Ordinanza 2025-08-01 176. Ordinanza del 1° agosto 2025 della Corte d'appello di Lecce nel procedimento civile promosso da Questura di Brindisi contro A. T.. Straniero - Immigrazione - Procedimenti aventi ad oggetto la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, disposto a norma dell'art. 6 del d.lgs. n. 142 del 2015, e dell'art. 10-ter, comma 3, quarto periodo, del d.lgs. n.
| Published date | 24 Settembre 2025 |
| Enactment Date | 01 Agosto 2025 |
| Section | Corte Costituzionale |
| Gazette Issue | 39 |
| Issuer | Atti di Promovimento Del Giudizio Della Corte |
CORTE DI APPELLO DI LECCE La Consigliera, dott.ssa Adriana Almiento letti gli atti del procedimento in epigrafe indicato avente ad
oggetto la richiesta di convalida del trattenimento ex art. 6,
decreto legislativo n. 142/2015 proposta dal Questore di Brindisi nei
confronti T. A. presso il Centro di permanenza per i rimpatri di
Restinco (BR); sentite le parti all'odierna udienza, ritenuta la propria
competenza quale giudice della convalida e a sciogliendo della
riserva assunta; Osserva 1. Premessa In data ... la Questura di Brindisi ha richiesto, ai sensi
dell'art. 6, comma 5, decreto legislativo n. 142/2015 la convalida
del trattenimento nei confronti di T. A., nato in ... l'...,
trattenimento disposto presso il Centro di permanenza per i rimpatri
di Restinco (BR) ai sensi dell'art. 6, comma 3, del medesimo decreto. All'odierna udienza, sentito il trattenuto, il suo difensore,
nonche' il rappresentante della Questura di Brindisi, questa
Consigliera ha riservato la propria decisione nei termini di legge.
2. In punto di rilevanza della questione Preliminarmente, si ritiene di doversi sollevare questione di
legittimita' costituzionale in relazione all'art. 77, comma 2, della
Costituzione, agli articoli 3, 25 e 102, comma 2, della Costituzione,
con riferimento agli articoli 16, 18, 18-bis e 19 del decreto-legge
n. 145/2024, convertito con modifiche dalla legge n. 187/2024, nella
parte in cui attribuiscono la competenza giurisdizionale in tema di
procedimenti aventi ad oggetto la richiesta, avanzata dal Questore,
ai sensi dell'art. 6, decreto legislativo n. 142/2015, di convalida
del trattenimento del richiedente protezione internazionale -
disposto a norma del richiamato art. 6 del decreto legislativo n.
142/2015 - alla Corte di appello di cui all'art. 5-bis decreto-legge
n. 13/2017, convertito con modifiche dalla legge n. 46/2017 e, cioe',
alla Corte di appello di cui all'art. 5, comma 2, della legge n.
69/2005, nel cui distretto ha sede il Questore che ha adottato il
provvedimento oggetto di convalida, che giudica, peraltro, in
composizione monocratica, in luogo della Sezione specializzata in
materia di immigrazione, protezione internazionale e libera
circolazione dei cittadini dell'Unione europea, istituita presso il
Tribunale distrettuale. Va doverosamente osservato, in via preliminare, che la questione
di legittimita' costituzionale sollevata nell'ambito di un giudizio
avente ad oggetto la richiesta di convalida del trattenimento
avanzata dal Questore di Brindisi ai sensi dell'art. 6, decreto
legislativo n. 142/2015 in data ..., risulta ammissibile (si veda,
Corte costituzionale n. 212/2023 punto 2.1. del Considerato in
diritto). Invero, questa Consigliera non si e' pronunciata sulla richiesta
(che, come e' noto, a pena di illegittimita', deve essere formulata
prima della scadenza del termine iniziale o prorogato - vedi
Cassazione civ. sez. I, 16 dicembre 2019, n. 33178 - e deve essere
disposta o convalidata dal giudice entro quarantotto ore dalla
richiesta - vedi Cassazione civ. sez. I, 30 ottobre 2019, n. 27939),
ma ritiene di sollevare in via preliminare la questione di
legittimita' costituzionale, con sospensione del giudizio. Quando, invero, il giudice dubiti della legittimita'
costituzionale delle norme che regolano presupposti e condizioni del
potere di convalida, ovvero i presupposti e le condizioni del potere
di proroga di un trattenimento, il cui esercizio e' soggetto a
termini perentori, la cessazione dello stato di restrizione che
dovesse derivare dalla mancata convalida nel termine di legge, ovvero
dal mancato accoglimento della richiesta di proroga nel termine di
legge, non puo' essere di ostacolo al promovimento della relativa
questione di legittimita' costituzionale (cfr. Cassazione penale,
Sez. F., 11 agosto 2015, n. 34889). Va anche detto che, nella sostanza, con la questione di
legittimita' costituzionale si sottopone a scrutinio di
costituzionalita' il nuovo sistema normativo, frutto di decretazione
di urgenza, che attiene ai procedimenti di convalida dei
provvedimenti che dispongono o prorogano i trattenimenti dei
richiedenti protezione internazionale, di cui si contesta la
ragionevolezza e l'organicita', in mancanza di giustificazione circa
i presupposti della decretazione di urgenza e circa la sussistenza di
esigenze costituzionalmente rilevanti da perseguire. La conseguenza
dell'eventuale fondatezza dei rilievi costituzionali mossi sarebbe il
ripristino del precedente sistema, che vedeva nelle Sezioni
specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e
libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, istituite
presso i Tribunali distrettuali, l'autorita' giudiziaria competente
in materia. Per opportuna completezza si rappresenta che analoghe questioni
di legittimita' costituzionale sono state proposte da questa Corte di
appello sulla medesima materia, a partire dall'ordinanza emessa in
data 2 maggio 2025 nel procedimento n. 243-1/2025, le cui
argomentazioni si condividono e si ripropongono in questa sede, nei
limiti e con le precisazioni di cui si dira'.
3. La ricostruzione del quadro normativo di riferimento applicabile
nel presente procedimento Il decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'11 ottobre 2024 - Serie generale - n. 239,
recante «disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di
lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di
caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione
internazionale, nonche' dei relativi procedimenti giurisdizionali»,
al Capo IV, ha introdotto alcune disposizioni processuali (articoli
16, 17 e 18). In particolare, l'art. 16, rubricato «modifiche al decreto-legge
17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge
13 aprile 2017, n. 46», modificando gli articoli 2 e 3, comma 4,
decreto-legge n. 13/2017, convertito con modifiche dalla legge n.
46/2017, ha introdotto il reclamo dinanzi alla Corte di appello
avverso i provvedimenti adottati dalle Sezioni specializzate, ai
sensi dell'art. 35-bis decreto legislativo n. 25/2008, e quelli
aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti adottati
dall'autorita' preposta alla determinazione dello Stato competente
all'esame della domanda di protezione internazionale (art. 16, comma
1, lettera b). Il medesimo articolo ha, inoltre, previsto che i
giudici di appello chiamati a comporre i collegi di reclamo avrebbero
dovuto curare la propria formazione almeno annuale nella materia
della protezione internazionale. L'art. 17 ha apportato modifiche al decreto legislativo n.
25/2008 e l'art 18 ha, a sua volta, modificato il decreto legislativo
n. 150/2011. Ai sensi dell'art. 19 del decreto-legge n. 145/2024, le
disposizioni di cui al Capo IV si applicano ai ricorsi presentati ai
sensi dell'art. 35 e dell'art. 3, comma 3-bis, del decreto
legislativo n. 25/2008, decorsi trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del decreto stesso. Il decreto-legge in esame, come e' noto, e' stato convertito con
modifiche dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 2024 - Serie generale - n. 289. Innanzitutto, e' stata modificata la rubrica dell'articolo
(«modifica all'art. 3 e introduzione dell'art. 5-bis del
decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 aprile 2017, n. 46»). Quindi, con l'art. 16 citato,
attraverso la modifica dell'art. 3, comma 1, lettera d),
decreto-legge n. 13/2017, convertito con modifiche dalla legge n.
46/2017 e l'introduzione dell'art. 5-bis nel decreto-legge n.
13/2017, convertito, con modifiche, dalla legge n. 46/2017, e' stata
sottratta alle Sezioni specializzate in materia di immigrazione,
protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini
dell'Unione europea, istituite presso i Tribunali distrettuali, la
competenza per i procedimenti aventi ad oggetto la convalida del
provvedimento con il quale il Questore dispone il trattenimento o la
proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale,
adottato a norma degli articoli 6, 6-bis, 6-ter del decreto
legislativo n. 142/2015, e dall'art. 10-ter, comma 3, quarto periodo,
del decreto legislativo n. 286/1998, nonche' per la convalida delle
misure adottate ai sensi dell'art. 14, comma 6, del decreto
legislativo n. 142/2015, che e' stata, invece, attribuita alle Corti
di appello di cui all'art. 5, comma 2, della legge n. 69/2005, nel
cui distretto ha sede il Questore che ha adottato il provvedimento
oggetto di convalida, che giudicano, peraltro, in composizione
monocratica. L'art. 18 del decreto-legge n. 145/2024 ha, pure, subito
rilevanti modifiche, a cominciare dalla rubrica («modifiche al
decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142»). Nel dettaglio, e' stato modificato l'art. 6, comma 5, del decreto
legislativo n. 142/2015 per adattarlo alla nuova competenza
attribuita alla Corte di appello. E' previsto (primo periodo) che il
provvedimento con il quale il Questore dispone il trattenimento o la
proroga del trattenimento e' adottato per iscritto, e' corredato di
motivazione e reca l'indicazione che il richiedente ha facolta' di
presentare memorie o deduzioni personalmente o a mezzo di difensore.
Il provvedimento e' trasmesso, senza ritardo, alla Corte di appello
di cui all'art. 5-bis del decreto-legge n. 13/2017, convertito, con
modifiche, dalla legge n. 46/2017. All'ultimo periodo dell'art. 6,
comma 5, del decreto legislativo n. 142/2015 le parole «al tribunale
sede della sezione specializzata in materia di immigrazione,
protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini
dell'Unione europea» sono sostituite dalle seguenti: «alla corte
d'appello competente». Dopo il comma 5 dell'art. 6 del decreto
legislativo n. 142/2015 e' stato inserito il comma 5-bis che prevede
che, contro i provvedimenti adottati ai sensi del comma 5, e' ammesso
ricorso per...
Per continuare a leggere
Inizia GratisSblocca l'accesso completo con una prova gratuita di 7 giorni
Trasforma la tua ricerca legale con vLex
-
Accesso completo alla più grande raccolta di giurisprudenza di common law su un'unica piattaforma
-
Genera riepiloghi dei casi con l'IA che evidenziano immediatamente le questioni legali principali
-
Funzionalità di ricerca avanzate con opzioni precise di filtro e ordinamento
-
Contenuti giuridici completi con documenti da oltre 100 giurisdizioni
-
Affidato da 2 milioni di professionisti, inclusi i principali studi legali a livello mondiale
-
Accedi alla ricerca potenziata dall'IA con Vincent AI: query in linguaggio naturale con citazioni verificate
Sblocca l'accesso completo con una prova gratuita di 7 giorni
Trasforma la tua ricerca legale con vLex
-
Accesso completo alla più grande raccolta di giurisprudenza di common law su un'unica piattaforma
-
Genera riepiloghi dei casi con l'IA che evidenziano immediatamente le questioni legali principali
-
Funzionalità di ricerca avanzate con opzioni precise di filtro e ordinamento
-
Contenuti giuridici completi con documenti da oltre 100 giurisdizioni
-
Affidato da 2 milioni di professionisti, inclusi i principali studi legali a livello mondiale
-
Accedi alla ricerca potenziata dall'IA con Vincent AI: query in linguaggio naturale con citazioni verificate
Sblocca l'accesso completo con una prova gratuita di 7 giorni
Trasforma la tua ricerca legale con vLex
-
Accesso completo alla più grande raccolta di giurisprudenza di common law su un'unica piattaforma
-
Genera riepiloghi dei casi con l'IA che evidenziano immediatamente le questioni legali principali
-
Funzionalità di ricerca avanzate con opzioni precise di filtro e ordinamento
-
Contenuti giuridici completi con documenti da oltre 100 giurisdizioni
-
Affidato da 2 milioni di professionisti, inclusi i principali studi legali a livello mondiale
-
Accedi alla ricerca potenziata dall'IA con Vincent AI: query in linguaggio naturale con citazioni verificate
Sblocca l'accesso completo con una prova gratuita di 7 giorni
Trasforma la tua ricerca legale con vLex
-
Accesso completo alla più grande raccolta di giurisprudenza di common law su un'unica piattaforma
-
Genera riepiloghi dei casi con l'IA che evidenziano immediatamente le questioni legali principali
-
Funzionalità di ricerca avanzate con opzioni precise di filtro e ordinamento
-
Contenuti giuridici completi con documenti da oltre 100 giurisdizioni
-
Affidato da 2 milioni di professionisti, inclusi i principali studi legali a livello mondiale
-
Accedi alla ricerca potenziata dall'IA con Vincent AI: query in linguaggio naturale con citazioni verificate
Sblocca l'accesso completo con una prova gratuita di 7 giorni
Trasforma la tua ricerca legale con vLex
-
Accesso completo alla più grande raccolta di giurisprudenza di common law su un'unica piattaforma
-
Genera riepiloghi dei casi con l'IA che evidenziano immediatamente le questioni legali principali
-
Funzionalità di ricerca avanzate con opzioni precise di filtro e ordinamento
-
Contenuti giuridici completi con documenti da oltre 100 giurisdizioni
-
Affidato da 2 milioni di professionisti, inclusi i principali studi legali a livello mondiale
-
Accedi alla ricerca potenziata dall'IA con Vincent AI: query in linguaggio naturale con citazioni verificate