Ordinanza 2025-07-15 181. Ordinanza del 15 luglio 2025 del Tribunale di sorveglianza di Bologna nel procedimento di sorveglianza nei confronti di S. B.. Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Divieto di concessione di benefici - Previsione che il divieto di concessione dei benefici opera "per un periodo di tre anni dal momento in cui e' ripresa l'esecuzione della custodia o della pena o e' stato emesso il provvedimento di revoca indicato nel comma 2" dell'art. 58-quate.

Published date01 Ottobre 2025
Enactment Date15 Luglio 2025
SectionCorte Costituzionale
Gazette Issue40
IssuerAtti di Promovimento Del Giudizio Della Corte
UFFICIO DI SORVEGLIANZA Il Magistrato di sorveglianza Visti gli atti relativi ali 'istanza di ammissione alla misura della detenzione domiciliare in via provvisoria ed urgente ex art 47-ter, comma 1-quater, legge n. 354/1975 presentata da B. S., nato ... (...) il ..., detenuto presso la Casa circondariale di Ferrara in relazione alla pena di cui alla sentenza n. 679/2020 emessa dal G.I.P. di Padova, pari ad anni 1 di reclusione; decorrenza pena 20 dicembre 2024; fine pena 19 dicembre 2025. Osserva Con istanza del 2 luglio 2025 il difensore di B. S., ha avanzato presso l'Ufficio di sorveglianza di Bologna distinte domande di detenzione domiciliare in via provvisoria e di esecuzione della pena presso il domicilio in relazione al titolo in epigrafe, da fruirsi presso il domicilio del sig. ..., sito in (...), via ... n. ... . Il presente procedimento attiene alla domanda di detenzione domiciliare in via provvisoria ed urgente ex art. 47-ter, comma 1-quater, legge n. 354/1975, mentre la domanda esecuzione pena presso il domicilio e' stata iscritta al n. SIUS UDS 2025/9022. L'istanza difensiva fa seguito a precedenti determinazioni di questa autorita' giudiziaria e del Tribunale di sorveglianza di Bologna che hanno evidenziato l'inammissibilita' delle domande proposte da B. S. in forza del divieto triennale di accesso ai benefici penitenziari di cui all'art. 58-quater, comma 2, legge n. 354/1975. L'attuale esecuzione penale, infatti, origina da provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Venezia (SIUS TDS Venezia 2024/4628 del 18 novembre 2024) che ha dichiarato, in applicazione dell'art. 58-quater O.P., l'inammissibilita' delle domande di misure alternative proposte da B. ai sensi dell'art. 656, comma 5 c.p.p. sulla condanna in espiazione, per essere il detenuto incorso nella revoca di misura alternativa alla detenzione in data 13 febbraio 2024 giusta ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Brescia, che ha revocato l'esecuzione pena presso il domicilio concessa all'istante dal Magistrato di sorveglianza di Milano per condotte incongrue avvenute nel corso della misura. Analogamente, l'Ufficio di sorveglianza di Bologna ha rilevato l'inammissibilita' delle istanze di detenzione domiciliare in via provvisoria e di esecuzione della pena presso il domicilio proposte in precedenza dal condannato. Quanto alla domanda di detenzione domiciliare trasmessa al Tribunale di sorveglianza di Bologna, il relativo procedimento (SIUS TDS 2025/2632) si e' concluso con decreto del 23 aprile 2025 emesso de plano ai sensi dell'art. 666, comma 2 c.p.p. per l'evidente inammissibilita' della domanda. Il decreto di inammissibilita' e' stato comunicato alla difesa dopo che questa aveva inteso depositare memoria nel procedimento iscritto presso il Collegio felsineo - ormai conclusosi - in cui sollecitava il Tribunale di sorveglianza di Bologna a valutare la compatibilita' costituzionale dell'art. 58-quater O.P., proponendo questione che non e' stata, dunque, esaminata. Onde non incorrere in questa sede in ulteriore declaratoria di inammissibilita', il difensore reitera la preliminare eccezione di incostituzionalita' dell'art. 58-quater O.P. nella misura in cui la norma prevede una preclusione triennale per l'accesso ai benefici penitenziari nei casi in cui il condannato incorra nella revoca di una misura alternativa alla detenzione, per contrarieta' della stessa rispetto agli articoli 3 e 27, comma 3 della Costituzione. La norma, infatti, prevedrebbe un rigido automatismo che ancora alla pronuncia di revoca degli effetti altamente pregiudizievoli, che frustrano la funzione rieducativa della pena nella misura in cui non consentono alla magistratura di sorveglianza di compiere delle valutazioni sui progressi trattamentali del detenuto successivi alla revoca stessa. E cio' sarebbe ancor piu' irragionevole laddove, come nel caso di specie, la revoca sarebbe stata susseguente non gia' a condotte di reato o idonee ad indicare un rischio di recidiva del B., quanto piuttosto a condotte considerate dal difensore incolpevoli. Il difensore avvia il proprio iter argomentativo segnalando che questione analoga e' stata gia' affrontata dalla Consulta nella sentenza 173/2021. In quella sede, ricorda il difensore, la Corte ha dichiarato manifestamente infondate le questioni sollevate dal giudice a quo, evidenziando che la revoca e' provvedimento adottato dal Tribunale di sorveglianza non gia' quale conseguenza automatica delle violazioni delle prescrizioni o della commissione di un reato, ma a seguito di un giudizio reso nell'ambito di procedimento che consente, accanto alla revoca, di adottare soluzioni alternative quali la prosecuzione della misura o la sostituzione della misura con altra piu' idonea. L'operativita' dell'art. 58-quater, dunque, si correla ad una specifica valutazione della magistratura di sorveglianza che consente all'autorita' giudiziaria di soppesare gli elementi negativi e positivi, e gli esiti della propria decisione anche sul prosieguo dell'esecuzione penale. La stessa Corte costituzionale, dunque, pur valutando l'art. 58-quater O.P. quale norma «indubbiamente severa e opinabile da un punto di vista di politica penitenziario» ha giudicato l'opzione normativa espressiva di un esercizio di discrezionalita' legislativa non contrastante coi canoni costituzionali. La difesa, in premessa, tiene a precisare che i fatti che hanno condotto alla revoca sono ascrivibili ad alcune leggerezze del B. nella gestione delle autorizzazioni, nonche' nell'insorgere di dissidi con la persona che aveva all'epoca offerto il proprio domicilio al condannato, per cui era stato lo stesso B. a richiedere di rientrare in carcere per terminare l'espiazione di quel titolo non essendo possibile che la convivenza tra i due proseguisse. Inoltre, continua la difesa, procedimenti instaurati nei suoi confronti per evasione e relativi alle violazioni delle prescrizioni orarie sono stati poi definiti con archiviazione e le segnalazioni da parte della Questura di Mantova per i dissidi con la padrona di casa non hanno poi avuto seguito, non avendo questa mai formalmente revocato disponibilita' all'accoglienza o denunciato B. A fronte di questi elementi l'operare dell'art. 58-quater O.P. nel caso in esame preclude in toto alla persona l'accesso ai benefici sulla base della sola pronuncia di revoca della misura precedentemente fruita, senza consentire di gradarne gli effetti e le conseguenze, nonostante la revoca sia stata necessitata della sopravvenuta assenza di domicilio e non motivata dalla necessita' di sanzionare la condotta del B. In questo caso, cosi' come nei casi analoghi, l'art. 58-quater O.P. produrrebbe effetti non compatibili con la costituzione. La questione posta sarebbe, dunque, rilevante. Quanto alla non manifesta infondatezza, la difesa cita una serie di pronunce della Corte di cassazione successive alla sentenza 173/2021, che hanno circoscritto gli effetti dell'operativita' dell'art. 58-quater O.P. escludendo che questa possa valere laddove la revoca riguardi una misura concessa in via provvisoria (Cass. Sez. I, sent. 17072/2023) e della misura di cui all'art. 94, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 (Cass. Sez. I., sent. 24425/2023), ispirate, nella logica difensiva, alla tutela della funzione rieducativa. Ancora, la difesa sottolinea la presenza di un rilevante novum normativo, rappresentato dal decreto legislativo n. 150/2022 (cosiddetta riforma Cartabia), che ha introdotto nella legge n. 689/1981 le nuove pene sostitutive. Nell'articolato normativo de quo, infatti, evidenzia l'avvocato, si rinvengono diverse opzioni rispetto al rilievo attribuito alla revoca delle pene sostitutive, piu' malleabili e meno rigide di quanto stabilito dall'ordinamento penitenziario. La difesa cita, anzitutto, l'art. 59, legge n. 689/1981 nel disciplinare le condizioni soggettive per l'accesso alle pene sostitutive, stabilisce che la pena detentiva non possa essere sostituita «nei confronti di chi ha commesso il reato per cui si procede entro tre anni dalla revoca della semiliberta', della detenzione domiciliare o del lavoro di pubblica utilita' ai sensi dell'art. 66, ovvero nei confronti di chi ha commesso un delitto non colposo durante l'esecuzione delle medesime pene sostitutive; e' fatta comunque salva la possibilita' di applicare una pena sostitutiva di specie piu' grave di quella revocata». Argomenta la difesa che il meccanismo di preclusione nella conversione della pena detentiva in pena sostitutiva e' ancorato dal testo non tanto alla revoca, quanto piuttosto alla commissione del reato per cui si procede nel triennio successivo alla revoca o durante l'esecuzione di altra pena sostitutiva. Ancora, l'art. 59, lettera b, legge n. 689/1981, in materia di pene pecuniarie, esclude la ricorrenza dei meccanismi preclusivi ivi previsti per i casi di insolvibilita' o incapacita' del condannato, cosi' valorizzando le ragioni del mancato pagamento quali casi di forza maggiore o comunque evitando che valgano ad escludere l'accesso alla pena pecuniaria sostitutiva le omissioni incolpevoli. Da ultimo, il difensore richiama l'art. 67, comma 2, legge n. 689/1981 a mente del quale il condannato in espiazione di pena detentiva risultante dalla revoca di una pena sostitutiva ai sensi dell'art. 66 o dell'art. 71, legge n. 689/1981, non puo' avere accesso alle misure alternative alla detenzione prima dell'espiazione di meta' della pena residua. Tale norma, dunque, circoscrive l'inapplicabilita' delle misure alternative non gia' per un periodo di tempo fisso, ma piuttosto alla sola pena residua, consentendo dunque che altro titolo detentivo possa essere eseguito in consonanza con la funzione rieducativa della pena di cui all'art. 27, comma 3 della Costituzione. Ci conclude la difesa, a differenza della disposizione di cui all'art. 58-quater O.P. che fissa un indistinto termine triennale fisso, derivante...

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