Ordinanza 2025-08-01 176. Ordinanza del 1° agosto 2025 della Corte d'appello di Lecce nel procedimento civile promosso da Questura di Brindisi contro A. T.. Straniero - Immigrazione - Procedimenti aventi ad oggetto la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, disposto a norma dell'art. 6 del d.lgs. n. 142 del 2015, e dell'art. 10-ter, comma 3, quarto periodo, del d.lgs. n.

Published date24 Settembre 2025
Enactment Date01 Agosto 2025
SectionCorte Costituzionale
Gazette Issue39
IssuerAtti di Promovimento Del Giudizio Della Corte
CORTE DI APPELLO DI LECCE La Consigliera, dott.ssa Adriana Almiento letti gli atti del procedimento in epigrafe indicato avente ad oggetto la richiesta di convalida del trattenimento ex art. 6, decreto legislativo n. 142/2015 proposta dal Questore di Brindisi nei confronti T. A. presso il Centro di permanenza per i rimpatri di Restinco (BR); sentite le parti all'odierna udienza, ritenuta la propria competenza quale giudice della convalida e a sciogliendo della riserva assunta; Osserva 1. Premessa In data ... la Questura di Brindisi ha richiesto, ai sensi dell'art. 6, comma 5, decreto legislativo n. 142/2015 la convalida del trattenimento nei confronti di T. A., nato in ... l'..., trattenimento disposto presso il Centro di permanenza per i rimpatri di Restinco (BR) ai sensi dell'art. 6, comma 3, del medesimo decreto. All'odierna udienza, sentito il trattenuto, il suo difensore, nonche' il rappresentante della Questura di Brindisi, questa Consigliera ha riservato la propria decisione nei termini di legge. 2. In punto di rilevanza della questione Preliminarmente, si ritiene di doversi sollevare questione di legittimita' costituzionale in relazione all'art. 77, comma 2, della Costituzione, agli articoli 3, 25 e 102, comma 2, della Costituzione, con riferimento agli articoli 16, 18, 18-bis e 19 del decreto-legge n. 145/2024, convertito con modifiche dalla legge n. 187/2024, nella parte in cui attribuiscono la competenza giurisdizionale in tema di procedimenti aventi ad oggetto la richiesta, avanzata dal Questore, ai sensi dell'art. 6, decreto legislativo n. 142/2015, di convalida del trattenimento del richiedente protezione internazionale - disposto a norma del richiamato art. 6 del decreto legislativo n. 142/2015 - alla Corte di appello di cui all'art. 5-bis decreto-legge n. 13/2017, convertito con modifiche dalla legge n. 46/2017 e, cioe', alla Corte di appello di cui all'art. 5, comma 2, della legge n. 69/2005, nel cui distretto ha sede il Questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida, che giudica, peraltro, in composizione monocratica, in luogo della Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, istituita presso il Tribunale distrettuale. Va doverosamente osservato, in via preliminare, che la questione di legittimita' costituzionale sollevata nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto la richiesta di convalida del trattenimento avanzata dal Questore di Brindisi ai sensi dell'art. 6, decreto legislativo n. 142/2015 in data ..., risulta ammissibile (si veda, Corte costituzionale n. 212/2023 punto 2.1. del Considerato in diritto). Invero, questa Consigliera non si e' pronunciata sulla richiesta (che, come e' noto, a pena di illegittimita', deve essere formulata prima della scadenza del termine iniziale o prorogato - vedi Cassazione civ. sez. I, 16 dicembre 2019, n. 33178 - e deve essere disposta o convalidata dal giudice entro quarantotto ore dalla richiesta - vedi Cassazione civ. sez. I, 30 ottobre 2019, n. 27939), ma ritiene di sollevare in via preliminare la questione di legittimita' costituzionale, con sospensione del giudizio. Quando, invero, il giudice dubiti della legittimita' costituzionale delle norme che regolano presupposti e condizioni del potere di convalida, ovvero i presupposti e le condizioni del potere di proroga di un trattenimento, il cui esercizio e' soggetto a termini perentori, la cessazione dello stato di restrizione che dovesse derivare dalla mancata convalida nel termine di legge, ovvero dal mancato accoglimento della richiesta di proroga nel termine di legge, non puo' essere di ostacolo al promovimento della relativa questione di legittimita' costituzionale (cfr. Cassazione penale, Sez. F., 11 agosto 2015, n. 34889). Va anche detto che, nella sostanza, con la questione di legittimita' costituzionale si sottopone a scrutinio di costituzionalita' il nuovo sistema normativo, frutto di decretazione di urgenza, che attiene ai procedimenti di convalida dei provvedimenti che dispongono o prorogano i trattenimenti dei richiedenti protezione internazionale, di cui si contesta la ragionevolezza e l'organicita', in mancanza di giustificazione circa i presupposti della decretazione di urgenza e circa la sussistenza di esigenze costituzionalmente rilevanti da perseguire. La conseguenza dell'eventuale fondatezza dei rilievi costituzionali mossi sarebbe il ripristino del precedente sistema, che vedeva nelle Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, istituite presso i Tribunali distrettuali, l'autorita' giudiziaria competente in materia. Per opportuna completezza si rappresenta che analoghe questioni di legittimita' costituzionale sono state proposte da questa Corte di appello sulla medesima materia, a partire dall'ordinanza emessa in data 2 maggio 2025 nel procedimento n. 243-1/2025, le cui argomentazioni si condividono e si ripropongono in questa sede, nei limiti e con le precisazioni di cui si dira'. 3. La ricostruzione del quadro normativo di riferimento applicabile nel presente procedimento Il decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 ottobre 2024 - Serie generale - n. 239, recante «disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonche' dei relativi procedimenti giurisdizionali», al Capo IV, ha introdotto alcune disposizioni processuali (articoli 16, 17 e 18). In particolare, l'art. 16, rubricato «modifiche al decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46», modificando gli articoli 2 e 3, comma 4, decreto-legge n. 13/2017, convertito con modifiche dalla legge n. 46/2017, ha introdotto il reclamo dinanzi alla Corte di appello avverso i provvedimenti adottati dalle Sezioni specializzate, ai sensi dell'art. 35-bis decreto legislativo n. 25/2008, e quelli aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorita' preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale (art. 16, comma 1, lettera b). Il medesimo articolo ha, inoltre, previsto che i giudici di appello chiamati a comporre i collegi di reclamo avrebbero dovuto curare la propria formazione almeno annuale nella materia della protezione internazionale. L'art. 17 ha apportato modifiche al decreto legislativo n. 25/2008 e l'art 18 ha, a sua volta, modificato il decreto legislativo n. 150/2011. Ai sensi dell'art. 19 del decreto-legge n. 145/2024, le disposizioni di cui al Capo IV si applicano ai ricorsi presentati ai sensi dell'art. 35 e dell'art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 25/2008, decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso. Il decreto-legge in esame, come e' noto, e' stato convertito con modifiche dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 2024 - Serie generale - n. 289. Innanzitutto, e' stata modificata la rubrica dell'articolo («modifica all'art. 3 e introduzione dell'art. 5-bis del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46»). Quindi, con l'art. 16 citato, attraverso la modifica dell'art. 3, comma 1, lettera d), decreto-legge n. 13/2017, convertito con modifiche dalla legge n. 46/2017 e l'introduzione dell'art. 5-bis nel decreto-legge n. 13/2017, convertito, con modifiche, dalla legge n. 46/2017, e' stata sottratta alle Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, istituite presso i Tribunali distrettuali, la competenza per i procedimenti aventi ad oggetto la convalida del provvedimento con il quale il Questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, adottato a norma degli articoli 6, 6-bis, 6-ter del decreto legislativo n. 142/2015, e dall'art. 10-ter, comma 3, quarto periodo, del decreto legislativo n. 286/1998, nonche' per la convalida delle misure adottate ai sensi dell'art. 14, comma 6, del decreto legislativo n. 142/2015, che e' stata, invece, attribuita alle Corti di appello di cui all'art. 5, comma 2, della legge n. 69/2005, nel cui distretto ha sede il Questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida, che giudicano, peraltro, in composizione monocratica. L'art. 18 del decreto-legge n. 145/2024 ha, pure, subito rilevanti modifiche, a cominciare dalla rubrica («modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142»). Nel dettaglio, e' stato modificato l'art. 6, comma 5, del decreto legislativo n. 142/2015 per adattarlo alla nuova competenza attribuita alla Corte di appello. E' previsto (primo periodo) che il provvedimento con il quale il Questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento e' adottato per iscritto, e' corredato di motivazione e reca l'indicazione che il richiedente ha facolta' di presentare memorie o deduzioni personalmente o a mezzo di difensore. Il provvedimento e' trasmesso, senza ritardo, alla Corte di appello di cui all'art. 5-bis del decreto-legge n. 13/2017, convertito, con modifiche, dalla legge n. 46/2017. All'ultimo periodo dell'art. 6, comma 5, del decreto legislativo n. 142/2015 le parole «al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea» sono sostituite dalle seguenti: «alla corte d'appello competente». Dopo il comma 5 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 142/2015 e' stato inserito il comma 5-bis che prevede che, contro i provvedimenti adottati ai sensi del comma 5, e' ammesso ricorso per...

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