Ordinanza 2025-07-15 172. Ordinanza del 15 luglio 2025 del Tribunale di Nola nel procedimento penale a carico di L. C.. Processo penale - Giudizio abbreviato - Decisione - Previsione che quando ne' l'imputato ne' il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta e' ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell'esecuzione - Mancata previsione che il giudice dell'esecuzione possa applicare la detenzione domiciliare sostitutiva ove la dimi.

Published date24 Settembre 2025
Enactment Date15 Luglio 2025
SectionCorte Costituzionale
Gazette Issue39
IssuerAtti di Promovimento Del Giudizio Della Corte
TRIBUNALE DI NOLA Sezione GIP/GUP Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nola dott. Raffaele Muzzica, in funzione di Giudice dell'esecuzione ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale nei confronti di C. L. , nato a ... il ..., elettivamente domiciliato ex art. 161 del codice di procedura penale in ... alla Via ...; difeso di fiducia dall'avv. Claudio Caira, del foro di Foggia, imputato del delitto p. e p. dall'art. 110 del codice penale - 73, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, perche' senza l'autorizzazione di cui all'art. 17, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 illecitamente e fuori dei casi di esclusivo uso personale di cui all'art. 75 del medesimo decreto, in concorso tra loro, detenevano e trasportavano, al fine cessione a terzi all'interno dell'autovettura ... tg. ... con piu' azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, illegalmente deteneva: un involucro in cellophane trasparente contenente sostanza stupefacente del tipo cocaina in cristalli del peso complessivo di grammi 310 (peso netto pari a 299 grammi, con principio attivo al 78,9%); un involucro in cellophane trasparente contenente sostanza stupefacente del tipo cocaina in polvere del peso complessivo di gr. 1.184 (peso netto 1003,09 grammi, con principio attivo 64,8%) sostanza stupefacente che nel complesso consente di ricavare 5906 d.m.s. che per quantita' e modalita' di custodia, e ulteriori circostanze dell'azione appare destinata ad un uso non esclusivamente personale; In ..., in data ... Con la recidiva specifica ed infraquinquennale per ... per sollevare questione di legittimita' costituzionale degli articoli 442, comma 2-bis del codice di procedura penale e 676, comma 3-bis del codice di procedura penale nella parte in cui non prevedono che il Giudice dell'esecuzione possa concedere la detenzione domiciliare sostitutiva, ove la diminuzione automatica di pena per la mancata impugnazione della sentenza di condanna emessa in sede di giudizio abbreviato comporti l'applicazione di una pena contenuta nei limiti di legge e ricorrendone gli ulteriori presupposti, per violazione degli articoli 3, 27, commi 1 e 3, 111, 117 Cost, in riferimento all'art. 6 CEDU. 1. Svolgimento del procedimento All'udienza camerale dell'8 maggio 2025 l'imputato C. L. , personalmente e per il tramite del proprio difensore munito di procura speciale, chiedeva definirsi il procedimento nelle forme del rito abbreviato, Nella medesima udienza, il Giudice, sentite le parti, ritenuto possibile decidere allo stato degli atti, ordinava il mutamento del rito ed invitava le parti a rassegnare le conclusioni di cui in epigrafe. Appare opportuno evidenziare che, gia' in sede di richieste conclusive, il difensore all'uopo munito di procura speciale, in presenza dell'imputato, anticipava il consenso alla sostituzione della pena detentiva applicanda nella corrispondente detenzione domiciliare sostitutiva. Al termine della discussione questo Giudice si ritirava in Camera di consiglio per la decisione, pubblicando il dispositivo allegato al verbale d'udienza, con contestuale deposito dei motivi. Questo Giudice dichiarava C. L. colpevole del reato a lui ascritto e, applicata la riduzione per il rito, lo condannava alla pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione ed euro 18.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere. La sentenza di condanna diventava irrevocabile, per acquiescenza dell'imputato e del suo difensore, il 26 maggio 2025. Con successiva istanza il difensore, munito di procura speciale, chiedeva l'applicazione in favore dell'imputato dell'ulteriore diminuente prevista dall'art. 442, comma 2-bis c.p.p. Contestualmente il difensore istante reiterava la richiesta di sostituzione della pena inflitta nei confronti del C. con quella della detenzione domiciliare sostitutiva ex articoli 20-bis del codice penale e 56, legge n. 689/1981 come novellato dal decreto legislativo n. 150/2022 e successive modifiche. Il Giudice, previa celebrazione di apposita udienza camerale in data 8 luglio 2025, accoglieva con separato provvedimento la richiesta di applicazione della diminuente ex art. 442, comma 2-bis c.p.p., sollevando con la presente ordinanza questione di legittimita' costituzionale. 2. La rilevanza della questione La questione di legittimita' costituzionale e' rilevante nel caso di specie nei termini che seguono. Con ordinanza emessa in data 8 luglio 2025, questo Giudice, su richiesta di parte, preso atto dell'intervenuta irrevocabilita' della sentenza di condanna emessa in sede di giudizio abbreviato nei confronti del prevenuto, applicava in suo favore la diminuente ex art. 442, comma 2-bis, codice di procedura penale rideterminando la pena inflitta al C. in quella di anni tre, mesi sette, giorni dieci di reclusione ed euro 15.000 di multa. Il quantum di pena ottenuto, come osservato dal difensore istante, consentirebbe al C. di poter godere della sostituzione del trattamento sanzionatorio tradizionale con quello rappresentato dalla detenzione domiciliare sostitutiva. Ricorrono, inoltre, ulteriori elementi idonei a fondare una prognosi favorevole circa l'astensione, da parte del C. , dalla commissione di ulteriori reati e di adeguatezza della richiesta pena sostitutiva. In primo luogo, il C. e' tuttora in regime domiciliare presso il medesimo immobile - luogo di residenza dei genitori, che rinnovavano in data 23 maggio 2025 la disponibilita' ad accoglierlo anche per il prosieguo - dove sarebbe chiamato ad espiare la detenzione domiciliare sostitutiva. L'imputato, soggetto in giovane eta', e da poco padre di un neonato, era incensurato all'epoca dei fatti e non annovera ulteriori precedenti diversi da quello riportato nel presente procedimento, tant'e' da non rendere necessario il presidio cautelare ex art. 275-bis del codice di procedura penale nei suoi confronti. Nonostante il regime cautelare domiciliare cui e' stato sottoposto fin dall'arresto, non risultano segnalazioni o violazioni della misura a suo carico, tant'e' che questo Giudice autorizzava l'imputato a recarsi libero e senza scorta presso il Tribunale di Nola, sito a svariati chilometri di distanza dal domicilio coatto. Cio' premesso, questo Giudice non ignora che il consolidato diritto vivente, enucleato dalle Sezioni unite della suprema Corte di cassazione in tema di sospensione condizionale della pena ma esportabile al caso di specie, stabilisce che «il giudice dell'esecuzione puo' compiere proprie autonome valutazioni, sempre che queste non contraddicano quelle del giudice della cognizione (Cass., Sez. I, 20 maggio 1994, Casagrande, rv. 198342; Sez. VI, 14 marzo 1994, Zanardini, rv. 197801)» e che «l'intervento a concessione del beneficio si giustifica solo se nei pregresso giudizio l'unico motivo della mancata applicazione del beneficio e' identificabile non nella presenza di una valutazione prognostica della pericolosita' dell'imputato, ma nel solo effetto preclusivo della sentenza di condanna successivamente revocata per intervenuta abolizione del reato» (Sez. Un. 20 dicembre 2005, n. 4687, rv. 232610). Nel caso di specie questo Giudice, in veste di giudice della cognizione, si limitava ad attestare l'insussistenza del margine (edittale) per il riconoscimento della detenzione domiciliare sostitutiva (dato di per se' autosufficiente ed assorbente), lasciando espressamente «... impregiudicata ogni ulteriore valutazione, in qualita' di giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 442, comma 2-bis c.p.p., a seguito di apposita udienza che sara' fissata» (pag. 16 della sentenza di condanna). Il comportamento processuale del C. (che, a fronte di una condanna a pena detentiva non sospesa, prestava acquiescenza e non presentava appello), l'attuale adeguatezza del regime cautelare cui e' sottoposto, l'assenza di violazioni e la sua giovane eta' costituiscono elementi che consentirebbero al giudice di effettuare positivamente il vaglio richiesto per procedere alla sostituzione della pena detentiva nella corrispondente detenzione domiciliare sostitutiva, non sussistendo, peraltro, nessuna delle condizioni ostative previste dall'art. 59, legge n. 689/1981. 3. L'impossibilita' di una interpretazione costituzionalmente conforme Tanto premesso in punto di rilevanza della questione, ritiene lo scrivente che l'impossibilita' per il Giudice dell'esecuzione di valutare la sostituzione della pena detentiva nei confronti del prevenuto che, a seguito della diminuente ex art. 442, comma 2-bis c.p.p., risulti condannato a pena inferiore al margine edittale previsto dalla norma ed in presenza degli ulteriori requisiti di legge, sia contraria al principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), in relazione alla finalita' rieducativa della pena (art. 27, comma 3 Cost.), nonche' alla regola della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost. e 6 CEDU, per il tramite dell'art. 117 Cost.). Cio' nonostante, questo Giudice ritiene impraticabile una interpretazione costituzionalmente orientata della norma. Il legislatore della riforma Cartabia non ha delineato alcun istituto processuale funzionale all'applicazione delle...

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