Ordinanza 2025-08-11 178. Ordinanza dell'11 agosto 2025 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Elements Green Atena S.r.l. e altri contro Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e altri. Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Modifiche al d.lgs. n. 199 del 2021 - Disposizioni finalizzate a limitare l'uso del suolo agricolo - Previsione che l'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, in zone classificate.

Published date01 Ottobre 2025
Enactment Date11 Agosto 2025
SectionCorte Costituzionale
Gazette Issue40
IssuerAtti di Promovimento Del Giudizio Della Corte
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sezione Terza ha pronunciato la presente sentenza sul ricorso numero di registro generale 10460 del 2024, proposto da Elements Green Atena S.r.l., Elements Green Ermes S.r.l., Elements Green Demetra S.r.l Elements Green Nettuno S.r.l., Elements Green Ares S.r.l., Elements Green Artemide S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Germana Cassar e Michele Rondoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia; contro Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, Ministero della cultura e Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; nei confronti Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Regione Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12, nonche' dagli avvocati Mattia Pani e Giovanni Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto presso l'Avvocatura regionale in Cagliari, via Trento, 69; Ministero per gli affari regionali e le autonomie e Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, non costituiti in giudizio; per l'annullamento del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero della cultura e con il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste del 21 giugno 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2024, recante «Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili» e di ogni altro presupposto preordinato o connesso, inclusa l'intesa raggiunta in sede di in sede di Conferenza unificata, resa nella seduta del 7 giugno 2024; eventualmente previa rimessione alla Corte costituzionale, della questione di legittimita' dell'art. 20, comma 1-bis del decreto legislativo n. 199/2021, introdotto dall'art. 5, comma 1, del decreto-legge n. 63/2024, convertito con modifiche con legge n. 101/2024, nei termini sopra indicati - con riferimento agli articoli 77, 117 commi 1 e 3, 9 e 41 della Costituzione nonche' con riferimento ai principi comunitari di massima diffusione delle fonti rinnovabili; oppure, previa disapplicazione dell'art. 5 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, per violazione del diritto comunitario, segnatamente del Protocollo n. 1 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (Protezione della proprieta'), del Trattato sulla Carta europea dell'energia, stipulato a Lisbona il 17 dicembre 1994, e ratificato in Italia con legge 10 novembre 1997, n. 415, della direttiva 2009/28/CE e dei principi generali del diritto comunitario di tutela dell'affidamento, della certezza del diritto, della parita' di trattamento; ovvero previa rimessione alla Corte di giustizia dell'Unione europea della questione pregiudiziale relativa alla conformita' dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge n. 63/2024, convertito con modifiche con legge n. 101/2024, ai principi di massima diffusione delle fonti rinnovabili sanciti (i) dalla direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018 (modificata dalla successiva direttiva 2023/2413 del 18 ottobre 2023), sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili; (ii) dal regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, come modificato dal regolamento (UE) 2024/223 del Consiglio del 22 dicembre 2023, che ha introdotto un quadro di norme di carattere emergenziale tese ad accelerare la procedura autorizzativa di rinnovabili; (iii) regolamento (UE) n. 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralita' climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) n. 2018/1999 («Normativa europea sul clima»). Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero della cultura, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, della Presidenza del Consiglio dei ministri e della Regione Sardegna; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2025 il dott. Luca Biffaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. Fatto 1.) Le societa' ricorrenti, tutte appartenenti al medesimo gruppo societario, nella loro qualita' di operatori attivi nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, hanno rappresentato di avere avviato gli itinera amministrativi di sviluppo di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in larga parte agrivoltaici e da realizzare nel territorio della Regione Sardegna. 1.1.) In particolare: i) Elements Green Atena S.r.l. ha in corso un procedimento per la realizzazione di un impianto agrivoltaico di potenza pari a 37,80 MW, da installare nel Comune di Sassari, e rispetto al quale e' stata presentata istanza di Valutazione di impatto ambientale («VIA»); ii) Elements Green Demetra S.r.l. ha in corso un procedimento per la realizzazione di un impianto agrivoltaico di potenza pari a 41,552 MWp, da installare nel Comune di Sassari, e rispetto al quale l'istanza di VIA e' stata dichiarata procedibile in data 4 dicembre 2023; iii) Ermes Green Nettuno S.r.l. ha in corso un procedimento per la realizzazione di un impianto agrivoltaico di potenza pari a 40.194 kWp, da installare nel Comune di Sassari, e rispetto al quale e' stata presentata istanza di VIA (cfr. docc. 4.1, 4.3 e 4.4 della produzione delle societa' ricorrenti). 1.2.) Le ricorrenti, dopo aver richiamato la disciplina introdotta dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili» - anche alla luce delle modifiche apportate dall'art. 5 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante «Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonche' per le imprese di interesse strategico nazionale», convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, con la quale e' stato introdotto il divieto di utilizzo dei terreni agricoli per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra (articolo, 20, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 199/2021) - nonche' quella prevista dal decreto ministeriale del 21 giugno 2024, recante «Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili», hanno prospettato che le previsioni del decreto ministeriale del 21 giugno 2024 siano suscettibili di incidere negativamente nella loro sfera giuridica, andando ad impattare sulla generale attivita' di sviluppo degli impianti fotovoltaici («Impianti FTV») e degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili («Impianti FER»). 2.) Le societa' ricorrenti, con la proposizione del presente ricorso affidato a sei differenti motivi, hanno impugnato il decreto ministeriale del 21 giugno 2024, lamentandone l'illegittimita' per violazione di legge ed eccesso di potere sotto distinti profili, e ne hanno chiesto l'annullamento, eventualmente previa rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimita' dell'art. 20, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 199/2021 per violazione degli articoli 3, 41, 97, e 117 della Costituzione con riferimento ai principi unionali sulla massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile, ovvero previa disapplicazione dell'art. 5 del decreto-legge n. 63/2024, per violazione del diritto eurounitario, ovvero ancora previa rimessione alla Corte di giustizia dell'Unione europea della questione pregiudiziale relativa alla conformita' dell'art. 5 del decreto-legge n. 63/2024 ai principi unionali di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile. 2.1.) Le ricorrenti, con il primo motivo di ricorso, hanno contestato la legittimita' del gravato decreto ministeriale per «Violazione dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, delle linee guida nazionali approvate con decreto ministeriale 10 settembre 2010 e dell'art. 20 del decreto legislativo n. 199/2021 - Violazione direttiva (UE) 2018/2001 e successive modificazioni ed integrazioni - Violazione degli articoli 3, 41 e 97 della Costituzione - Irragionevolezza e ingiustizia manifesta». 2.1.1.) In particolare, con tale mezzo di gravame e' stata lamentata l'illegittimita' dell'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale del 21 giugno 2024 nella parte in cui viene attribuito alle Regioni il compito di individuare con propria legge anche le aree non idonee all'installazione degli impianti FER. Secondo la prospettazione delle ricorrenti, l'individuazione delle aree non idonee sarebbe soggetta a riserva di procedimento autorizzativo e, dunque, le regioni potrebbero provvedervi solo in seguito all'aggiornamento delle linee guida ministeriali approvate con il decreto ministeriale del 10 settembre 2010 («Linee guida»). Cio', in quanto il decreto legislativo n. 199/2021 avrebbe distinto la fase di individuazione delle aree idonee (che assume carattere prioritario), da quella delle aree non idonee, che...

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