Ordinanza 2025-08-07 177. Ordinanza del 7 agosto 2025 della Corte d'appello di Lecce nel procedimento civile promosso da Questura di Brindisi contro H.T.A. A.. Straniero - Immigrazione - Procedimenti aventi ad oggetto la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, adottato a norma degli artt. 6, 6-bis e 6-ter del d.lgs. n. 142 del 2015, e dell'art. 10-ter, comma 3, q.
| Published date | 24 Settembre 2025 |
| Enactment Date | 07 Agosto 2025 |
| Section | Corte Costituzionale |
| Gazette Issue | 39 |
| Issuer | Atti di Promovimento Del Giudizio Della Corte |
CORTE DI APPELLO DI LECCE Sezione feriale Il consigliere di turno dott. Giuseppe Biondi, letti gli atti del
procedimento in epigrafe indicato e sciogliendo la riserva assunta
all'odierna udienza del 7 agosto 2025 Osserva 1. Premessa e svolgimento del procedimento. In data ... la Questura di Brindisi ha richiesto, ai sensi
dell'art. 6, comma 5, decreto legislativo n. 142/2015, la proroga del
trattenimento nei confronti di A.H.T. A., nato in ... il ...,
trattenimento disposto presso il Centro di permanenza per i rimpatri
di Restinco (BR) dal Questore di Crotone in data ... ai sensi
dell'art. 6, comma 2, lettera d), decreto legislativo n. 142/2015 e
convalidato dalla Corte di appello di Catanzaro con decreto del ... Invero, l'A., entrato irregolarmente sul territorio nazionale in
data ..., avendo fatto richiesta di protezione internazionale, veniva
trattenuto presso il CPR di Restinco, in attesa della definizione
della domanda di protezione internazionale, per la sussistenza del
pericolo di fuga, in quanto privo di stabile dimora o di alloggio ove
potere essere agevolmente rintracciato e in quanto non radicato in
Italia e privo di stabile occupazione lavorativa. Il provvedimento
del Questore di Crotone, come detto, veniva convalidato dalla Corte
di appello di Catanzaro con decreto del ... Con atto del... la Questura di Brindisi, come sopra indicato, ha
richiesto la proroga del trattenimento, ai sensi dell'art. 6, comma
5, decreto legislativo n. 142/2015, ritenendo la permanenza dei
relativi presupposti. In particolare, essendo ancora pendente il
ricorso che il cittadino straniero ha presentato al Tribunale di
Lecce avverso il diniego ricevuto dalla Commissione territoriale di
Lecce. All'odierna udienza, sentito il trattenuto, il suo difensore,
avv. Bartolo Gagliani del Foro di Brindisi, nonche' il rappresentante
della Questura di Brindisi, ritenuta la propria astratta competenza
sulla richiesta di proroga, sulla base della legislazione vigente,
sospettata, come vedremo, di illegittimita' costituzionale, questo
consigliere ha riservato la propria decisione nei termini di legge. 2. In punto di rilevanza della questione. 2.1. Premessa. Va, preliminarmente, osservato che la questione di legittimita'
costituzionale, sollevata sia su sollecitazione difensiva che di
ufficio nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto la richiesta di
proroga del trattenimento di A.H.T. A., avanzata dal Questore di
Brindisi ai sensi dell'art. 6, comma 5, decreto legislativo n.
142/2015 in data ..., risulta ammissibile, come affermato dalla Corte
costituzionale (vedi Corte costituzionale n. 212/2023 punto 2.1. del
Considerato in diritto, che richiama Corte costituzionale n.
137/2020, punto 2.1. del Considerato in diritto, nonche' da ultimo
Corte costituzionale n. 96/2025 punti 4.3. e 4.4. del Considerato in
diritto). Invero, questo consigliere non si e' pronunciato sulla
richiesta (che, come e' noto, a pena di illegittimita', deve essere
formulata prima della scadenza del termine iniziale o prorogato -
vedi Cass. civ. sez. I, 16 dicembre 2019, n. 33178 - e deve essere
disposta o convalidata dal giudice entro quarantotto ore dalla
richiesta - vedi Cass. civ. sez. I, 30 ottobre 2019, n. 27939 -), ma
ritiene di sollevare in via preliminare la questione di legittimita'
costituzionale, con sospensione del giudizio. Orbene, quando il
giudice dubiti della legittimita' costituzionale delle norme che
regolano presupposti e condizioni del potere di convalida, ovvero,
come nel caso di specie, i presupposti e le condizioni del potere di
proroga di un trattenimento, il cui esercizio e' soggetto a termini
perentori, la cessazione dello stato di restrizione che dovesse
derivare dalla mancata convalida nel termine di legge, ovvero dal
mancato accoglimento della richiesta di proroga nel termine di legge
(si veda, con riguardo a questione di legittimita' costituzionale
sollevata nell'ambito di un procedimento di riesame ai sensi
dell'art. 309 c.p.p., Cass. pen. sez. F., 11 agosto 2015, n. 34889),
non puo' essere di ostacolo al promovimento della relativa questione
di legittimita' costituzionale. Invero, non puo' ostare alla
rilevanza della questione la circostanza che il provvedimento di
trattenimento potrebbe perdere efficacia per la mancata osservanza
del termine per la proroga. A ragionare diversamente, infatti, il
giudice della convalida della proroga di un provvedimento restrittivo
della liberta' personale adottato dall'autorita' di pubblica
sicurezza si troverebbe sistematicamente nell'impossibilita' di
sollevare questione di legittimita' costituzionale sulle norme che
disciplinano i presupposti della misura restrittiva, con conseguente
creazione di una vera e propria «zona franca» dal giudizio di
costituzionalita'. Va anche detto che, nella sostanza, con la questione di
legittimita' costituzionale si sottopone a scrutinio di
costituzionalita' il nuovo sistema normativo, frutto di decretazione
di urgenza, che attiene ai procedimenti di convalida dei
provvedimenti che dispongono o prorogano i trattenimenti dei
richiedenti protezione internazionale, di cui si contesta la
ragionevolezza e l'organicita', in mancanza di giustificazione circa
i presupposti della decretazione di urgenza e circa la sussistenza di
esigenze costituzionalmente rilevanti da perseguire, nonche'
l'idoneita' ad assicurare l'effettiva tutela del diritto di difesa.
La conseguenza dell'eventuale fondatezza dei rilievi costituzionali
mossi sarebbe il ripristino del precedente sistema, che vedeva nelle
Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione
internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione
europea, istituite presso i Tribunali distrettuali, l'Autorita'
giudiziaria competente in materia e nel ricorso per cassazione
proposto ai sensi dell'art. 360 c.p.c. il rimedio avverso il
provvedimento di convalida. 2.2. La ricostruzione del quadro normativo di riferimento
applicabile nel presente procedimento. Il decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'11 ottobre 2024 - Serie generale - n. 239,
recante «disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di
lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di
caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione
internazionale, nonche' dei relativi procedimenti giurisdizionali»,
al capo IV, aveva previsto alcune disposizioni processuali (artt. 16,
17 e 18). In particolare, l'art. 16, rubricato «modifiche al
decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 aprile 2017, n. 46», modificando gli artt. 2 e 3,
comma 4, decreto-legge n. 13/2017, convertito, con modifiche, dalla
legge n. 46/2017, aveva introdotto il reclamo dinanzi alla Corte di
appello avverso i provvedimenti adottati dalle Sezioni specializzate,
ai sensi dell'art. 35-bis decreto legislativo n. 25/2008, e quelli
aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti adottati
dall'autorita' preposta alla determinazione dello Stato competente
all'esame della domanda di protezione internazionale (art. 16, comma
1, lettera b). Aveva, poi, previsto che i giudici di appello chiamati
a comporre i collegi di reclamo avrebbero dovuto curare la propria
formazione almeno annuale nella materia della protezione
internazionale. L'art. 17 aveva apportato modifiche al decreto
legislativo n. 25/2008 e l'art. 18 aveva a sua volta apportato
modifiche al decreto legislativo n. 150/2011. Ai sensi dell'art. 19
del decreto-legge n. 145/2024 le disposizioni di cui al capo IV si
applicavano ai ricorsi presentati ai sensi dell'art. 35 e dell'art.
3, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 25/2008, decorsi trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
decreto stesso. Il decreto-legge n. 145/2024 e' stato convertito, con modifiche,
dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 10 dicembre 2024 - Serie generale - n. 289. In particolare, per quanto di interesse in questa sede, in sede
di conversione, l'art. 16 del decreto-legge n. 145/2024 e' stato
modificato dalla legge n. 187/2024. Innanzitutto, e' stata modificata
la rubrica dell'articolo («modifica all'art. 3 e introduzione
dell'art. 5-bis del decreto-legge 17 febbario 2017, n. 13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46»).
Quindi, con l'art. 16 citato, attraverso la modifica dell'art. 3,
comma 1, lettera d), decreto-legge n. 13/2017, convertito, con
modifiche, dalla legge n. 46/2017 e l'introduzione dell'art. 5-bis
nel decreto-legge n. 13/2017, convertito, con modifiche, dalla legge
n. 46/2017, e' stata sostanzialmente sottratta alle Sezioni
specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e
libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, istituite
presso i Tribunali distrettuali, la competenza per i procedimenti
aventi ad oggetto la convalida del provvedimento con il quale il
Questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del
richiedente protezione internazionale, adottato a norma degli artt.
6, 6-bis, 6-ter del decreto legislativo n. 142/2015, e dall'art.
10-ter, comma 3, quarto periodo, del decreto legislativo n. 286/1998,
nonche' per la convalida delle misure adottate ai sensi dell'art. 14,
comma 6, del decreto legislativo n. 142/2015, che e' stata, invece,
attribuita alle Corti di appello di cui all'art. 5, comma 2, della
legge n. 69/2005, nel cui distretto ha sede il Questore che ha
adottato il provvedimento oggetto di convalida, che giudicano,
peraltro, in composizione monocratica. L'art. 18 del decreto-legge n. 145/2024 ha pure subito rilevanti
modifiche, a cominciare dalla rubrica («modifiche al decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142»). Nel dettaglio, e' stato
modificato l'art. 6, comma 5, del decreto legislativo n. 142/2015 per
adattarlo alla nuova competenza attribuita alla Corte di appello. E'
previsto (primo periodo) che il provvedimento con il...
Per continuare a leggere
Inizia GratisSblocca l'accesso completo con una prova gratuita di 7 giorni
Trasforma la tua ricerca legale con vLex
-
Accesso completo alla più grande raccolta di giurisprudenza di common law su un'unica piattaforma
-
Genera riepiloghi dei casi con l'IA che evidenziano immediatamente le questioni legali principali
-
Funzionalità di ricerca avanzate con opzioni precise di filtro e ordinamento
-
Contenuti giuridici completi con documenti da oltre 100 giurisdizioni
-
Affidato da 2 milioni di professionisti, inclusi i principali studi legali a livello mondiale
-
Accedi alla ricerca potenziata dall'IA con Vincent AI: query in linguaggio naturale con citazioni verificate
Sblocca l'accesso completo con una prova gratuita di 7 giorni
Trasforma la tua ricerca legale con vLex
-
Accesso completo alla più grande raccolta di giurisprudenza di common law su un'unica piattaforma
-
Genera riepiloghi dei casi con l'IA che evidenziano immediatamente le questioni legali principali
-
Funzionalità di ricerca avanzate con opzioni precise di filtro e ordinamento
-
Contenuti giuridici completi con documenti da oltre 100 giurisdizioni
-
Affidato da 2 milioni di professionisti, inclusi i principali studi legali a livello mondiale
-
Accedi alla ricerca potenziata dall'IA con Vincent AI: query in linguaggio naturale con citazioni verificate
Sblocca l'accesso completo con una prova gratuita di 7 giorni
Trasforma la tua ricerca legale con vLex
-
Accesso completo alla più grande raccolta di giurisprudenza di common law su un'unica piattaforma
-
Genera riepiloghi dei casi con l'IA che evidenziano immediatamente le questioni legali principali
-
Funzionalità di ricerca avanzate con opzioni precise di filtro e ordinamento
-
Contenuti giuridici completi con documenti da oltre 100 giurisdizioni
-
Affidato da 2 milioni di professionisti, inclusi i principali studi legali a livello mondiale
-
Accedi alla ricerca potenziata dall'IA con Vincent AI: query in linguaggio naturale con citazioni verificate
Sblocca l'accesso completo con una prova gratuita di 7 giorni
Trasforma la tua ricerca legale con vLex
-
Accesso completo alla più grande raccolta di giurisprudenza di common law su un'unica piattaforma
-
Genera riepiloghi dei casi con l'IA che evidenziano immediatamente le questioni legali principali
-
Funzionalità di ricerca avanzate con opzioni precise di filtro e ordinamento
-
Contenuti giuridici completi con documenti da oltre 100 giurisdizioni
-
Affidato da 2 milioni di professionisti, inclusi i principali studi legali a livello mondiale
-
Accedi alla ricerca potenziata dall'IA con Vincent AI: query in linguaggio naturale con citazioni verificate
Sblocca l'accesso completo con una prova gratuita di 7 giorni
Trasforma la tua ricerca legale con vLex
-
Accesso completo alla più grande raccolta di giurisprudenza di common law su un'unica piattaforma
-
Genera riepiloghi dei casi con l'IA che evidenziano immediatamente le questioni legali principali
-
Funzionalità di ricerca avanzate con opzioni precise di filtro e ordinamento
-
Contenuti giuridici completi con documenti da oltre 100 giurisdizioni
-
Affidato da 2 milioni di professionisti, inclusi i principali studi legali a livello mondiale
-
Accedi alla ricerca potenziata dall'IA con Vincent AI: query in linguaggio naturale con citazioni verificate