Ordinanza 2025-07-15 181. Ordinanza del 15 luglio 2025 del Tribunale di sorveglianza di Bologna nel procedimento di sorveglianza nei confronti di S. B.. Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Divieto di concessione di benefici - Previsione che il divieto di concessione dei benefici opera "per un periodo di tre anni dal momento in cui e' ripresa l'esecuzione della custodia o della pena o e' stato emesso il provvedimento di revoca indicato nel comma 2" dell'art. 58-quate.
| Published date | 01 Ottobre 2025 |
| Enactment Date | 15 Luglio 2025 |
| Section | Corte Costituzionale |
| Gazette Issue | 40 |
| Issuer | Atti di Promovimento Del Giudizio Della Corte |
UFFICIO DI SORVEGLIANZA Il Magistrato di sorveglianza Visti gli atti relativi ali 'istanza di ammissione alla misura
della detenzione domiciliare in via provvisoria ed urgente ex art
47-ter, comma 1-quater, legge n. 354/1975 presentata da B. S., nato
... (...) il ..., detenuto presso la Casa circondariale di Ferrara in
relazione alla pena di cui alla sentenza n. 679/2020 emessa dal
G.I.P. di Padova, pari ad anni 1 di reclusione; decorrenza pena 20
dicembre 2024; fine pena 19 dicembre 2025. Osserva Con istanza del 2 luglio 2025 il difensore di B. S., ha avanzato
presso l'Ufficio di sorveglianza di Bologna distinte domande di
detenzione domiciliare in via provvisoria e di esecuzione della pena
presso il domicilio in relazione al titolo in epigrafe, da fruirsi
presso il domicilio del sig. ..., sito in (...), via ... n. ... . Il presente procedimento attiene alla domanda di detenzione
domiciliare in via provvisoria ed urgente ex art. 47-ter, comma
1-quater, legge n. 354/1975, mentre la domanda esecuzione pena presso
il domicilio e' stata iscritta al n. SIUS UDS 2025/9022. L'istanza difensiva fa seguito a precedenti determinazioni di
questa autorita' giudiziaria e del Tribunale di sorveglianza di
Bologna che hanno evidenziato l'inammissibilita' delle domande
proposte da B. S. in forza del divieto triennale di accesso ai
benefici penitenziari di cui all'art. 58-quater, comma 2, legge n.
354/1975. L'attuale esecuzione penale, infatti, origina da provvedimento
del Tribunale di sorveglianza di Venezia (SIUS TDS Venezia 2024/4628
del 18 novembre 2024) che ha dichiarato, in applicazione dell'art.
58-quater O.P., l'inammissibilita' delle domande di misure
alternative proposte da B. ai sensi dell'art. 656, comma 5 c.p.p.
sulla condanna in espiazione, per essere il detenuto incorso nella
revoca di misura alternativa alla detenzione in data 13 febbraio 2024
giusta ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Brescia, che ha
revocato l'esecuzione pena presso il domicilio concessa all'istante
dal Magistrato di sorveglianza di Milano per condotte incongrue
avvenute nel corso della misura. Analogamente, l'Ufficio di sorveglianza di Bologna ha rilevato
l'inammissibilita' delle istanze di detenzione domiciliare in via
provvisoria e di esecuzione della pena presso il domicilio proposte
in precedenza dal condannato. Quanto alla domanda di detenzione
domiciliare trasmessa al Tribunale di sorveglianza di Bologna, il
relativo procedimento (SIUS TDS 2025/2632) si e' concluso con decreto
del 23 aprile 2025 emesso de plano ai sensi dell'art. 666, comma 2
c.p.p. per l'evidente inammissibilita' della domanda. Il decreto di inammissibilita' e' stato comunicato alla difesa
dopo che questa aveva inteso depositare memoria nel procedimento
iscritto presso il Collegio felsineo - ormai conclusosi - in cui
sollecitava il Tribunale di sorveglianza di Bologna a valutare la
compatibilita' costituzionale dell'art. 58-quater O.P., proponendo
questione che non e' stata, dunque, esaminata. Onde non incorrere in questa sede in ulteriore declaratoria di
inammissibilita', il difensore reitera la preliminare eccezione di
incostituzionalita' dell'art. 58-quater O.P. nella misura in cui la
norma prevede una preclusione triennale per l'accesso ai benefici
penitenziari nei casi in cui il condannato incorra nella revoca di
una misura alternativa alla detenzione, per contrarieta' della stessa
rispetto agli articoli 3 e 27, comma 3 della Costituzione. La norma, infatti, prevedrebbe un rigido automatismo che ancora
alla pronuncia di revoca degli effetti altamente pregiudizievoli, che
frustrano la funzione rieducativa della pena nella misura in cui non
consentono alla magistratura di sorveglianza di compiere delle
valutazioni sui progressi trattamentali del detenuto successivi alla
revoca stessa. E cio' sarebbe ancor piu' irragionevole laddove, come
nel caso di specie, la revoca sarebbe stata susseguente non gia' a
condotte di reato o idonee ad indicare un rischio di recidiva del B.,
quanto piuttosto a condotte considerate dal difensore incolpevoli. Il difensore avvia il proprio iter argomentativo segnalando che
questione analoga e' stata gia' affrontata dalla Consulta nella
sentenza 173/2021. In quella sede, ricorda il difensore, la Corte ha dichiarato
manifestamente infondate le questioni sollevate dal giudice a quo,
evidenziando che la revoca e' provvedimento adottato dal Tribunale di
sorveglianza non gia' quale conseguenza automatica delle violazioni
delle prescrizioni o della commissione di un reato, ma a seguito di
un giudizio reso nell'ambito di procedimento che consente, accanto
alla revoca, di adottare soluzioni alternative quali la prosecuzione
della misura o la sostituzione della misura con altra piu' idonea. L'operativita' dell'art. 58-quater, dunque, si correla ad una
specifica valutazione della magistratura di sorveglianza che consente
all'autorita' giudiziaria di soppesare gli elementi negativi e
positivi, e gli esiti della propria decisione anche sul prosieguo
dell'esecuzione penale. La stessa Corte costituzionale, dunque, pur valutando l'art.
58-quater O.P. quale norma «indubbiamente severa e opinabile da un
punto di vista di politica penitenziario» ha giudicato l'opzione
normativa espressiva di un esercizio di discrezionalita' legislativa
non contrastante coi canoni costituzionali. La difesa, in premessa, tiene a precisare che i fatti che hanno
condotto alla revoca sono ascrivibili ad alcune leggerezze del B.
nella gestione delle autorizzazioni, nonche' nell'insorgere di
dissidi con la persona che aveva all'epoca offerto il proprio
domicilio al condannato, per cui era stato lo stesso B. a richiedere
di rientrare in carcere per terminare l'espiazione di quel titolo non
essendo possibile che la convivenza tra i due proseguisse. Inoltre,
continua la difesa, procedimenti instaurati nei suoi confronti per
evasione e relativi alle violazioni delle prescrizioni orarie sono
stati poi definiti con archiviazione e le segnalazioni da parte della
Questura di Mantova per i dissidi con la padrona di casa non hanno
poi avuto seguito, non avendo questa mai formalmente revocato
disponibilita' all'accoglienza o denunciato B. A fronte di questi elementi l'operare dell'art. 58-quater O.P.
nel caso in esame preclude in toto alla persona l'accesso ai benefici
sulla base della sola pronuncia di revoca della misura
precedentemente fruita, senza consentire di gradarne gli effetti e le
conseguenze, nonostante la revoca sia stata necessitata della
sopravvenuta assenza di domicilio e non motivata dalla necessita' di
sanzionare la condotta del B. In questo caso, cosi' come nei casi analoghi, l'art. 58-quater
O.P. produrrebbe effetti non compatibili con la costituzione. La
questione posta sarebbe, dunque, rilevante. Quanto alla non manifesta infondatezza, la difesa cita una serie
di pronunce della Corte di cassazione successive alla sentenza
173/2021, che hanno circoscritto gli effetti dell'operativita'
dell'art. 58-quater O.P. escludendo che questa possa valere laddove
la revoca riguardi una misura concessa in via provvisoria (Cass. Sez.
I, sent. 17072/2023) e della misura di cui all'art. 94, decreto del
Presidente della Repubblica n. 309/1990 (Cass. Sez. I., sent.
24425/2023), ispirate, nella logica difensiva, alla tutela della
funzione rieducativa. Ancora, la difesa sottolinea la presenza di un rilevante novum
normativo, rappresentato dal decreto legislativo n. 150/2022
(cosiddetta riforma Cartabia), che ha introdotto nella legge n.
689/1981 le nuove pene sostitutive. Nell'articolato normativo de quo,
infatti, evidenzia l'avvocato, si rinvengono diverse opzioni rispetto
al rilievo attribuito alla revoca delle pene sostitutive, piu'
malleabili e meno rigide di quanto stabilito dall'ordinamento
penitenziario. La difesa cita, anzitutto, l'art. 59, legge n. 689/1981 nel
disciplinare le condizioni soggettive per l'accesso alle pene
sostitutive, stabilisce che la pena detentiva non possa essere
sostituita «nei confronti di chi ha commesso il reato per cui si
procede entro tre anni dalla revoca della semiliberta', della
detenzione domiciliare o del lavoro di pubblica utilita' ai sensi
dell'art. 66, ovvero nei confronti di chi ha commesso un delitto non
colposo durante l'esecuzione delle medesime pene sostitutive; e'
fatta comunque salva la possibilita' di applicare una pena
sostitutiva di specie piu' grave di quella revocata». Argomenta la difesa che il meccanismo di preclusione nella
conversione della pena detentiva in pena sostitutiva e' ancorato dal
testo non tanto alla revoca, quanto piuttosto alla commissione del
reato per cui si procede nel triennio successivo alla revoca o
durante l'esecuzione di altra pena sostitutiva. Ancora, l'art. 59, lettera b, legge n. 689/1981, in materia di
pene pecuniarie, esclude la ricorrenza dei meccanismi preclusivi ivi
previsti per i casi di insolvibilita' o incapacita' del condannato,
cosi' valorizzando le ragioni del mancato pagamento quali casi di
forza maggiore o comunque evitando che valgano ad escludere l'accesso
alla pena pecuniaria sostitutiva le omissioni incolpevoli. Da ultimo, il difensore richiama l'art. 67, comma 2, legge n.
689/1981 a mente del quale il condannato in espiazione di pena
detentiva risultante dalla revoca di una pena sostitutiva ai sensi
dell'art. 66 o dell'art. 71, legge n. 689/1981, non puo' avere
accesso alle misure alternative alla detenzione prima dell'espiazione
di meta' della pena residua. Tale norma, dunque, circoscrive l'inapplicabilita' delle misure
alternative non gia' per un periodo di tempo fisso, ma piuttosto alla
sola pena residua, consentendo dunque che altro titolo detentivo
possa essere eseguito in consonanza con la funzione rieducativa della
pena di cui all'art. 27, comma 3 della Costituzione. Ci conclude la difesa, a differenza della disposizione di cui
all'art. 58-quater O.P. che fissa un indistinto termine triennale
fisso, derivante...
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