Ordinanza 2025-07-15 187. Ordinanza del 15 luglio 2025 della Corte di cassazione nel procedimento civile promosso dall'INPS - Istituto nazionale della previdenza sociale contro L.D. M. in proprio e nella qualita' di genitore esercente la responsabilita' genitoriale sul minore S.C. M.C., eredi di D. C.. Previdenza - Prestazioni ai superstiti - Pensione di reversibilita' al coniuge - Esclusione dell'estensione della prestazione in favore del partner superstite, in caso di decesso, verif.
| Published date | 08 Ottobre 2025 |
| Enactment Date | 15 Luglio 2025 |
| Section | Corte Costituzionale |
| Gazette Issue | 41 |
| Issuer | Atti di Promovimento Del Giudizio Della Corte |
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezioni unite civili Composta dagli ill.mi sigg.ri magistrati Pasquale D'Ascola - Presidente aggiunto Raffaele Gaetano Frasca - Presidente di sezione Massimo Ferro - Presidente di sezione Francesco Terrusi - Presidente di sezione Margherita Maria Leone - Consigliere Annalisa Di Paolantonio - Rel. consigliere Rossana Mancino - Consigliere Roberta Crucitti - Consigliere Enzo Vincenti - Consigliere Ordinanza interlocutoria sul ricorso iscritto al n. r.g
10610/2021 proposto da: INPS - Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
Roma, Via Cesare Beccaria 29, presso gli Uffici dell'Avvocatura
centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati
Giuseppina Giannico, Sergio Preden ed Antonella Patteri;
- ricorrente - contro M L D , in proprio e nella qualita'
di genitore esercente la responsabilita' genitoriale sul minore
M C S C , entrambi nella qualita'
di eredi di C D , rappresentati e difesi
dall'avvocato Alexander Schuster;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 803/2020 della Corte d'appello di
Milano, depositata il 9 febbraio 2021. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
15 aprile 2025 dal Consigliere Annalisa Di Paolantonio; udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore
generale Stefano Visona', che ha concluso per l'accoglimento del
ricorso principale e rigetto del ricorso incidentale; uditi gli avvocati Antonella Patteri ed Alexander Schuster. Fatti di causa 1. La Corte d'appello di Milano ha accolto parzialmente
l'impugnazione proposta da L D M , in
proprio e quale esercente la potesta' sul figlio minore S
C M C , e, in parziale riforma
dell'ordinanza con la quale il Tribunale della stessa sede aveva
definito il giudizio instaurato ai sensi dell'art. 28 del decreto
legislativo 1° settembre 2011 n. 150 e dell'art. 4 del decreto
legislativo 9 luglio 2003 n. 216, ha dichiarato «il diritto degli
appellanti alla pensione indiretta in quanto superstiti di D
C » ed ha condannato l'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS) al pagamento dei ratei maturati con decorrenza dal 1°
novembre 2015, maggiorati degli interessi. 2. In premessa la Corte ha richiamato le circostanze di fatto,
non controverse tra le parti, costituenti gli antecedenti storici del
giudizio e ha evidenziato che L M e D
C , legati da stabile convivenza, avevano avuto negli Stati
Uniti un figlio, nato il con fecondazione assistita, e la
nascita era stata registrata in Italia il , con
attribuzione della paternita' al solo M . La coppia aveva contratto matrimonio a New York il e
l'atto era stato trascritto in Italia come unione civile il
, quando gia' si era verificata la morte del C , risalente
all' . Successivamente al decesso erano stati trascritti, l' ,
anche la sentenza statunitense del , che aveva accertato la
paternita' in capo a D C , nonche' l'atto di
nascita di S C M C , che era
stato aggiornato e che teneva conto del riconoscimento ottenuto in
sede giudiziale. Il 26 luglio 2017 L M aveva presentato all'INPS
domanda di attribuzione della pensione ai superstiti, in relazione
alla quale l'istituto previdenziale non aveva adottato alcun
provvedimento, nemmeno a seguito del ricorso al Comitato provinciale. Il M aveva, quindi, agito in giudizio asserendo che il
diniego della prestazione previdenziale integrava una discriminazione
diretta o per associazione per motivo di genere e orientamento
sessuale e aveva domandato, in via principale, la disapplicazione
della normativa italiana, vigente ratione temporis, nella parte in
cui esclude, in caso di decesso di assicurato INPS, il diritto alla
pensione indiretta del superstite dello stesso genere e del figlio
minore di coppia omogenitoriale. Aveva altresi' proposto domanda
autonoma di accertamento del diritto alla prestazione previdenziale e
chiesto la condanna, in ogni caso, al pagamento dei ratei maturati. 3. Il Tribunale aveva escluso il carattere discriminatorio del
diniego, perche' motivato non da ragioni di sesso o orientamento
sessuale, bensi' dalla insussistenza, al momento del decesso del
C dei requisiti richiesti dalla legge, posto che a quella
data, da un lato, l'ordinamento italiano non aveva ancora
riconosciuto le unioni civili, dall'altro non risultava accertata la
paternita' del de cuius. Aveva poi ritenuto inammissibile la domanda
subordinata di accertamento del diritto, in quanto non compatibile
con lo speciale rito disciplinato dal citato art. 28. 4. La Corte territoriale, andando di contrario avviso quanto
all'ammissibilita' della domanda subordinata, l'ha esaminata con
priorita' e ne ha affermato la fondatezza, rilevando in premessa che
occorreva fornire della normativa nazionale «un'interpretazione
costituzionalmente e convenzionalmente orientata». Ha richiamato
giurisprudenza del Giudice delle leggi e di questa Corte e, sulla
base del principio secondo cui, ove vengano in rilievo diritti
fondamentali, alla coppia omosessuale deve essere riconosciuto dal
giudice comune, non soltanto dalla Corte costituzionale, un
trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia
coniugata, ha ritenuto di poter affermare il diritto del M
alla pensione di reversibilita', in considerazione della natura e
della ratio della prestazione previdenziale in discussione, nonche'
della sussistenza di un'incontestata stabile relazione affettiva fra
le parti antecedente al decesso del C , comprovata dal
matrimonio risalente al , seppure trascritto in Italia come
unione civile solo successivamente all'entrata in vigore della legge
n. 76 del 2016. 5. Quanto, poi, al diritto del minore il giudice d'appello, ha
premesso che nella fattispecie lo status genitoriale di D
C era stato accertato dal giudice statunitense, sicche' era
impedito a quello italiano di procedere ad una diversa valutazione.
Ha rilevato che nel nostro ordinamento non e' piu' configurabile una
distinzione sul piano dei diritti fra le diverse forme di filiazione
e che occorre assicurare il «superiore e preminente interesse del
minore», che sarebbe gravemente pregiudicato dal mancato
riconoscimento del rapporto di filiazione, pacificamente esistente
per l'ordinamento statunitense, perche' cio' determinerebbe
un'incertezza giuridica ovvero una «situazione giuridica
claudicante», tale da influire negativamente sulla definizione
dell'identita' personale del minore. 6. Sulla base delle considerazioni sopra riassunte, accolta la
domanda di accertamento del diritto, la Corte territoriale ha
ritenuto di potere assorbire ogni altra questione e non ha
pronunciato sulla natura discriminatoria o meno della condotta tenuta
dall'Istituto. 7. Per la Cassazione della sentenza l'INPS ha proposto ricorso
principale affidato a due motivi di censura, ai quali ha replicato,
con controricorso, L D M , in proprio e
nella qualita', che ha anche spiegato ricorso incidentale, articolato
in tre censure. 8. Con ordinanza interlocutoria n. 22992 del 21 agosto 2024,
pronunciata all'esito dell'udienza pubblica celebrata il 12 marzo
2024, la Sezione quarta ha rimesso gli atti al Primo Presidente per
l'eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, in ragione
della complessita' e della rilevanza delle questioni dibattute,
suscettibili di riproporsi in una pluralita' di controversie, che
investono la disciplina intertemporale dettata dalla legge n. 76 del
2016, la tutela dei figli nati da maternita' surrogata e «la stessa
latitudine della tutela antidiscriminatoria nelle sue interrelazioni
con l'attuazione della legge». 9. Il Primo Presidente ha disposto l'assegnazione del ricorso
alle Sezioni Unite ed in prossimita' dell'udienza pubblica l'Ufficio
della Procura Generale ha depositato conclusioni scritte,
ulteriormente illustrate nel corso della discussione orale, chiedendo
l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto di quello
incidentale. 10. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 372 codice
di procedura civile Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo l'Inps denuncia ex art. 360 n. 3 codice di
procedura civile la violazione e falsa applicazione dell'art. 13 del
r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636, dell'art. 1, comma 20, della legge 20
maggio 2016 n. 76 e dell'art. 11 delle disposizioni sulla legge in
generale e addebita alla Corte territoriale di avere fondato la
decisione su una lettura parziale della giurisprudenza costituzionale
richiamata e senza specificare di quali norme si imponesse
l'interpretazione orientata al rispetto della Carta...
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