Ordinanza 2025-09-04 188. Ordinanza del 4 settembre 2025 della Corte di cassazione sul ricorso proposto da M. N. contro Questura di Bari. Straniero - Immigrazione - Trattenimento - Mancata convalida del provvedimento di trattenimento adottato ai sensi del comma 3 dell'art. 6 del d.lgs. n. 142 del 2015 nei confronti del richiedente asilo che ha presentato la domanda in un centro di permanenza per i rimpatri di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 - Denunciata previsione che.
| Published date | 08 Ottobre 2025 |
| Enactment Date | 04 Settembre 2025 |
| Section | Corte Costituzionale |
| Gazette Issue | 41 |
| Issuer | Atti di Promovimento Del Giudizio Della Corte |
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima sezione penale Composta da Stefano Aprile, Presidente; Raffaello Magi; Angelo Valerio Lanna, relatore; Carmine Russo; Teresa Grieco; ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da: N. M., nato in ... il ... (...), avverso il decreto del 9
luglio 2025 della Corte di appello di Bari; udita la relazione svolta dal consigliere Angelo Valerio Lanna; udita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Nicola
Lettieri, che ha chiesto il rigetto del ricorso; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con provvedimento del ..., convalidato dal giudice di pace di
Bari in pari data, il Questore di Ancona ha disposto, ai sensi
dell'art. 14, comma 1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 -
in vista dell'esecuzione di un provvedimento di espulsione emesso il
... dal Prefetto di Pescara - il trattenimento presso il Centro di
permanenza per i rimpatri di Bari, a carico del cittadino straniero
N. M. 1.1. Questi, il successivo ..., e' stato trasferito presso il
C.P.R. di Gjader, in Albania e - giunto nella zona di transito di
Schengjin, equiparata alle zone di transito o frontiera - ha
formalizzato domanda, in data ..., di riconoscimento della protezione
internazionale; tale domanda e' stata disattesa dalla Commissione per
il riconoscimento della protezione internazionale di Roma, con
decisione del ... 1.2. In pari data, il Questore di Roma ha chiesto la convalida
del provvedimento di trattenimento dello straniero, a norma dell'art.
6, comma 3, decreto legislativo 18 agosto 2025, n. 142. 1.3. La Corte di appello di Roma, con provvedimento assunto il 4
luglio 2025, non ha convalidato il suddetto provvedimento di
trattenimento emesso dal Questore di Roma, osservando che - pur
avendola legge 23 maggio 2025, n. 75 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 37, recante
disposizioni urgenti per il contrasto dell'immigrazione irregolare)
apportato modifiche all'art. 6, comma 3, decreto legislativo 18
agosto 2015, n. 142, recante norme sul trattamento dei richiedenti
asilo - permangono «dubbi di compatibilita' tra la normativa
nazionale e quella comunitaria»; la Corte territoriale, dunque, si e'
orientata nel senso del rigetto della richiesta di convalida del
trattenimento, «non potendo ipotizzarsi una sospensione del presente
giudizio ex art. 295 codice di procedura civile in attesa della
pronuncia della CGUE». 1.4. Il ..., la Commissione territoriale di Roma ha disatteso la
domanda di riconoscimento della protezione internazionale, presentata
dal cittadino straniero presso il C.P.R. di Gjader (provvedimento
rispetto al quale, alla data del presente ricorso, erano ancora
pendenti i termini per la relativa impugnazione). 1.5. Con provvedimento del 5 luglio 2025 (notificato in pari data
alle ore 12,15), il Questore di Bari ha emesso un nuovo provvedimento
di trattenimento dello straniero presso il C.P.R. di Bari, a norma
dell'art. 6, commi 2 e 2-bis decreto legislativo n. 142 del 2015, per
un periodo di sessanta giorni prorogabile, evidenziando come -
dall'esame delle condotte serbate dal richiedente - fosse possibile
desumerne la pericolosita' sociale, risultando a suo carico,
altresi', condanne per tentato omicidio e plurime violazione della
legge in materia di cessione di sostanze stupefacenti ed ha
trasmesso, quindi, la richiesta di convalida di tale provvedimento
alla Corte di appello di Bari. 1.5. Quest'ultima ha adottato la decisione di convalida emettendo
il provvedimento indicato in epigrafe, respingendo - senza motivare
sul punto - la questione di legittimita' costituzionale che la difesa
aveva sviluppato con riferimento all'art. 6, comma 2-bis, decreto
legislativo n. 142 del 2015 (introdotto dall'art. 1, comma 2-bis,
lettera a), decreto-legge 28 marzo 2025, n. 37, convertito con
modificazioni dalla legge 23 maggio 2025, n. 75). La Corte territoriale evidenziava, in particolare, come il
Questore di Bari avesse disposto il trattenimento in ragione della
sussistenza di profili di pericolosita' per l'ordine e la sicurezza
in capo allo straniero. Nel decreto viene poi sottolineato come
rilevino, al riguardo, non solo i precedenti penali richiamati nel
provvedimento della Questura di Bari, bensi' anche quelli
ulteriormente elencati dalla Commissione territoriale di Roma con la
decisione di rigetto della domanda di asilo; da quest'ultima emergono
- in aggiunta alla condanna per tentato omicidio risalente al 2006 -
anche precedenti per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e
lesioni personali, nonche' un ordine di carcerazione emesso il 5
ottobre 2021 dalla Procura generale presso la Corte d'appello di
L'Aquila inerente a un cumulo di pena, rideterminato il 20 ottobre
2023, per reato continuato di produzione e traffico di sostanze
stupefacenti, nonche' di furto (delitti che, nel loro insieme,
sarebbero idonei a suffragare la tesi della sussistenza di una
radicata attitudine dello straniero a contravvenire alla legge e,
correlativamente, a tenere condotte atte a costituire sicuro pericolo
per l'ordine e la sicurezza pubblica). Secondo la Corte d'appello, dunque, ricorre la fattispecie
prevista dall'art. 6, comma 2, lettera c), decreto legislativo n. 142
del 2015, potendo derivare dal non trattenimento del richiedente un
pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica (a escludere il quale -
secondo la Corte distrettuale - a nulla rileva ne' che il trattenuto
intrattenga una relazione sentimentale in Italia e intenda sposarsi,
ne' che non sussista prova che il medesimo abbia ricevuto adeguata
informazione, circa il suo diritto a presentare domanda di protezione
internazionale, non vertendosi nell'ipotesi di trattenimento
cagionato dalla presentazione di domanda di tenore pretestuoso ed
essendo gia' stata rigettata la relativa domanda). Prosegue la Corte di appello, precisando come non sia
prospettabile la lamentata violazione del diritto al ricongiungimento
familiare, non essendo stata fornita alcuna prova in ordine alla
presenza in Italia di familiari del trattenuto, tale non potendo
essere qualificata la donna italiana alla quale egli dichiara di
essere sentimentalmente legato e rispetto alla quale e' stato
evidenziato un eventuale e futuro progetto di vita comune. Risulta
allegato agli atti, inoltre, il certificato attestante la
compatibilita' delle condizioni di salute dello straniero con le
restrizioni connesse alla permanenza nel Centro per i rimpatri;
aggiunge la Corte territoriale, infine, che non sussiste la
possibilita' di applicare le misure alternative previste dal comma
1-bis dell'art. 14, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
(consegna del passaporto o di altro documento equipollente in corso
di validita', da restituire al momento della partenza; obbligo di
dimora in un luogo preventivamente individuato, laddove il soggetto
possa essere agevolmente rintracciato; obbligo di presentazione - in
giorni ed orari stabiliti - presso un ufficio della forza pubblica
territorialmente competente), per essere lo straniero privo di
passaporto o altro documento equipollente in corso di validita',
oltre che senza fissa dimora. 2. Ricorre per cassazione N. M., a mezzo dell'avv. Salvatore
Fachile, deducendo cinque motivi, che vengono di seguito riassunti
entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi
dell'art. 173 disposizioni di attuazione del codice di procedura
penale 2.1. Con il primo motivo, la difesa deduce la violazione
dell'art. 13 della Costituzione e ripropone, ulteriormente
argomentata, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6,
comma 2-bis, decreto legislativo n. 142 del 2015 gia' formulata in
sede di convalida. Il prospettato incidente di costituzionalita' attiene al fatto
che la norma sospettata di illegittimita' prevede che il richiedente
asilo - in caso di mancata convalida del trattenimento - piuttosto
che essere posto in liberta', debba permanere nel centro per le
successive quarantotto ore. L'art. 13 della Costituzione, pero',
stabilisce che la liberta' personale possa essere eccezionalmente
limitata in forza di provvedimento dell'autorita' di pubblica
sicurezza, comunicato all'autorita' giudiziaria entro quarantotto
ore, a patto che detto provvedimento sia convalidato entro le
successive quarantotto; la norma denunciata, invece, introduce un
trattenimento senza titolo amministrativo o giudiziario che puo'
estendersi fino a quarantotto ore, essendo imposta la permanenza del
centro fino all'eventuale adozione da parte del Questore, entro il
termine di quarantotto ore, di un nuovo provvedimento di
trattenimento, cosi' ponendosi in contrasto con la disposizione
costituzionale. Secondo il ricorrente, quindi, la Corte di appello avrebbe dovuto
sollevare la questione di legittimita' costituzionale e sospendere il
giudizio, contestualmente ordinando anche la liberazione del
soggetto, anche alla luce del rinvio pregiudiziale disposto dalla
Corte di cassazione, con sentenza n. 23105 del 2025, in merito alla
possibilita' di disporre il trattenimento ovvero disporre la
conduzione dei migranti gia' trattenuti nelle aree di cui all'art. 1,
par. 1, lettera c) del protocollo tra il Governo della Repubblica
italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per
il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a
Roma il 6 novembre 2023. La difesa sottolinea, altresi', come il nuovo provvedimento di
trattenimento sia stato assunto il 5 luglio, risalendo la non
convalida del precedente trattenimento al giorno precedente. Tale
violazione si' riverbererebbe non soltanto sulla legittimita' della
privazione della liberta' personale, protrattasi tra il 4 e il 5
luglio, ma andrebbe a inficiare irreversibilmente anche il successivo
provvedimento di trattenimento che su detta privazione della liberta'
personale si poggia. In punto di rilevanza della questione - continua l'atto di
impugnazione - la difesa aveva...
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