passaporto o di altro documento equipollente in corso di validita', da restituire al momento della partenza; obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, laddove il soggetto possa essere agevolmente rintracciato; obbligo di presentazione - in giorni ed orari stabiliti - presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente), per essere lo straniero privo di passaporto o altro documento equipollente in corso di validita', oltre che senza fissa dimora. 2. Ricorre per cassazione N. M., a mezzo dell'avv. Salvatore Fachile, deducendo cinque motivi, che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disposizioni di attuazione del codice di procedura penale 2.1. Con il primo motivo, la difesa deduce la violazione dell'art. 13 della Costituzione e ripropone, ulteriormente argomentata, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 2-bis, decreto legislativo n. 142 del 2015 gia' formulata in sede di convalida. Il prospettato incidente di costituzionalita' attiene al fatto che la norma sospettata di illegittimita' prevede che il richiedente asilo - in caso di mancata convalida del trattenimento - piuttosto che essere posto in liberta', debba permanere nel centro per le successive quarantotto ore. L'art. 13 della Costituzione, pero', stabilisce che la liberta' personale possa essere eccezionalmente limitata in forza di provvedimento dell'autorita' di pubblica sicurezza, comunicato all'autorita' giudiziaria entro quarantotto ore, a patto che detto provvedimento sia convalidato entro le successive quarantotto; la norma denunciata, invece, introduce un trattenimento senza titolo amministrativo o giudiziario che puo' estendersi fino a quarantotto ore, essendo imposta la permanenza del centro fino all'eventuale adozione da parte del Questore, entro il termine di quarantotto ore, di un nuovo provvedimento di trattenimento, cosi' ponendosi in contrasto con la disposizione costituzionale. Secondo il ricorrente, quindi, la Corte di appello avrebbe dovuto sollevare la questione di legittimita' costituzionale e sospendere il giudizio, contestualmente ordinando anche la liberazione del soggetto, anche alla luce del rinvio pregiudiziale disposto dalla Corte di cassazione, con sentenza n. 23105 del 2025, in merito alla possibilita' di disporre il trattenimento ovvero disporre la conduzione dei migranti gia' trattenuti nelle aree di cui all'art. 1, par. 1, lettera c) del protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023. La difesa sottolinea, altresi', come il nuovo provvedimento di trattenimento sia stato assunto il 5 luglio, risalendo la non convalida del precedente trattenimento al giorno precedente. Tale violazione si' riverbererebbe non soltanto sulla legittimita' della privazione della liberta' personale, protrattasi tra il 4 e il 5 luglio, ma andrebbe a inficiare irreversibilmente anche il successivo provvedimento di trattenimento che su detta privazione della liberta' personale si poggia. In punto di rilevanza della questione - continua l'atto di impugnazione - la difesa aveva...

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